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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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esame: “Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223‐duodecies;il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile èfissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche <strong>cooperative</strong> provvedono all’iscrizionepresso l’Albo delle società <strong>cooperative</strong>”.3.2 L’ALBO DELLE BANCHE COOPERATIVELa citata disposizione dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 310/2004, nel fare genericoriferimento alle “banche <strong>cooperative</strong>”, stabilisce – risolvendo in senso affermativo ildubbio che si era posto con la legislazione precedente – che anche le banche popolari sonotenute all’iscrizione all’Albo, non essendo in vece dubbia l’iscrizione delle banche dicredito cooperativo.Con l’iscrizione nell’Albo, le BCC fruiscono, al pari delle altre <strong>cooperative</strong> a mutualitàprevalente, delle agevolazioni fiscali. Meno ovvia la conclusione per le Banche Popolari,che notoriamente sono escluse da agevolazioni fisc ali, e non sono neanche sottoposte allerevisioni <strong>cooperative</strong>; esse non possononeanche usufruire dei benefici ed agevolazioni dicarattere non tributario, perché altrimenti verrebbe a cre arsi una incostituzionale disparitàdi trattamento con le altre cooperativ e a mutualità non prevalente, so ggette agli obblighidi contribuzione e devoluzione a favore dei fondi mutualistici. Sembra, quindi, che per leBanche Popolari l’iscrizione nell’Alb o delle <strong>cooperative</strong> ‐ ora testualmente prevista dallalegge ‐ abb ia esclusivamente finalità anagrafiche (anche in considerazione del fa tto che lestesse Banche Popolari non sono del tutto sottratte alla vigilanza cooperativa, a normadell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 220/2002; ed appare quindi indispensabileassicurar e un censimento delle banche stesse, ai suddetti fini).In qu anto <strong>cooperative</strong>, alle Banche Popolari si applicano le disposizioni del codicecivile, e della relativa normativa attuativa, che all’Albo delle <strong>cooperative</strong> fannoriferimento, fatta ovviamente eccezione per quelle di sposizioni che si riferiscono allesole <strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente. Così, se non è certamente riferibile alle banche<strong>cooperative</strong> l’art. 2515, ultimo comma , c.c. (che impone l’obbligo di indicare il numero diiscrizione all’albo delle <strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente), co me pure ‐ stavolta perespressa previsione di inapplicabilità ex art. 150‐bis, comma 2, Testo Unico Bancario‐l’art.2512, ultimo comma, c.c. (che impone alle cooperat ive a mutualità prevalente l’obbligo diiscriversi n ell’albo e di depositarvi annualmente i bilanci), trovano invece applicazione sial’art. 15 del Decreto Legislativo n. 220/2002 (che assoggetta all’iscrizione all’albo , “a finianagrafici e della fruizione dei benefìci fiscali o di altra natura”, tutte le <strong>cooperative</strong>), sial’art. 223‐sexiesdecies, comma 1, ulti ma parte, c.c. ( che prevede l’iscrizione all’albo anchedelle <strong>cooperative</strong> diverse da quelle a mutualità prevalente).69

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