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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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2.2.2 Le <strong>cooperative</strong> “diverse”Come già osservato, l’art. 5 della legge delega n. 366/2001 distingue le <strong>cooperative</strong> amutualità prevalente meritevoli del trattamento di favore previsto dall’art. 45 dellaCostituzione e pertanto qualificate come <strong>cooperative</strong> costituzionalmente riconosciute da quellea mutualità non prevalente o “diverse”,appunto, da quelle costituzionalmentericonosciute. Pertanto, la distinzione tra le due categorie si basa su un’opzione statutaria(la introduzione di clausole di non lucratività) e su un’opzione gestionale (la prevalenza)che può avere riscontro anche in una specifica clausola statutaria e che si incentra sullascelta aziendale di mantenere prevalente nel tempo il <strong>rapporto</strong> di scambio con i sociris petto a qualunque atro tipo di <strong>rapporto</strong>.Entrambi i requisiti (la non lucratività e la prevalenza dei rapporti di scambio con i soci)previsti agli artt. 2512 e 2514 c.c., si ricorda, rappresentano i presupposti fondamentali edimprescind ibili su cui si fonda una società cooperativa meritevoledel riconoscimentocostituzion ale; ciò in quanto la cooperativa a scopo prevalentemente mutualistico nasceper il soddisfacimento dei bisogni dei soci e in tale ottica anche il <strong>rapporto</strong> con i non soci sidovrebbe q ualificare strumentale a tale finalità, per cui, secondo quanto disposto dalnuovo art. 2521, comma 2, la mancata previsione statutaria di rapporti con soggetti nonso ci non consente di poterli instaurare. E’, dun que, sufficiente l’assenza di uno deirequisiti prescritti per far venire meno la qualifica di cooperati va a mutualitàprevalente.Ci ò non significa che si perda la natura giuridica di cooperativa bensì ch e si ado tti unmodello organizzativo alternativo, diverso appunto da quello a mutualità prevalente.Pertanto, in base a quanto previsto dal D. lgs. 6/2003,le <strong>cooperative</strong> diverse appartengonocomunque al genus della cooperazione; pur mancando del requisito della prevalenza e purpresentando una maggiore apertura verso il mercato, si prestano com unque a realizzareloscopo mutualistico; tuttavia, la loro mutualità assume un connotato meno accentuatorispetto alle <strong>cooperative</strong> ove l’attività svolta è rappresentata prevalentemente dalloscambiomutualistico. Ne discende che anche le <strong>cooperative</strong> diverse poss iedono unafunzione sociale; possono usufruire delle agevolazioni di natura previdenziale, finanziaria,etc. dive rsi da quelli di natura tributaria che l’ordinamento concede alle <strong>cooperative</strong>ingenere; devono possedere e mantenere i requisiti strutturali e funzionali caratteristici delfenomeno mutualistico; devono, infine, osservare una disciplina che tende comunque adattenuare la lucratività inco ndizionata che caratterizza le società con scopo lucrativo.Al di là di una scelta aziendale fatta ex ante, alla forma di <strong>cooperative</strong> diverse si pervieneanche in due ulteriori ipotesi che comportano la perdita della qualifica di mutualitàprevalente; si tratta, come già detto nel paragrafo intitolato alle <strong>cooperative</strong> a mutualitàprevalente, del caso in cui la società decide di modificare le clausole statutarie dellaprevalenza mutualistica, di cui all’art. 2514 c.c., o del caso in cui la società non riesce altermine del secondo esercizio a seguire i criteri per la soddisfazione del requisito dellaprevalenza posti all’art. 2513 c.c..59

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