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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

Art.143 - Conservazione degli alberi ad alto fusto e verde monumentale<br />

1. Nello spirito della circolare provinciale 16 maggio 1988, prot.nr.5531/88-13-III-EF, inerente la potatura e<br />

taglio delle alberature pregiate e monumentali interne ed esterne ai centri abitati, in qualsiasi zona del<br />

comune, tutti gli esistenti gruppi <strong>di</strong> alberi <strong>di</strong> alto fusto s’intendono vincolati e devono essere rispettati e<br />

conservati, anche nei progetti <strong>di</strong> nuove costruzioni, come pure in quelli che prevedono la costruzione o la<br />

sistemazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />

2. Per la potatura intensiva e per il taglio delle predette alberature dovrà essere richiesta specifica<br />

autorizzazione, con allegata apposita relazione prodotta da tecnico specializzato, al Sindaco nelle modalità<br />

ai precedenti articoli.<br />

Art.144 - Recinzione delle aree private e muri <strong>di</strong> contenimento e sostegno.<br />

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) Entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi,<br />

cancellate, grigliate, queste non devono superare l’altezza complessiva <strong>di</strong> mt.1.60 misurata dalla<br />

quota del piano prospettante o dal piano <strong>di</strong> campagna per i confini interni. Qualora la recinzione sia<br />

realizzata anche con struttura piena, questa non dovrà superare l’altezza <strong>di</strong> mt. 0.60 misurata<br />

secondo quanto specificato in precedenza. E’ possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a<br />

protezione degli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d’ingresso. Queste non potranno<br />

oltrepassare l’altezza <strong>di</strong> mt.2,50 ed avere una larghezza superiore a metri 1,20 ed infine non sporgere<br />

sugli spazi pubblici;<br />

b) Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, <strong>di</strong>mensioni, materiali saranno definiti in base<br />

alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;<br />

c) Entro i limiti delle zone destinati a complessi produttivi, secondario e terziario, valgono le norme <strong>di</strong> cui<br />

al paragrafo a). E’ inoltre necessario recingere le eventuali parti o impianti che possono risultare<br />

pericolose per gli stessi addetti, per i clienti, visitatori e per i citta<strong>di</strong>ni stessi che si trovassero a passare<br />

nei pressi dei complessi produttivi. In quest’ultimo caso le recinzioni possono raggiungere l’altezza <strong>di</strong><br />

mt.2,00.<br />

d) Le recinzioni tra<strong>di</strong>zionali esistenti (steccati, muri in pietra, ecc.) devono essere conservate. In caso <strong>di</strong><br />

demolizione, parziale o totale o nel caso <strong>di</strong> rifacimento delle recinzioni tra<strong>di</strong>zionali, la stesse devono<br />

essere ripristinate con il materiale <strong>di</strong> caratteristica similare a quello già preesistente.<br />

e) E’ vietato in ogni caso l’uso <strong>di</strong> materiali taglienti o acuminati.<br />

f) Per i muri <strong>di</strong> sostegno valgono le seguenti prescrizioni:<br />

I muri <strong>di</strong> sostegno tra<strong>di</strong>zionali esistenti devono essere conservati. In caso <strong>di</strong> demolizione, parziale o<br />

totale, o nel caso <strong>di</strong> crollo o rifacimento dei muri <strong>di</strong> sostegno, gli stessi devono essere ripristinati con<br />

materiali similari a quelli preesistenti.<br />

2. I muri <strong>di</strong> sostegno non possono essere <strong>di</strong> norma più alti <strong>di</strong> mt.3,00 misurati dal terreno naturale o dal<br />

piano <strong>di</strong> spiccato. Per i muri con altezza superiore a mt.3,00, vige la normativa del Co<strong>di</strong>ce Civile per le<br />

<strong>di</strong>stanze dai confini e dalle costruzioni. Devono essere realizzati preferibilmente in pietra faccia vista; qualora<br />

siano invece in calcestruzzo o altri materiali, la loro superficie non deve essere liscia ma presentare<br />

un’accentuata scabrosità che ne favorisca l’inserimento ambientale.<br />

Il Sindaco, sentita la CEC, può vietare l’uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o<br />

costruzioni particolari (esclusa la residenza), o in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> normative (impianti <strong>di</strong> stoccaggio<br />

combustibili, ecc.) o imporre la adozione <strong>di</strong> soluzioni architettoniche unitarie.<br />

3. Le recinzioni non possono superare complessivamente l’altezza <strong>di</strong> ml. 1,60; le recinzioni, i muri <strong>di</strong><br />

sostegno o <strong>di</strong> contenimento, posizionati in corrispondenza <strong>di</strong> curve, devono essere realizzati in modo tale da<br />

non impe<strong>di</strong>re la visibilità o comunque da costituire impe<strong>di</strong>mento alla sicurezza della circolazione.<br />

4. Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi <strong>di</strong> cui sono composte e la loro forma, possono<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 73

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