13.07.2015 Views

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nuove disposizioni sono applicabili ai consorzi agrari solo in base al rinvio contenuto nellacitata legge speciale 410/99, che integra la disciplina codicistica prevista agli artt. 2511 esegg. del c.c..L’art. 2 della legge 410/99 stabilisce, poi, che lo scopo dei consorzi agrari consiste nelcontribuire all’innovazione e al m iglioramento della produzione agricola, nonché allapredisposizione e gestione dei servizi utili in agricoltura. La natura sociale conseguitacomporta il rispetto dello scopo mutualistico (art. 2511 c.c.) da parte dei consorzi agrari, lacui inosservanza snaturerebbe altrimenti la ratio della legge.Nell’ambito dei consorzi agrari le attività economiche prevalenti risultano essere: i serviziconnessi all’agricoltura e alla zootecnia, la produzione di prodotti per l’alimentazionedegli animali e il commercio all’ingrosso di materie pr ime agricole e di animali vivi.I consorzi agrariELEMENTIESSENZIALIATTIVITÀ PREVALENTIART. 2 DELLA L. 410/99CODICEATECODESCRIZIONELo scopo è contribuireall’innovazione e almiglioramento della produzioneagricola nonché allapredisposizione e alla gestione diservizi utili in agricolturaA 01.4DA 15.7Attività dei servizi connessi all’agricoltura e allazootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione emanutenzione di giardini, aiuole e spazi verdiProduzione di prodotti per l’alimentazione deglianimali1°2°I consorzi di garanzia dei fidi o “confidi” hanno avuto origine con la legge quadrosull’artigianato (Legge 25 luglio 1956, n. 860). Sono nati allo scopo di aiutare le <strong>cooperative</strong>che, per gestire la propria attività, fanno ricorso al finanziamento esterno, dovendoovviamente garantire agli istituti di cr edito o società di leasing che erogano il prestito larestituzione dell’intero capitale e dei relativi interessi alle scadenze convenute. Pertant o, iconfidi intervengono a favore delle coo perative fornendo le idonee garanzie richieste dagliistituti di credito per l’erogazionedel prestito. I confidi hanno ricevuto una nuovadisciplina con D.L. n. 269/2003. In particolare, l’art. 13 di tale decreto ridef inisce lastruttura organizzativa, patrimoniale e gestionale dei confidi, con lo scopo di attribuirequella solidità patrimoniale e quelle t utele istituzionali necessari per soddisfare i requisitiprevisti negli accordi di Basilea 2.Le nuove regole dettate dall’art. 13, oltre a dare una definizione puntuale dei confidi e delloro ambito di operatività e a introdurre previsioni per tutelarne la denominazione, sono56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!