REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
<strong>di</strong>stribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento <strong>di</strong><br />
ogni alloggio e dell'eventuale impianto antincen<strong>di</strong>o.<br />
2. Nelle zone prive <strong>di</strong> acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico ed antincen<strong>di</strong>o può essere prelevata<br />
o da acquedotti o da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'igiene<br />
competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria (Me<strong>di</strong>co provinciale).<br />
3. Gli impianti per la <strong>di</strong>stribuzione dell'acqua potabile internamente all'e<strong>di</strong>ficio devono essere costruiti a<br />
regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per il servizio <strong>di</strong><br />
acquedotto.<br />
4. L'approvvigionamento idrico da pozzi <strong>di</strong> emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi industriali, agroindustriali,<br />
<strong>di</strong> irrigazione, <strong>di</strong> refrigerazione, dovranno altresì essere preventivamente autorizzati dall'Autorità<br />
competente.<br />
Art.111 - Rifiuti urbani.<br />
1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente Regolamento, sono costituiti da:<br />
a) rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricato da altri inse<strong>di</strong>amenti civili in genere ai<br />
sensi dell’articolo 2, comma 3, n.1, del Decreto 915, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fon<strong>di</strong><br />
agricoli;<br />
b) rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni <strong>di</strong> consumo durevoli, <strong>di</strong> arredamento, <strong>di</strong> uso comune,<br />
provenienti da fabbricati o da altri inse<strong>di</strong>amenti civili in genere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del<br />
Decreto 915;<br />
c) i rifiuti urbani esterni, <strong>di</strong> qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle<br />
strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi,<br />
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto 915;<br />
d) i rifiuti in<strong>di</strong>cati al n.1, punto 1.1.1., lettera a) della Delibera del Comitato, <strong>di</strong>chiarati assimilabili ai rifiuti<br />
urbani dall’articolo 39, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n.146, elencati nell’allegato A del<br />
presente Regolamento;<br />
e) gli accessori per l’informatica, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della citata Legge n. 146/94;<br />
f) i rifiuti provenienti da stu<strong>di</strong>, ambulatori e gabinetti, non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli<br />
193 e 194 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934.<br />
2. Ciascun e<strong>di</strong>ficio deve essere dotato <strong>di</strong> apposito spazio, opportunamente <strong>di</strong>mensionato, per la raccolta e lo<br />
smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani.<br />
3. Tale spazio va realizzato nel rispetto del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />
e deve essere <strong>di</strong> norma collocato all’esterno dell’e<strong>di</strong>ficio in posizione facilmente accessibile alla pubblica via.<br />
Eccezionale, ove l’e<strong>di</strong>ficio non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> idonee pertinenze, è ammessa la sua ubicazione in apposito<br />
locale ricavato all’interno dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
4. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra non si applicano, qualora sia realizzato apposito spazio <strong>di</strong> raccolta a servizio<br />
<strong>di</strong> più e<strong>di</strong>fici. Lo spazio per i contenitori dei RSU dovrà essere in<strong>di</strong>viduato su apposita planimetria ed<br />
autorizzato dagli uffici competenti.<br />
5. In ogni caso debbono essere rispettate le norme stabilite dal D.P.R. 10.9.1982, n.915 e dalla L.P.<br />
20.12.1982, n.29 nonché dai regolamenti comunali in materia <strong>di</strong> raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal<br />
regolamento <strong>di</strong> polizia urbana.<br />
Art.112 - Rifiuti speciali.<br />
1. I rifiuti speciali comprendono:<br />
a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lettera d) del precedente articolo;<br />
b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e servizi, non inclusi nella lettera d) del<br />
precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi<br />
dell’articolo 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni in Legge 28 ottobre<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 62