REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />
Sindaco provvederà a norma dell'art.153 del R.D.n.383/1934 ed a spese dell'interessato; trascorso un mese<br />
dall'interruzione delle opere, e salvo cause <strong>di</strong> provata forza maggiore, il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> far cessare<br />
l'eventuale occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico.<br />
3. Ove il titolare della concessione non porti a compimento le opere previste e ove le con<strong>di</strong>zione in cui<br />
l'immobile è rimasto siano pregiu<strong>di</strong>zievoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, il<br />
Sindaco - u<strong>di</strong>to il parere della Commissione e<strong>di</strong>lizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa <strong>di</strong>ffida, i<br />
provve<strong>di</strong>menti previsti dal capo I della legge 28.2.1985, n.47.<br />
Art.54 - Formazione dei cantieri.<br />
1. Chiunque esegua opere e<strong>di</strong>lizie, siano esse nuove costruzioni, rifacimenti, restauri o demolizioni <strong>di</strong><br />
fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a<br />
persone o cose.<br />
2. Ove le opere debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, dovranno<br />
erigersi steccati <strong>di</strong> recinzione del cantiere, soli<strong>di</strong> ed alti almeno m.2.50.<br />
3. Qualora per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigervi steccati, il primo<br />
ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a m.4 dal suolo, ed avere il piano inferiore costruito in<br />
modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.<br />
4. Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblica via devono essere evidenziati me<strong>di</strong>ante zebrature e<br />
muniti <strong>di</strong> segnali luminosi a luce rossa, opportunamente <strong>di</strong>sposti e da mantenersi accesi dal tramonto al<br />
levar del sole.<br />
5. Le fronti dei ponti verso strada, devono essere munite <strong>di</strong> tavole <strong>di</strong> sponda a livello del pavimento, <strong>di</strong> ripari<br />
con stuoie o in altro modo, così da evitare la caduta <strong>di</strong> materiali sulla strada.<br />
6. Le aperture che si praticano sulle protezioni del cantiere devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse<br />
durante la sospensione dei lavori.<br />
7. Tutte le strutture provvisionali (ponti <strong>di</strong> servizio, impalcature, rampe e scale, parapetti e simili), devono<br />
aver requisiti <strong>di</strong> resistenza, stabilità e protezioni conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per la prevenzione degli<br />
infortuni sul lavoro.<br />
8. Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.<br />
9. Sul luogo del cantiere deve essere apposto un cartello in<strong>di</strong>cante l'oggetto dell'intervento, il nome del<br />
proprietario e del progettista dell'immobile, gli estremi dell'autorizzazione o concessione e<strong>di</strong>lizia, la <strong>di</strong>tta<br />
esecutrice dei lavori e il <strong>di</strong>rettore dei medesimi e il calcolatore delle opere in conglomerato cementizio<br />
semplice ed armato.<br />
10. Nel caso <strong>di</strong> inottemperanze <strong>di</strong> tali prescrizioni, il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare la sospensione dei lavori.<br />
Art.55 - Provve<strong>di</strong>menti contro i pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità.<br />
1. Qualora i lavori, gli e<strong>di</strong>fici, i manufatti, le opere e in generale la situazione dei luoghi costituiscano pericolo<br />
per la sicurezza e la pubblica incolumità, il Sindaco interviene ai sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />
nelle leggi regionali sull'or<strong>di</strong>namento dei comuni.<br />
Chiunque voglia eseguire opere e<strong>di</strong>lizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, mo<strong>di</strong>fiche o demolizioni <strong>di</strong><br />
fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo <strong>di</strong> danno a persone e<br />
cose ed attenuare, quanto è possibile, gli inconvenienti che i terzi possono risentire dall'esecuzione <strong>di</strong> dette<br />
opere.<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 36