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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

“Autorizzazione allo scarico” del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia <strong>di</strong> tutela dell’Ambiente<br />

dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n.1-41/Legisl. e s.m. ed int., ovvero<br />

<strong>di</strong>chiarazione del proprietario o del <strong>di</strong>rettore dei lavori sul <strong>di</strong>verso sistema <strong>di</strong> smaltimento delle acque<br />

nere;<br />

- <strong>di</strong>mostrazione me<strong>di</strong>ante presentazione <strong>di</strong> idonea documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione in<br />

Catasto dell'immobile in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> norma vigenti;<br />

- <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità o certificato <strong>di</strong> collaudo degli impianti installati, come previsto dagli art.li 9 e<br />

11 della Legge n.46/90;<br />

- <strong>di</strong>chiarazione rilasciata dai competenti uffici comunali sull'idoneità delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> smaltimento dei<br />

rifiuti soli<strong>di</strong> urbani;<br />

- ricevuta dell'avvenuto versamento della relativa tassa regionale.<br />

2. Alla domanda dovrà altresì essere allegata la documentazione eventualmente prescritta da specifiche<br />

normative in relazione al particolare tipo <strong>di</strong> utilizzazione dell'immobile.<br />

Art.58 - Rilascio del certificato.<br />

1. L’autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità deve essere rilasciata dal Sindaco entro il termine <strong>di</strong> 90<br />

(novanta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della domanda <strong>di</strong> cui all’articolo precedente o da quella <strong>di</strong><br />

ricevimento dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto dall’Amministrazione comunale ad<br />

integrazione della stessa.<br />

Qualora il Sindaco non si sia pronunciato entro il termine predetto, l’istanza <strong>di</strong> autorizzazione si intenderà<br />

accolta, restando peraltro salvi i poteri del Sindaco e dei servizi tecnici e sanitari comunali in materia <strong>di</strong><br />

vigilanza e sorveglianza igienica ed e<strong>di</strong>lizia.<br />

2. Contro il <strong>di</strong>niego dell'abitabilità e dell'agibilità è ammesso nel rispetto della legge, ricorso gerarchico al<br />

Me<strong>di</strong>co provinciale, ovvero ricorso giuris<strong>di</strong>zionale.<br />

3. Se l'esecuzione delle opere non risulta - in materia <strong>di</strong> requisiti igienici - conforme alle <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge<br />

e dei regolamenti, al progetto approvato ed alle eventuali varianti autorizzate dal Sindaco, oltre a valersi delle<br />

facoltà <strong>di</strong> cui ai successivi articoli, rifiuta il certificato ed applica, con le procedure fissate dalla Legge<br />

n.47/1985, le sanzioni previste per la violazione delle norme urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie.<br />

4. Il Sindaco può or<strong>di</strong>nare anche lo sgombero dei locali, ove questi risultino occupati o continuino ad esserlo<br />

dopo l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> sgombero, a norma dell'art.222 del R.D. n.1265/1934.<br />

5. Dal momento dell’entrata in vigore del D.P.R. 22 aprile 1994, n.425, il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione<br />

all’abitabilità ed i collegati proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> collaudo statico e <strong>di</strong> iscrizione al catasto si applicano alle opere<br />

in<strong>di</strong>cate dall’art. 20 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.<br />

6. Per le opere <strong>di</strong> cui al comma 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall’art.4 della Legge 5<br />

novembre1971, n.1086, il committente dell’opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto iscritto<br />

all’albo professionale da almeno 10 anni, l’incarico <strong>di</strong> effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel<br />

presentare la denuncia dei lavori, allega <strong>di</strong>chiarazione del collaudatore designato, che attesta l’accettazione<br />

dell’incarico, l’iscrizione da almeno 10 anni all’albo professionale, a non prendere parte alla <strong>di</strong>rezione ed alla<br />

esecuzione dei lavori.<br />

7. Completata la struttura con la copertura dell’e<strong>di</strong>ficio, il <strong>di</strong>rettore dei lavori ne dà comunicazione al comune,<br />

al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorno <strong>di</strong> tempo per effettuare il collaudo.<br />

8. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori ha l’obbligo <strong>di</strong> presentare, in duplice copia, la <strong>di</strong>chiarazione per l’iscrizione al catasto<br />

dell’immobile, <strong>di</strong> cui all’art. 52 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, imme<strong>di</strong>atamente dopo l’ultimazione dei<br />

lavori <strong>di</strong> finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla data <strong>di</strong> installazione degli infissi.<br />

Il catasto restituisce al <strong>di</strong>rettore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della <strong>di</strong>chiarazione<br />

con l’attestazione dell’avvenuta presentazione.<br />

Sono fatte salve le norme delle regioni e delle provincie autonome in materia.<br />

9. Affinché gli e<strong>di</strong>fici, o parti <strong>di</strong> essi, in<strong>di</strong>cati nell’art.220 del regio decreto 27 luglio 1934, n.12665, possano<br />

essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato <strong>di</strong> collaudo, la <strong>di</strong>chiarazione presentata<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 38

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