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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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Art.73 - Requisiti dei servizi tecnologici.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici, anche se isolati, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, <strong>di</strong> almeno i<br />

seguenti servizi fondamentali:<br />

- eventuale areazione attivata;<br />

- riscaldamento;<br />

- <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua potabile fornita in misura proporzionale al numero dei locali a<strong>di</strong>biti ed in modo da<br />

garantirne il regolare rifornimento all’interno <strong>di</strong> ogni alloggio;<br />

- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti soli<strong>di</strong> ed<br />

eventualmente liqui<strong>di</strong>;<br />

- trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli e<strong>di</strong>fici con meno <strong>di</strong> tre o <strong>di</strong> due se<br />

costruiti su pilots, piani abitabili fuori terra;<br />

- protezione dai rischi connessi con la presenza dell’impianto elettrico;<br />

- protezione dagli incen<strong>di</strong>.<br />

2. Gli alloggi devono poter fruire <strong>di</strong> almeno i seguenti altri servizi:<br />

- <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua calda nei locali <strong>di</strong> servizio, apparecchi <strong>di</strong> produzione esclusi;<br />

- <strong>di</strong>stribuzione del gas <strong>di</strong> rete o <strong>di</strong> gas liquido dove esiste;<br />

- espulsione dei gas combusti.<br />

3. Gli impianti ed i sistemi permanenti al servizio degli e<strong>di</strong>fici devono essere progettati e realizzati in modo<br />

che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali.<br />

4. In particolare devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente <strong>di</strong>mensionati e facilmente<br />

accessibili alle persone autorizzate o addette:<br />

- gli apparecchi al servizio <strong>di</strong> uno o più e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> parti comuni <strong>di</strong> un medesimo e<strong>di</strong>ficio;<br />

- i contatori generali e <strong>di</strong>visionali, fatta eccezione per i contatori <strong>di</strong>visionali del gas.<br />

Art.74 - Requisiti <strong>di</strong> fruibilità.<br />

1. I materiali impiegati nella costruzione degli e<strong>di</strong>fici non devono mettere nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> impiego odori ed<br />

esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.<br />

2. La manutenzione degli elementi costitutivi degli e<strong>di</strong>fici deve poter essere effettuata agevolmente.<br />

3. Gli e<strong>di</strong>fici devono poter essere puliti e <strong>di</strong>sinfettati in ogni loro parte.<br />

4. Gli arre<strong>di</strong> devono, <strong>di</strong> norma, poter essere portati negli e<strong>di</strong>fici e collocati nei locali attraverso le normali vie<br />

<strong>di</strong> accesso.<br />

5. Gli e<strong>di</strong>fici residenziali devono essere dotati <strong>di</strong> scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani<br />

agibili.<br />

6. Le unità immobiliari degli e<strong>di</strong>fici con più <strong>di</strong> due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali,<br />

devono fruire <strong>di</strong> accesso da almeno una scala del tipo chiuso.<br />

7. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli e<strong>di</strong>fici serviti o<br />

nelle loro parti, in con<strong>di</strong>zioni normali, esalazioni fumi, vibrazioni.<br />

8. I locali degli alloggi che fruiscono <strong>di</strong> illuminazione naturale <strong>di</strong>retta, devono avere almeno uno dei<br />

serramenti esterni dotati <strong>di</strong> parti trasparenti, ad altezza d’uomo.<br />

9. I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale<br />

utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell’arredamento.<br />

10. I locali destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati <strong>di</strong> pareti trasparenti che<br />

consentano la comunicazione visiva <strong>di</strong>retta, ad altezza d’uomo con l’esterno.<br />

11. Gli e<strong>di</strong>fici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati <strong>di</strong> spazi per la custo<strong>di</strong>a e la<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 46

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