REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
preventivamente richiesta l’autorizzazione alla Commissione Beni Culturali.<br />
Art.10 - Manutenzione straor<strong>di</strong>naria.<br />
1. Costituiscono interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria gli interventi che riguardano le opere e le mo<strong>di</strong>fiche<br />
necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli e<strong>di</strong>fici, nonché le opere e le mo<strong>di</strong>fiche<br />
necessarie per realizzare ed integrare i servizi-igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino il<br />
volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.<br />
2. Sono lavori <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria gli interventi che riguardano:<br />
a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;<br />
b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali <strong>di</strong> gronda, delle coperture (manto,<br />
or<strong>di</strong>tura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere, purché siano utilizzati<br />
materiali e criteri costruttivi compatibili con quelli esistenti;<br />
c) la rimozione e sostituzione <strong>di</strong> qualche elemento strutturale, nonché le opere <strong>di</strong> rinforzo delle strutture<br />
fatiscenti purché quest'ultime siano limitate a piccole porzioni dell'esistente;<br />
d) la sostituzione dei manti <strong>di</strong> copertura degli e<strong>di</strong>fici;<br />
e) la mo<strong>di</strong>fica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;<br />
f)le mo<strong>di</strong>fiche dell'assetto <strong>di</strong>stributivo interno purché esse non mutino il numero e la superficie delle singole<br />
unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />
g) i lavori <strong>di</strong> controsoffittatura dei locali;<br />
h) la realizzazione <strong>di</strong> zone ver<strong>di</strong> nelle pertinenze ed a servizio <strong>di</strong> abitazioni esistenti;<br />
i) la mo<strong>di</strong>ficazione della pavimentazione <strong>di</strong> piazzali privati;<br />
j) la realizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni, <strong>di</strong> bocche <strong>di</strong> lupo, <strong>di</strong> drenaggi esterni e <strong>di</strong> canalizzazioni per il deflusso<br />
<strong>di</strong> acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio del quale le<br />
canalizzazioni sono a servizio;<br />
k) la sostituzione <strong>di</strong> recinzioni e dei muri <strong>di</strong> cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore e<br />
materiale;<br />
l) la realizzazione dell'isolamento termico, ai sensi delle vigenti leggi, sia esterno che interno.<br />
3. Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i<br />
lavori, prevista dal successivo art.29, salvo quanto previsto dall'art.30 lett.d).<br />
Art.11 - Restauro.<br />
1. Gli interventi <strong>di</strong> restauro sono quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del<br />
complesso e<strong>di</strong>lizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al<br />
tempo stesso la funzionalità nell'ambito <strong>di</strong> una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende<br />
inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti<br />
dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio.<br />
2. Gli interventi <strong>di</strong> restauro sono soggetti all'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al successivo art.29.<br />
Art.12 - Risanamento conservativo.<br />
1. Sono interventi <strong>di</strong> risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi<br />
essenziali della morfologia, della <strong>di</strong>stribuzione e della tecnologia e<strong>di</strong>lizia nonché all'adeguamento all'uso<br />
moderno dell'intero organismo degli e<strong>di</strong>fici migliorando le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> abitabilità in or<strong>di</strong>ne soprattutto alle<br />
esigenze igienico-sanitarie, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere e con un progressivo recupero del<br />
legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.<br />
2. Gli interventi <strong>di</strong> risanamento conservativo sono soggetti all'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al successivo<br />
art.29.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 10