15.06.2013 Views

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.174 - Scale e scale <strong>di</strong> sicurezza.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

1. Vale quanto <strong>di</strong>sposto dall’art.16 del D.P.R. 547/55. Qualora la scala sia arrivata da un’uscita <strong>di</strong> sicurezza,<br />

deve possedere i seguenti requisiti:<br />

− pianerottoli con lato minimo non inferiore a metri 1.20;<br />

− gra<strong>di</strong>ni con pedata non inferiore a cm.30 e alzata non superiore a cm.17;<br />

− parapetti normali con arresto del piede o altra <strong>di</strong>fesa equivalente, sui lati aperti;<br />

− se le scale sono delimitate da pareti, deve esserci almeno un corrimano ad un metro <strong>di</strong> altezza;<br />

− le superfici dei gra<strong>di</strong>ni devono essere del tipo antisdrucciolo.<br />

2. Eventuali scale interne che non abbiano funzione <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> fuga, devono avere gra<strong>di</strong>ni con una pedata <strong>di</strong><br />

larghezza minima cm.90; nel caso <strong>di</strong> scale a chiocciola, la parte con pedata inferiore a cm.10 deve essere<br />

resa inaccessibile; le stesse devono essere provviste <strong>di</strong> corrimano ad altezza <strong>di</strong> 1 metro.<br />

Art.175 - Dotazione <strong>di</strong> servizi igienici per il personale.<br />

1. I gabinetti debbono essere previsti <strong>di</strong>stinti per i due sessi ed in numero e posizione adeguata sia alle<br />

esigenze <strong>di</strong> privatezza e comfort, sia alla necessità <strong>di</strong> una facile e rapida pulizia e devono essere dotati <strong>di</strong><br />

antibagno.<br />

2. In ogni caso vale quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 39 del D.P.R. 303/56.<br />

Art.176 - Caratteristiche dei servizi igienici.<br />

1. Il vano del servizio igienico deve essere <strong>di</strong> superfici minime <strong>di</strong> mq. 1.20, l’antibagno <strong>di</strong> superficie minima<br />

<strong>di</strong> mq. 1.00.<br />

2. I servizi igienici devono essere regolarmente scaldati e con regolamentari requisiti <strong>di</strong> areoilluminazione<br />

naturale <strong>di</strong>retta, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove si <strong>di</strong>mostra una impossibilità tecnica<br />

alla prima soluzione; in quest’ultimo caso la ventilazione forzata deve assicurare almeno 15 ricambi/ora, con<br />

mantenimento dell’aspirazione, che deve essere avviata contestualmente all’accettazione della luce o<br />

dell’apertura della porta <strong>di</strong> accesso, per almeno sette minuti dopo l’uscita della persona dal servizio.<br />

3. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi, dovranno essere serviti da una piletta <strong>di</strong> scarico<br />

sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad altezza <strong>di</strong><br />

mt.2.00; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.<br />

4. L’altezza minima interna deve essere <strong>di</strong> almeno mt.2.40.<br />

5. La porta <strong>di</strong> accesso ai servizi igienici, deve essere apribile verso l’esterno e deve essere dotata <strong>di</strong><br />

serratura <strong>di</strong> emergenza azionabile dall’esterno e in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> presenza. In caso <strong>di</strong> ventilazione artificiale, <strong>di</strong><br />

griglia o fessura nella porzione inferiore, alta almeno 5 cm. e larga 30 cm.<br />

6. I servizi devono, inoltre, essere dotati <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> sapone liquido e asciugamani <strong>di</strong><br />

carta a perdere o ad aria.<br />

Art.177 - Docce e lavan<strong>di</strong>ni.<br />

1. Docce sufficienti e appropriate, i cui requisiti devono rispondere a quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R.<br />

303/56, devono essere messe a <strong>di</strong>sposizione dei lavoratori quando il tipo <strong>di</strong> attività o la salubrità lo esigono.<br />

2. Le doccie devono facilmente comunicare con lo spogliatoio.<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!