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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

4. Le superfici non e<strong>di</strong>ficate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate<br />

e, ove è possibile, arborate.<br />

5. A tale riguardo, il Sindaco, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia, ha facoltà <strong>di</strong> imporre la manutenzione e la<br />

conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione <strong>di</strong> oggetti, depositi e materiali e quanto<br />

altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiu<strong>di</strong>zio per la pubblica incolumità.<br />

6. Il Sindaco, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia, ha facoltà <strong>di</strong> imporre la manutenzione e la recinzione dei<br />

terreni non coltivati privi <strong>di</strong> specifica destinazione, che risultino indecorosi o pericolosi.<br />

7. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere <strong>di</strong> cui al comma precedente, in<strong>di</strong>care le modalità <strong>di</strong><br />

esecuzione, fissare l'inizio e l'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della<br />

legislazione vigente.<br />

8. E' ammessa l'affissione <strong>di</strong> manifesti e cartelloni pubblicitari unicamente negli spazi in<strong>di</strong>cati dal <strong>Comune</strong>,<br />

nel rispetto delle caratteristiche ambientali.<br />

Art.141 - Aspetto esterno delle costruzioni e delle coperture.<br />

1. Per costruzioni <strong>di</strong> qualsiasi tipo, deve essere usato in linea <strong>di</strong> massima un solo tipo <strong>di</strong> materiale o <strong>di</strong><br />

colorazione esterna.<br />

2. In relazione al rilevante aspetto formale delle coperture, nelle zone residenziali <strong>di</strong> conservazione, il manto,<br />

la forma e la pendenza delle coperture, dovranno rispettare le caratteristiche originarie tenendo conto dei<br />

valori e delle tra<strong>di</strong>zioni locali.<br />

3. I muri <strong>di</strong> nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici, debbono essere sempre intonacati, a<br />

meno che, per il genere <strong>di</strong> costruzione o per il carattere architettonico, non richiedano intonaco.<br />

4. Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano o il<br />

paesaggio.<br />

5. E' vietata la tinteggiatura parziale degli e<strong>di</strong>fici, quando essa determini il deturpamento <strong>di</strong> cui sopra.<br />

6. Negli e<strong>di</strong>fici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire<br />

un'unitarietà architettonica o non le singole proprietà.<br />

7. L’installazione <strong>di</strong> pannelli e collettori solari nonché la collocazione <strong>di</strong> antenne paraboliche satellitari non<br />

devono interferire ed alterare i caratteri dell’architettura urbana locale ponendosi come elementi <strong>di</strong> impatto<br />

negativo sotto il profilo paesistico-ambientale. In particolare si richiamano i seguenti criteri:<br />

- per quanto riguarda l’installazione <strong>di</strong> pannelli e collettori solari dovrà osservarsi la conformità agli in<strong>di</strong>rizzi<br />

precisati dalla Giunta Provinciale nell’allegato alla delibera n.1835 del 20 luglio 2001 che si intende<br />

integralmente recepito.<br />

- le antenne paraboliche dovranno essere centralizzate nei casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici nuovi ed oggetto <strong>di</strong> integrale<br />

ristrutturazione o risanamento, mentre nel caso <strong>di</strong> intervento parziale su e<strong>di</strong>fici esistenti va esclusa la<br />

possibilità <strong>di</strong> installazione sui fronti principali.<br />

Art.142 - Taglio <strong>di</strong> piante ad alto fusto nei centri abitati.<br />

1. Il taglio <strong>di</strong> piante ad alto fusto, con <strong>di</strong>ametro del tronco superiore ai 40 cm. nell’ambito dei centri abitati,<br />

qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione e<strong>di</strong>lizia e qualora non ricadenti nei territori <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera b), numero 3) dell’art.93 della legge provinciale n.22 dd. 5.9.1991 con le mo<strong>di</strong>fiche apportate<br />

dall’Art.65 della L.P.11.09.1998, n.10, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco ai fini <strong>di</strong> tutela del<br />

paesaggio in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall’art.93 anzidetto.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 72

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