REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art.29 comma 1 lett. a) e g);<br />
- opere <strong>di</strong> miglioramento dei livelli <strong>di</strong> coibentazione termica, acustica o <strong>di</strong> inerzia termica <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti<br />
<strong>di</strong> cui all’art.29 lett. j );<br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art. 30 ad esclusione della lett. a) - altri interventi soggetti al regime dell’autorizzazione<br />
e<strong>di</strong>lizia -;<br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art.18 – manufatti provvisori, tende, tensostrutture e simili-<br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art.144 –recinzioni delle aree private e muri <strong>di</strong> sostegno-<br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art.145 –chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari-<br />
- interventi <strong>di</strong> cui all’art.148 –iscrizioni, insegne, stemmi, mostre, vetrine-<br />
- opere interne <strong>di</strong> cui agli art. 29 comma 1 lett. p) e 31 comma 1 lett. n)<br />
L’organo competente può comunque avvalersi motivatamente dell’attività consultiva della Commissione<br />
E<strong>di</strong>lizia anche in casi <strong>di</strong> interventi non soggetti a parere obbligatorio della C.E.C..<br />
4. Il Sindaco provvede sulla domanda <strong>di</strong> concessione anche <strong>di</strong>scostandosi motivatamente dal parere della<br />
Commissione.<br />
5. Il provve<strong>di</strong>mento del Sindaco sulla domanda <strong>di</strong> concessione deve essere comunicato al richiedente non<br />
oltre 60 (sessanta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della domanda o quella <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> documenti<br />
aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale ad integrazione del progetto.<br />
Scaduto infruttuosamente il termine <strong>di</strong> cui sopra la concessione si intende rifiutata.<br />
6. La domanda <strong>di</strong> concessione per interventi da eseguire su aree dotate <strong>di</strong> piano attuativo o <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong><br />
lottizzazione in vigore si intende accolta qualora entro il termine <strong>di</strong> 60 (sessanta) giorni non sia stato<br />
comunicato il provve<strong>di</strong>mento motivato con cui viene negato il rilascio.<br />
7. In tale caso il richiedente, purché in possesso dei necessari provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 4 dell'art.88<br />
della L.P. 05.09.1991, n.22, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al Sindaco e previa<br />
corresponsione al comune dei relativi oneri relativi al contributo <strong>di</strong> concessione calcolati in via provvisoria dal<br />
richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del sindaco.<br />
8. La pronuncia del sindaco sulla domanda <strong>di</strong> autorizzazione deve essere comunicata al richiedente non<br />
oltre 60 (sessanta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della domanda o da quella <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> documenti<br />
aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale ad integrazione dei progetti. L'istanza si<br />
intende accolta se entro il termine anzidetto <strong>di</strong> sessanta giorni non sia stato comunicato il provve<strong>di</strong>mento<br />
motivato con cui viene negata l'autorizzazione. In questo caso il richiedente può dar corso ai lavori, purché<br />
in possesso dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui all'art.88 comma 4 della L.P. 5.9.1991, n.22 e previa comunicazione al<br />
sindaco.<br />
Nel caso <strong>di</strong> immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> tutela e conservazione<br />
del patrimonio storico artistico e popolare o in materia <strong>di</strong> tutela paesaggistica, l'autorizzazione deve essere<br />
esplicita.<br />
9. Prima del rilascio della concessione ed in alcuni casi dell'autorizzazione, deve essere versato il contributo<br />
<strong>di</strong> concessione a norma della Legge provinciale nella forma e secondo le modalità riportate nel relativo<br />
regolamento.<br />
10. In ogni caso la concessione non può essere attivata prima del versamento degli importi dovuti in<br />
sostituzione dell'eventuale fideiussione e fatto salvo l'eventuale conguaglio.<br />
11. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che le istanze per interventi previsti dal presente<br />
Regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle norme vigenti in materia<br />
urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell’esame<br />
amministrativo, notificherà all’interessato l’elenco integrativo degli atti da produrre.<br />
Qualora il richiedente la concessione non presenti entro 180 giorni dalla data della richiesta l'eventuale<br />
documentazione integrativa o non versi entro il medesimo termine il contributo <strong>di</strong> concessione,<br />
l'Amministrazione comunale archivierà l'istanza e la procedura dovrà essere rinnovata, fatte salve le<br />
motivazioni <strong>di</strong> forza maggiore presentate dall'interessato.<br />
I termini per l’esame delle singole istanze riprendono a decorrere dalla data <strong>di</strong> presentazione<br />
all’Amministrazione dell’ultimo dei documenti da essa richiesti.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 29