15.06.2013 Views

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

igieniche corrispondenti a quelle dei locali areati con finestre, con riserva <strong>di</strong> revoca dell'autorizzazione in<br />

caso <strong>di</strong> cattivo o <strong>di</strong>fettoso funzionamento dell'impianto.<br />

7. Per i locali <strong>di</strong> cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a<strong>di</strong>biti a cantina, deposito, magazzino<br />

non <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, servizi igienici, lavanderia, corridoi, ecc. l'altezza minima è ridotta a metri 2,20; non è<br />

prescritta illuminazione ed aerazione <strong>di</strong>retta salvo che nei w.c. ove può essere sostituita con impianto <strong>di</strong><br />

aerazione meccanica in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall'art.94.<br />

8. Nei locali seminterrati e interrati è vietata l’installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo <strong>di</strong> apparecchiature o<br />

impianti alimentati a gas GPL.<br />

Art.99 - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali.<br />

1. I locali ad uso commerciale debbono avere:<br />

a) altezza minima <strong>di</strong> m. 3.00, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto, se<br />

il soffitto è a volta si misura l'intradosso della volta, a due terzi della monta;<br />

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;<br />

c) vano porta, vetrina o finestra all'aria aperta, <strong>di</strong> superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della<br />

superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi <strong>di</strong> ventilazione nei locali<br />

aventi profon<strong>di</strong>tà superiore a m.7.<br />

d) <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> almeno un gabinetto per esercizio;<br />

e) scarico regolare delle acque <strong>di</strong> rifiuto in collettori che non possano dare luogo a rigurgiti.<br />

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite<br />

dal R.D. n.530/1927 nonché alle norme del D.P.R. n.547/1955.<br />

Art.100 - Dotazione <strong>di</strong> servizi igienici degli esercizi pubblici e <strong>di</strong> locali aperti al<br />

pubblico.<br />

1. Tutti gli esercizi pubblici ed i locali aperti al pubblico, quali sale riunioni, teatri e simili, devono essere<br />

dotati <strong>di</strong> servizi igienici, anche in deroga rispetto alle prescrizioni dell'art.95 ad eccezione <strong>di</strong> quella<br />

riguardante l'aerazione e l'illuminazione, nel rispetto della normativa <strong>di</strong> legge.<br />

Art.101 - Soppalchi.<br />

1. La costruzione <strong>di</strong> soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

- il locale che risulta sottostante al soppalco dovrà avere un’altezza minima <strong>di</strong> mt.2,20; per gli inse<strong>di</strong>amenti<br />

pubblici tale altezza dovrà essere almeno <strong>di</strong> mt.2,60.<br />

- i locali ottenuti con i soppalchi abbiano altezza me<strong>di</strong>a ponderale minima <strong>di</strong> metri 2,00;<br />

- la superficie soppalcata non superi la metà della superficie del locale da soppalcare nel caso <strong>di</strong> abitazione<br />

e i 2/3 nel caso <strong>di</strong> usi <strong>di</strong>versi dall'abitazione;<br />

- i locali ottenuti con i soppalchi possono essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione permanente o ad usi equivalenti<br />

oppure a negozio, laboratorio, esercizio pubblico, se rispettano quanto <strong>di</strong>sposto dall'art.93, ad<br />

eccezione delle altezze.<br />

2. Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita<br />

<strong>di</strong> parapetto <strong>di</strong> altezza non inferiore a m.1,00.<br />

Il vano principale ed i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la<br />

superficie aeroilluminante; devono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche e tutti i requisiti <strong>di</strong> cui al<br />

presente regolamento ad eccezione dell’altezza.<br />

3. Possono essere creati soppalchi anche in <strong>di</strong>fetto della superficie aeroilluminante se esiste un<br />

con<strong>di</strong>zionamento integrale del locale.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!