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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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Art.20 - Nuova e<strong>di</strong>ficazione.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

1. L'intervento consiste nella realizzazione <strong>di</strong> qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o<br />

interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile o agibile ed inoltre dei muri <strong>di</strong> sostegno e<br />

contenimento <strong>di</strong> altezza non inferiore a metri 3,00.<br />

2. L'intervento <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione è soggetto alla concessione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al successivo art.28.<br />

3. L’intervento <strong>di</strong> ampliamento <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio esistente viene equiparato a nuova e<strong>di</strong>ficazione.<br />

Art.21 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili senza opere e<strong>di</strong>lizie.<br />

1. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso degli immobili, o <strong>di</strong> loro parti, anche se non accompagnato da<br />

interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> adattamento o ristrutturazioni funzionali, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco, e<br />

dovrà essere conforme alla destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici, dotato degli spazi <strong>di</strong><br />

parcheggio <strong>di</strong> cui all’art.73 della L.P. 22/91, e conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere<br />

architettoniche ed al pagamento dell’eventuale contributo <strong>di</strong> concessione.<br />

Art.22 - Varianti in corso d’opera.<br />

1. Sono soggette ad autorizzazione le variazioni <strong>di</strong> lieve entità apportate in corso d'opera al progetto<br />

assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti e<strong>di</strong>lizi vigenti e non in contrasto<br />

con quelli adottati, non comportino, nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, variazioni in altezza o <strong>di</strong> superficie utile eccedenti il 5<br />

per cento delle rispettive misure <strong>di</strong> progetto nonché mo<strong>di</strong>ficazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la<br />

tipologia complessiva dell'intervento, non mo<strong>di</strong>fichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole<br />

unità immobiliari nonché il numero <strong>di</strong> queste ultime. La variazione <strong>di</strong> superficie utile dei poggioli è calcolata<br />

in relazione alla superficie degli stessi.<br />

2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1 anche le variazioni al progetto riguardanti le<br />

sistemazioni esterne dell'area <strong>di</strong> pertinenza delle opere.<br />

3. La richiesta <strong>di</strong> autorizzazione deve essere presentata prima della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 ed agli<br />

immobili ricadenti nell'ambito degli inse<strong>di</strong>amenti storici, qualora essi siano subor<strong>di</strong>nati al vincoli del restauro<br />

e del risanamento conservativo.<br />

Art.23 - Attrezzatura ed uso del territorio.<br />

1. Gli interventi <strong>di</strong> attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione <strong>di</strong> infrastrutture, impianti, attrezzature<br />

ed altre opere pubbliche o <strong>di</strong> interesse generale <strong>di</strong> carattere infrastrutturale.<br />

2. In particolare rientrano tra tali interventi la realizzazione delle reti stradali, tecnologiche in genere, delle<br />

opere <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o civile per la sicurezza del territorio.<br />

3. Sono interventi <strong>di</strong> uso del territorio quelli volti al prelievo <strong>di</strong> acqua dalle falde idriche, alle escavazioni <strong>di</strong><br />

ogni tipo <strong>di</strong> materiali, alla perforazione <strong>di</strong> pozzi per lo sfruttamento <strong>di</strong> risorse del sottosuolo, ed altresì quelli<br />

rivolti alla <strong>di</strong>fesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.<br />

4. Anche gli interventi <strong>di</strong> attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione a<br />

seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 13

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