REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio <strong>di</strong> nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle azioni<br />
meteoriche.<br />
12. Gli e<strong>di</strong>fici devono essere pre<strong>di</strong>sposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia<br />
prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali.<br />
Art.75 - Requisiti <strong>di</strong> sicurezza.<br />
1. Tutte le attività oggetto del presente regolamento dovranno risultare conformi alla normativa vigente in<br />
materia <strong>di</strong> sicurezza, non dovranno dare origine <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo per le persone.In particolare dovrà<br />
essere posta attenzione ai seguenti aspetti:<br />
a) sicurezza dell’area in<strong>di</strong>viduata per la realizzazione dell’opera rispetto ad eventi esterni naturali o causati<br />
dall’uomo;<br />
b) rispetto alle <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> sicurezza interne ed esterne in presenza ad elementi pericolosi;<br />
c) resistenza al fuoco delle strutture in relazione alla destinazione dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
d) progettazione dei volumi <strong>di</strong> comparto e loro <strong>di</strong>stribuzione in modo da salvaguardare l’incolumità delle<br />
persone rispetto ad eventi interni;<br />
e) adeguata capacità <strong>di</strong> sfollamento del sistema <strong>di</strong> via d’uscita in relazione all’uso dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
f) conformità degli impianti alla regola della buona arte. Gli impianti istallati negli e<strong>di</strong>fici e i depositi <strong>di</strong><br />
combustibile devono rispondere alla loro funzione senza costituire pericolo per le persone e per le<br />
cose. L’installazione degli apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi, fatti salvi quelli a<br />
ciclo chiuso con aspirazione ed espulsione tramite appositi canalizzazioni comunicanti <strong>di</strong>rettamente<br />
con l’esterno;<br />
g) areazione dei locali adatta alla destinazione degli stessi;<br />
h) illuminazione artificiale <strong>di</strong> emergenza, ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal Sindaco, sentita<br />
la Commissione e<strong>di</strong>lizia;<br />
i) valutazione ed eliminazione <strong>di</strong> eventuali rischi introdotti dall’opera nei confronti <strong>di</strong> opere esistenti<br />
j) <strong>di</strong> norma la separazione dei percorsi pedonali dai percorsi veicolari. Gli spazi destinati alla circolazione<br />
promiscua <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> automezzi devono essere dotati <strong>di</strong> opportuna segnaletica;<br />
k) gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli e<strong>di</strong>fici, non devono<br />
avere superfici <strong>di</strong> calpestio sdrucciolevoli, in con<strong>di</strong>zioni meteorologiche normali e sporti insi<strong>di</strong>osi;<br />
l) possibilità <strong>di</strong> illuminazione artificiale delle aree anche esterne destinate alla circolazione pedonale;<br />
m) idoneo comportamento dei materiali <strong>di</strong> finitura in relazione alla destinazione dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
n) idoneità <strong>di</strong> parapetti e protezioni a svolgere la loro funzione. I parapetti dei balconi e delle finestre non<br />
devono poter essere sfondate e attraversate ed attraversate per urto accidentale. La loro altezza non<br />
deve essere inferiore a metri uno;<br />
o) sicurezza dei tetti ed altre zone accessibili per la manutenzione o soccorso. Le coperture degli e<strong>di</strong>fici<br />
devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla<br />
manutenzione.<br />
Art.76 - Requisiti <strong>di</strong> impermeabilità e secchezza.<br />
1. I muri perimetrali degli e<strong>di</strong>fici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali <strong>di</strong> costruzione<br />
impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall’azione degli agenti meteorici.<br />
2. L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi, è ammesso solo se il<br />
locale è munito <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> ventilazione sussi<strong>di</strong>aria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali <strong>di</strong><br />
abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che, nelle con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> uso degli alloggi, non presentino tracce <strong>di</strong> condensazione e/o <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà.<br />
3. Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> uso degli alloggi, non<br />
debbono presentare tracce <strong>di</strong> condensazione (quali cottura <strong>di</strong> cibi, introduzione <strong>di</strong> acqua calda<br />
nell’ambiente, ecc.).<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 47