REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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Art.6 - Informazione ed accesso agli atti.<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
CAPO II<br />
DIRITTO D’INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI<br />
1. Dell’avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni viene data notizia al pubblico me<strong>di</strong>ante<br />
affissione all’albo pretorio dell’elenco dei provve<strong>di</strong>menti.<br />
2. Chiunque può prendere visione e richiedere presso gli uffici comunali competenti copia della concessione<br />
o dell’autorizzazione e dei relativi atti <strong>di</strong> progetto. Le modalità che regolano il <strong>di</strong>ritto d’informazione ed<br />
accesso agli atti amministrativi sono <strong>di</strong>sciplinati sulla base delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel Testo unico delle<br />
Leggi regionali sull’or<strong>di</strong>namento dei Comuni. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio <strong>di</strong> copia è<br />
subor<strong>di</strong>nato, previa presentazione <strong>di</strong> apposita domanda, soltanto al rimborso del costo <strong>di</strong> riproduzione da<br />
stabilirsi in via generale con deliberazione della Giunta Comunale.<br />
3. Qualora la richiesta <strong>di</strong> accesso agli atti presenti la citazione degli estremi identificativi del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
cui al primo comma, l’amministrazione deve consentire la visione o rendere copia <strong>di</strong> quanto richiesto entro<br />
30 (trenta) giorni dalla richiesta.<br />
4. In ogni altro caso, nel quale sia necessario l’espletamento <strong>di</strong> ricerche per determinare gli estremi<br />
identificativi della pratica e<strong>di</strong>lizia, il richiesto provve<strong>di</strong>mento è messo a <strong>di</strong>sposizione del richiedente<br />
compatibilmente con le possibilità <strong>di</strong> ricerca degli uffici. A titolo <strong>di</strong> rimborso spese per la ricerca è dovuto il<br />
pagamento <strong>di</strong> un’apposita somma da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale.<br />
5. Restano salve le <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> bollo, nonché i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ricerca e visura e <strong>di</strong> segreteria.<br />
Art.7 - Certificazioni urbanistiche.<br />
1. Il certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.) richiesto quale allegato agli atti in<strong>di</strong>cati all'art.18 della<br />
Legge 28.2.1985, n.47 e s.m., è rilasciato dal Sindaco o dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico<br />
Comunale specificatamente delegato, entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla presentazione della relativa<br />
domanda.<br />
2. Al fine <strong>di</strong> una corretta interpretazione delle norme urbanistiche chiunque intenda eseguire opere <strong>di</strong><br />
costruzione, mo<strong>di</strong>fica d'uso o <strong>di</strong> consistenza <strong>di</strong> un immobile, area o e<strong>di</strong>ficio, può preventivamente richiedere<br />
al Sindaco che gli sia rilasciato un certificato urbanistico, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche<br />
relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile.<br />
3. Il C.D.U. dovrà contenere, o ad esso essere allegate, le integrali prescrizioni urbanistiche relative all'area<br />
sulla quale insiste la particella o le particelle fon<strong>di</strong>arie per le quali è richiesto.<br />
4. Il contenuto della <strong>di</strong>chiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla <strong>di</strong>sciplina vigente al<br />
momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’amministrazione comunale può emanare nel<br />
rispetto delle norme vigenti in materia.<br />
5. Il certificato conserva vali<strong>di</strong>tà per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono prima mo<strong>di</strong>ficazioni<br />
degli strumenti urbanistici vigenti.<br />
6. Su richiesta dell’interessato, l’Amministrazione comunale rilascia un apposito documento che attesti il<br />
regime giuri<strong>di</strong>co dell’immobile in vigore ad una determinata data (certificato storico).<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 8