REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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Art.120 - Prescrizioni antincen<strong>di</strong>o.<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
CAPO V<br />
NORME ANTINCENDIO<br />
1. Il preventivo nullaosta dell'Ispettorato provinciale Antincen<strong>di</strong> è richiesto in tutti i casi espressamente<br />
previsti dalla Legge.<br />
2. Gli e<strong>di</strong>fici e le loro singole parti devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite<br />
in particolare dagli art.36 e 37 del D.P.R n.547 del 27.4.1955 e del successivo D.P.R. 689 del 25.5.1959<br />
nonchè dalla Legge 7.12.1984 n.818 e dal successivo D.M. n.95 del 22.4.1985.<br />
3. Prima del rilascio dei certificati <strong>di</strong> abitabilità o agibilità, concernenti e<strong>di</strong>fici con locali <strong>di</strong> lavorazione o<br />
deposito <strong>di</strong> materiali combustibili e/o infiammabili è richiesto il collaudo da parte dell'Ispettorato provinciale<br />
Antincen<strong>di</strong>o.<br />
4. Tutte le attività soggette al presente Regolamento dovranno risultare conformi alla normativa vigente in<br />
tema <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o ed essere progettate e realizzate in modo da limitare pericolo <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o e<br />
consentire la salvaguar<strong>di</strong>a dell’incolumità delle persone in esse presenti.<br />
5. A tal fine si devono porre in atto tutti gli accorgimenti relativi ai punti seguenti:<br />
a) rispetto alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> sicurezza interna ed esterna rispetto ad elementi pericolosi;<br />
b) resistenza al fuoco delle strutture in relazione alla destinazione dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
c) valutazione ed eliminazione <strong>di</strong> eventuali rischi introdotti dall’opera nei confronti <strong>di</strong> opere esistenti;<br />
d) adeguata capacità <strong>di</strong> sfollamento del sistema <strong>di</strong> via d’uscita in relazione all’uso dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
e) conformità degli impianti alla regola della buona arte;<br />
f) aerazione dei locali adatti alla destinazione degli stessi;<br />
g) idoneo comportamento al fuoco dei materiali <strong>di</strong> finitura in relazione alla destinazione dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
h) sicurezza dei tetti ed altre zone accessibili per manutenzione e soccorso;<br />
i) adozione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> rilevazione e spegnimento incen<strong>di</strong> dove necessario.<br />
Art.121 - Nulla osta dei vigili del fuoco.<br />
Il preventivo nulla osta dell’ispettorato Provinciale Prevenzione Antincen<strong>di</strong> è richiesto in tutti i casi previsti dal<br />
D.M. 16.02.1982.<br />
Art.122 - Collaudo dei vigili del fuoco.<br />
1. Prima del rilascio dei certificati <strong>di</strong> abilità e <strong>di</strong> agibilità, concernenti gli e<strong>di</strong>fici che richiedono per con<strong>di</strong>zioni<br />
ambientali, tra<strong>di</strong>zionali, costruttive, l’uso <strong>di</strong> strutture lignee, è richiesto il collaudo dell’Ispettorato Provinciale<br />
Prevenzione Antincen<strong>di</strong>.<br />
2. Il collaudo è dovuto per tutte le strutture previste dal D.M. 16.02.1982.<br />
Art.123 - Locali per lavorazione e deposito <strong>di</strong> materiali combustibili.<br />
1. I locali destinati a lavorazione e deposito <strong>di</strong> materiale combustibile ed infiammabile, devono rispettare i<br />
requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.<br />
2. L'Ispettorato provinciale Prevenzione Antincen<strong>di</strong> è competente a controllare l'applicazione delle norme.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 65