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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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MISURAZIONE DELLE ALTEZZE TABELLA DEI FRONTI 1 DEGLI EDIFICI<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

Art.25 - Distanze minime dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> proprietà. (ABROGATO)<br />

1. Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi <strong>di</strong><br />

grado subor<strong>di</strong>nato, la <strong>di</strong>stanza dal confine non potrà essere minore della metà <strong>di</strong> quella stabilita al<br />

successivo art.26, salvo le <strong>di</strong>verse prescrizioni stabilite per le singole zone.<br />

2. E' ammessa la costruzione in aderenza al confine <strong>di</strong> proprietà se preesiste una parete o porzione <strong>di</strong><br />

parete o in base alla presentazione <strong>di</strong> un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in<br />

aderenza.<br />

3. E' inoltre ammessa la costruzione a <strong>di</strong>stanza dal confine, inferiore a quella prevista dalle presenti norme<br />

nel caso <strong>di</strong> apposita scrittura privata firmata dal proprietario finitimo, con la quale venga in ogni caso<br />

garantito il rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime previste tra i fabbricati.<br />

4. Le <strong>di</strong>stanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale, delle pensiline e delle gronde dei tetti<br />

con aggetto non superiore a ml.1.50., <strong>di</strong>versamente si tiene conto della sola parte eccedente.<br />

Art.26 - Distanze minime tra i fabbricati (ABROGATO)<br />

1. Nell'ambito delle <strong>di</strong>verse zone la <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati è stabilita in ml.10.00 e pari all'altezza dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

da costruire, calcolata sul prospetto prospiciente, se questa supera i ml. 10.00 salvo le <strong>di</strong>verse prescrizioni<br />

stabilite per le singole zone.<br />

2. Sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori fino ad un massimo del 20% nel caso <strong>di</strong> zone soggette a piani esecutivi<br />

<strong>di</strong> grado subor<strong>di</strong>nato per comprovati motivi tecnici <strong>di</strong> organizzazione urbanistica.<br />

Art.27 - Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade<br />

interne alle aree <strong>di</strong> sviluppo urbano.<br />

1. Nell'ambito delle aree per inse<strong>di</strong>amenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi<br />

pubblici, delle aree per attività turistico-ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a<br />

servizio dell'agricoltura, le <strong>di</strong>stanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco,<br />

al servizio dei singoli e<strong>di</strong>fici o inse<strong>di</strong>amenti) sono le seguenti:<br />

a) m.5 per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore ai m.7;<br />

b) m.7,50 per strade <strong>di</strong> larghezza compresa fra m.7 e m.15;<br />

c) m.10 per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a m.15.<br />

2. Da strade esistenti sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori nel caso <strong>di</strong> zone soggette a piani esecutivi <strong>di</strong> grado<br />

subor<strong>di</strong>nato per comprovati motivi tecnici <strong>di</strong> organizzazione urbanistica.<br />

3. Nel caso <strong>di</strong> ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti è possibile derogare alla <strong>di</strong>stanza minima dalle strade purché<br />

l'ampliamento non si avvicini al ciglio della strada più dell'e<strong>di</strong>ficio esistente.<br />

4. La <strong>di</strong>stanza delle costruzioni da osservare dalle strade <strong>di</strong> progetto e da potenziare sono generalmente<br />

in<strong>di</strong>cate graficamente in cartografia, in mancanza <strong>di</strong> questa in<strong>di</strong>cazione per le strade <strong>di</strong> categoria compresa<br />

tra la 1. e la 4. valgono le larghezze come fissate nella tabella "C" della Delibera GP.n.909 dd.03.02.1995;<br />

per le altre strade valgono le <strong>di</strong>stanze come previsto per la 4. categoria, ridotte al 50%.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 19

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