REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
3. I lavan<strong>di</strong>ni devono essere in numero sufficiente, dotati <strong>di</strong> acqua corrente calda, se necessario, e dotati <strong>di</strong><br />
mezzi detergenti e per asciugarsi.<br />
Art.178 - Caratteristiche degli spogliatoi: superfici e dotazioni minime.<br />
1. I locali a<strong>di</strong>biti a spogliatoi devono avere superficie in pianta non inferiore a mq.1,50 per addetto per i primi<br />
10 <strong>di</strong>pendenti occupati in un turno.<br />
2. Devono avere pareti rivestite <strong>di</strong> materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un’altezza <strong>di</strong> mt.2,00<br />
dal pavimento; devono avere, <strong>di</strong> regola, areoilluminazione naturale. Qualora l’areoilluminazione artificiale non<br />
sia possibile, è ammessa quella artificiale. Il ricambio forzato dell’aria non deve essere inferiore a 2<br />
rinnovi/ora.<br />
3. I locali a<strong>di</strong>biti a spogliatoi devono essere riscaldati nella stagione fredda e muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li.<br />
Art.179 - Mense: caratteristiche.<br />
1. Per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una<br />
presenza <strong>di</strong> almeno trenta addetti durante l’intervallo per la refezione si rimanda alla normativa prevista per<br />
gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.<br />
2. Relativamente al locale in cui avviene la manipolazione degli alimenti, valgono le norme stabilite dall’art.<br />
28 del D.P.R. 327/80; in particolare la cucina dovrà possedere i requisiti previsti dall’allegato B) della<br />
Deliberazione della Giunta Provinciale <strong>di</strong> Trento n. 12513 <strong>di</strong> data 7 ottobre 1994.<br />
3. Nel refettorio deve comunque essere assicurato uno spazio <strong>di</strong> mq. 1.50 per persona e l’uso <strong>di</strong> materiali ed<br />
attrezzi che riducono al minimo possibile la rumorosità. I pavimenti e le pareti devono essere finiti in modo<br />
da permettere una facile pulizia.<br />
4. Devono essere preferibilmente previste illuminazione areazione naturali con in<strong>di</strong>ci rispettivamente <strong>di</strong> 1/10<br />
e 1/12 dalla superficie del pavimento.<br />
5. L’altezza interna deve essere pari a quella prevista dai vigenti regolamenti comunali d’igiene.<br />
6. Nelle vicinanze della mensa devono essere previsti lavabi nel numero orientativo uno ogni venti posti a<br />
sedere.<br />
Art.180 - Illuminazioni dei locali <strong>di</strong> lavoro.<br />
1. Locali ad uso produttivo (attività <strong>di</strong> produzione in genere, laboratori, magazzini presi<strong>di</strong>ati):<br />
a) Illuminazione naturale <strong>di</strong>retta.<br />
A meno che non sia richiesto <strong>di</strong>versamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie<br />
illuminante <strong>di</strong> ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:<br />
− 1/10 della superficie in pianta, per i locali con superficie sino a< 1.000 mq.;<br />
− 1/12 della superficie in pianta, per la parte eccedente i primi 1.000 mq. e fino a 3.000mq.;<br />
− 1/15 della superficie in pianta per la parte eccedente i 3.000 mq..<br />
Nel computo della superficie illuminante, può essere compresa una porzione vetrata <strong>di</strong> porte e portoni<br />
comunicanti con l’esterno, misurata a partire da cm.70 dal pavimento.<br />
Il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da<br />
lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita<br />
da aperture a shed o a lanterna.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 86