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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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Art.80 - Salubrità dei terreni e<strong>di</strong>ficabili.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

CAPO II<br />

AREE EDIFICABILI E NORME PER LE COSTRUZIONI<br />

1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie, letame o<br />

altro materiale putrescibile o insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo adatta<br />

opera <strong>di</strong> bonifica, che rimetta il terreno in buone con<strong>di</strong>zioni igieniche, riconosciute tali dall'Ufficio Sanitario e<br />

dall'Ufficio tecnico comunale. Ai sensi dell’art.97 del DPR 285/90 è altresì vietato, a scopo e<strong>di</strong>ficabile, l’uso<br />

del terreno già a<strong>di</strong>bito a cimitero per almeno 15 anni dall’ultima inumazione.<br />

2. In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti<br />

o a ristagni d'acqua.<br />

3. Se il terreno oggetto <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni <strong>di</strong> acque sotterranee o<br />

superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impe<strong>di</strong>re<br />

che l’umi<strong>di</strong>tà si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere<br />

adottati accorgimenti tali da impe<strong>di</strong>re la risalita dell’umi<strong>di</strong>tà per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei<br />

devono essere <strong>di</strong>fesi dal terreno circostante a mezzo <strong>di</strong> materiali impermeabili o <strong>di</strong> adeguata intercape<strong>di</strong>ne.<br />

4. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni me<strong>di</strong>ante opportuna<br />

impermeabilizzazione che impe<strong>di</strong>sca l'imbibizione delle murature per capillarità.<br />

Art.81 - Camere d'aria, isolazioni e vespai.<br />

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, laboratori devono essere provvisti <strong>di</strong> camera<br />

d'aria tra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. Deve essere inoltre provveduto ad<br />

idoneo isolamento contro l'umi<strong>di</strong>tà. Non possono inoltre essere addossati al terreno, ma sono da realizzarsi<br />

intercape<strong>di</strong>ni munite <strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong> smaltimento <strong>di</strong> eventuali acque d’infiltrazione.<br />

Nel caso <strong>di</strong> locali ad uso abitazione l’intercape<strong>di</strong>ne anzidetta deve essere <strong>di</strong> larghezza non inferiore a 3.00<br />

metri.<br />

2. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza <strong>di</strong> locali cantina o sotterranei, l’e<strong>di</strong>ficio deve essere<br />

protetto dall’umi<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>ante idonea intercape<strong>di</strong>ne areata con superfici <strong>di</strong> areazione libera non inferiore a<br />

1/100 dalla superficie della stessa, uniformemente <strong>di</strong>stribuite in modo che si realizzi la circolazione dell’aria.<br />

3. Per i locali destinati ad abitazione il piano del pavimento sovrastante deve essere ad una quota maggiore<br />

del piano <strong>di</strong> campagna e comunque alla superficie del marciapiede esistente per una <strong>di</strong>stanza non inferiore<br />

a 3.00 meri dal fabbricato.<br />

Art.82 - Parapetti e balconi.<br />

1. Tutti i parapetti devono avere un'altezza minima <strong>di</strong> metri 1,00, struttura e forma idonea a costituire efficace<br />

riparo ed essere inattraversabile da una sfera <strong>di</strong> 10 cm. <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro.<br />

2. Dovranno essere conformati in modo da impe<strong>di</strong>re l’arrampicamento.<br />

3. Dovranno essere conformi alle normative per il superamento delle barriere architettoniche, quin<strong>di</strong><br />

trasparenti anche ai fini <strong>di</strong> una visibilità all’esterno per i bambini.<br />

4. Per permettere il cambio <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale<br />

sia inscrivibile una circonferenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 140 cm, secondo quanto previsto al punto 8.1.8 - Balconi e<br />

terrazze del D.M. n. 236 del 14.06.1989.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 49

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