13.07.2015 Views

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3.1 LA DISCIPLINA DELLE BANCHE COOPERATIVELa regolamentazione delle banche di credito cooperativo, collocata principalmente negliartt. 28 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario),è stata modificata inizialmente dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342, esuccessivamente dai decreti correttivi della riforma societaria (Decreto Legislativo 6febbraio 2004, n. 37, e da ultimo Decreto Legislativo 28 dicembre 2004 n. 310); inparticolare, la recente riforma del diritto societario ha inciso in modo non irrilevante masenza neanche eccessivi stravolgimenti sulla disciplina delle banche <strong>cooperative</strong> 19 .Con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, sono state dettate una serie di nuovemodificazioni e integrazioni al TUB allo scopo di coordinare la riforma societaria con ladisciplina speciale delle banche costituite in forma cooperativa (Banche Popolari e Banchedi Credito Cooperativo – BCC ‐). Il coordinamento realizzato dal Decreto Legislativo n.310/2004 ha reso applicabili nei confronti di dette categorie di banche le disposizioni delriformato codice civile che non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplinaspeciale contenuta nel TUB. In particolare, il coordinamento relativamente alle banche<strong>cooperative</strong> consente di superare le incertezze del quadro normativo derivanti dallaprecedente esclusione di dette banche dall’ambito di applicazione della riforma societaria.In sintesi, la nuova disciplina conferma la distinzione tra i due modelli di bancacooperativa individuati dal TUB, incentrandola sulla diversa intensità del requisitomutualistico. Le BCC sono ricondotte alla categoria civilistica delle <strong>cooperative</strong> «amutualità prevalente», in quanto tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cuiall’articolo 2514 c.c. oltre che a rispettare i criteri di operatività prevalente con i socidefiniti ai sensi dell’articolo 35 del TUB; con riguardo alle banche popolari, è stata, invece,espressamente esclusa l’applicabilità delle disposizioni che fanno riferimento allacondizione di prevalenza mutualistica.Rispetto alle società <strong>cooperative</strong>, le banche <strong>cooperative</strong> devono procedereall’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni del codice civile entro un terminedifferente, anche utilizzando procedure deliberative semplificate. Infatti, l’art. 37 delDecreto Legislativo n. 310/2004 ha sostituito l’art. 223‐terdecies delle disposizioni diattuazione e transitorie c.c., che ora testualmente dispone, con riferimento alle banche in19L’art. 5, ultimo comma, della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 escludeva dall’ambito di applicazione dellariforma della disciplina delle società <strong>cooperative</strong> “le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istitutidella cooperazione bancaria in genere”, facendo unicamente “salva l’emanazione di norme di mero coordinamentoche non incidano sui profili di carattere sostanziale della relativa disciplina”. In attuazione di tale previsione, illegislatore era intervenuto una prima volta, con il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, introducendonelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 223‐terdecies, secondo cui “Le banche di creditocooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate <strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente. Alle banchepopolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data dientrata in vigore della legge n. 366 del 2001” (cioè vigenti alla data del 23 ottobre 2001). La disposizione,soprattutto nel suo secondo comma, aveva peraltro dato origine a consistenti dubbi interpretativi.68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!