Tutte le altre tipologie di <strong>cooperative</strong> diverse dalle categorie sinora descritte rientrano nelgruppo delle cosiddette “altre <strong>cooperative</strong>”. Le principali attività economiche da essesvolte sono, nell’ordine, le attività di consulenza (legale, fiscale, commerciale, etc.) alle<strong>imprese</strong>, quelle di servizi alle <strong>imprese</strong> ed, infine, l’edilizia.Le altre <strong>cooperative</strong>ELEMENTIESSENZIALIATTIVITÀ PREVALENTICODICEATECODESCRIZIONEA 01.1Attività dei servizi connessi all’agricoltura e allaA 01.4 zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione emanutenzione di giardini, aiuole e spazi verdiDE 22.1 EditoriaF 45.2 Edilizia e genio civile 3°F 45.3G 51.1 Intermediari del commercioG 52.1Commercio al dettaglio in esercizi non specializzaticon prevalenza di prodotti alimentari e bevandeH 55.4 BarI 60.2 Altri trasporti terrestriI 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggioK 70.1 Attività immobiliari in conto proprioK 70.2 Locazione di beni immobiliK 72.3 Elaborazione elettronica dei datiK 74.1Attività legali, contabilità, consulenza fiscale esocietaria; studi di mercato e sondaggi di 1°opinione; consulenza commerciale e di gestioneDi cui:K 74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale epianificazione aziendaleK 74.2Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altristudi tecniciK 74.7 Servizi di pulizia e disinfestazioneK 74.8 Altre attività di servizi alle <strong>imprese</strong> 2°M 80.4Corsi di formazione e perfezionamento ed altreattività di insegnamentoN 85.3 Assistenza socialeO 92 Attività ricreative, culturali e sportiveO 92.3Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento edivertimentoO 92.5Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitàculturaliO 92.6 Attività sportiveO 93.058
2.2.2 Le <strong>cooperative</strong> “diverse”Come già osservato, l’art. 5 della legge delega n. 366/2001 distingue le <strong>cooperative</strong> amutualità prevalente meritevoli del trattamento di favore previsto dall’art. 45 dellaCostituzione e pertanto qualificate come <strong>cooperative</strong> costituzionalmente riconosciute da quellea mutualità non prevalente o “diverse”,appunto, da quelle costituzionalmentericonosciute. Pertanto, la distinzione tra le due categorie si basa su un’opzione statutaria(la introduzione di clausole di non lucratività) e su un’opzione gestionale (la prevalenza)che può avere riscontro anche in una specifica clausola statutaria e che si incentra sullascelta aziendale di mantenere prevalente nel tempo il <strong>rapporto</strong> di scambio con i sociris petto a qualunque atro tipo di <strong>rapporto</strong>.Entrambi i requisiti (la non lucratività e la prevalenza dei rapporti di scambio con i soci)previsti agli artt. 2512 e 2514 c.c., si ricorda, rappresentano i presupposti fondamentali edimprescind ibili su cui si fonda una società cooperativa meritevoledel riconoscimentocostituzion ale; ciò in quanto la cooperativa a scopo prevalentemente mutualistico nasceper il soddisfacimento dei bisogni dei soci e in tale ottica anche il <strong>rapporto</strong> con i non soci sidovrebbe q ualificare strumentale a tale finalità, per cui, secondo quanto disposto dalnuovo art. 2521, comma 2, la mancata previsione statutaria di rapporti con soggetti nonso ci non consente di poterli instaurare. E’, dun que, sufficiente l’assenza di uno deirequisiti prescritti per far venire meno la qualifica di cooperati va a mutualitàprevalente.Ci ò non significa che si perda la natura giuridica di cooperativa bensì ch e si ado tti unmodello organizzativo alternativo, diverso appunto da quello a mutualità prevalente.Pertanto, in base a quanto previsto dal D. lgs. 6/2003,le <strong>cooperative</strong> diverse appartengonocomunque al genus della cooperazione; pur mancando del requisito della prevalenza e purpresentando una maggiore apertura verso il mercato, si prestano com unque a realizzareloscopo mutualistico; tuttavia, la loro mutualità assume un connotato meno accentuatorispetto alle <strong>cooperative</strong> ove l’attività svolta è rappresentata prevalentemente dalloscambiomutualistico. Ne discende che anche le <strong>cooperative</strong> diverse poss iedono unafunzione sociale; possono usufruire delle agevolazioni di natura previdenziale, finanziaria,etc. dive rsi da quelli di natura tributaria che l’ordinamento concede alle <strong>cooperative</strong>ingenere; devono possedere e mantenere i requisiti strutturali e funzionali caratteristici delfenomeno mutualistico; devono, infine, osservare una disciplina che tende comunque adattenuare la lucratività inco ndizionata che caratterizza le società con scopo lucrativo.Al di là di una scelta aziendale fatta ex ante, alla forma di <strong>cooperative</strong> diverse si pervieneanche in due ulteriori ipotesi che comportano la perdita della qualifica di mutualitàprevalente; si tratta, come già detto nel paragrafo intitolato alle <strong>cooperative</strong> a mutualitàprevalente, del caso in cui la società decide di modificare le clausole statutarie dellaprevalenza mutualistica, di cui all’art. 2514 c.c., o del caso in cui la società non riesce altermine del secondo esercizio a seguire i criteri per la soddisfazione del requisito dellaprevalenza posti all’art. 2513 c.c..59