REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
TITOLO 9 - TRATTAMENTO ANTIPARASSITARI IN AGRICOLTURA<br />
CAPO I<br />
ANTIPARASSITARI<br />
Art.200 - Modalità d’uso degli antiparassitari.<br />
1. E’ fatto obbligo usare gli antiparassitari agricoli esclusivamente come e per quanto descritto in etichetta in<br />
special modo rispettando scrupolosamente i “tempi <strong>di</strong> carenza” prima <strong>di</strong> raccogliere ed immettere il prodotto<br />
ortofrutticolo sul mercato.<br />
2. E’ comunque vietato l’impiego <strong>di</strong> INSETTICIDI, ACARICIDI e DISERBANTI durante la fioritura degli<br />
impianti frutticoli.<br />
Art. 201 - Precauzioni nell’uso degli antiparassitari.<br />
1. Durante l’effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo evitare che le miscele raggiungano<br />
e<strong>di</strong>fici pubblici e privati, centri sportivi e relative pertinenze.<br />
Art. 202 - Distanze ed orari dei trattamenti.<br />
1. In prossimità delle strutture <strong>di</strong> cui al precedente articolo e dei confini delle proprietà altrui, quando<br />
vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo effettuare i trattamenti alle colture agrarie in<br />
assenza <strong>di</strong> vento, prima delle ore 10 e dopo le ore 18 e mantenere una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 30 metri dal<br />
confine delle stesse.<br />
2. Al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>stanza è fatto obbligo effettuare i trattamenti antiparassitari, nella stessa fascia oraria,<br />
solo manualmente in<strong>di</strong>rizzando il getto verso il fondo agricolo, preavvisando tempestivamente i presenti e gli<br />
abitanti delle strutture <strong>di</strong> cui sopra.<br />
Art. 203 - Trattamenti in vicinanza <strong>di</strong> strade e percorsi.<br />
E’ obbligatorio accertarsi che nel momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali<br />
lungo le strade, ferrovie, pubblici passi o percorsi qualsiasi al fine <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong> investire con il getto o la deriva<br />
<strong>di</strong> automezzi o lance, persone o veicoli in transito. Il trattamento deve essere interrotto qualora si ravvisi il<br />
suddetto pericolo.<br />
Art.204 - Preparazione delle miscele.<br />
1. La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata su vie e piazze pubbliche nonché nelle vicinanze<br />
<strong>di</strong> corsi d’acqua, pozzi, fossi, fontane.<br />
Art.205 - Lavaggio delle attrezzature.<br />
1. Il lavaggio delle attrezzature per la <strong>di</strong>stribuzione degli antiparassitari non deve effettuarsi nei luoghi<br />
pubblici e privati.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 95