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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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i volumi tecnici (VT);<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

Nel caso in cui il terreno naturale superi la pendenza del 35% è ammesso un aumento dell'altezza fino<br />

ad un massimo del 20% <strong>di</strong> quella prevista.<br />

La pendenza in questo caso va calcolata con il rapporto (D/L, dove D (delta) è il <strong>di</strong>slivello <strong>di</strong> quota<br />

misurata sull'andamento naturale del terreno in coincidenza con il fianco dell'e<strong>di</strong>ficio a maggiore<br />

pendenza e «L» la lunghezza <strong>di</strong> tale fianco.<br />

L’inserimento nella copertura <strong>di</strong> abbaini del tipo tra<strong>di</strong>zionale o comunque <strong>di</strong> sovrastrutture similari, sia in<br />

e<strong>di</strong>fici esistenti che nel caso <strong>di</strong> nuovi interventi, non è rilevante al fine del calcolo dell’altezza massima<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio qualora la superficie riferita alla copertura degli stessi misurata in proiezione orizzontale non<br />

sia superiore al 25% della falda sulla quale si inseriscono. Nel caso dell’inserimento in falda <strong>di</strong> due<br />

abbaini o <strong>di</strong> sovrastrutture similari, la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui sopra dovrà essere verificata considerando al fine<br />

del calcolo del 25% la somma delle rispettive superfici. Non è ammesso l’inserimento in una stessa falda<br />

<strong>di</strong> un numero maggiore <strong>di</strong> 2 abbaini o sovrastrutture similari.<br />

Per sovrastrutture similari devono intendersi quelle mo<strong>di</strong>fiche all’andamento prevalente della copertura<br />

finalizzati a favorire l’illuminazione del sottotetto o l’uscita sullo stesso anche tramite la realizzazione <strong>di</strong><br />

terrazze (vasche), che si <strong>di</strong>scostino anche sensibilmente strutturalmente e formalmente dall’abbaino del<br />

tipo tra<strong>di</strong>zionale come definito all’art. 89 del titolo V° delle N.<strong>di</strong> A. vigenti.<br />

15. Distanze minime dai confini <strong>di</strong> proprietà;<br />

Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai Piani attuativi, la<br />

<strong>di</strong>stanza dal confine non potrà essere minore della metà <strong>di</strong> quella stabilita al successivo comma 16.<br />

E’ ammessa la costruzione in aderenza al confine <strong>di</strong> proprietà se esiste parete o porzione <strong>di</strong> parete non<br />

finestrata o in base alla presentazione <strong>di</strong> un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da<br />

realizzare in aderenza. E' inoltre ammessa la costruzione a <strong>di</strong>stanza dal confine, inferiore a quella<br />

prevista dalle presenti norme nel caso <strong>di</strong> apposita scrittura privata con firma autenticata del proprietario<br />

finitimo, con la quale venga in ogni caso ove necessario garantito il rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime<br />

previste tra i fabbricati.<br />

Le <strong>di</strong>stanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale, e delle gronde dei tetti con aggetto<br />

non superiore a ml.1,50., <strong>di</strong>versamente si tiene conto solo della parte della parte eccedente.<br />

16. Distanze minime tra i fabbricati;<br />

Nell’ambito delle <strong>di</strong>verse zone, la <strong>di</strong>stanza minima tra i fabbricati, misurata in tutte le <strong>di</strong>rezioni, è stabilita<br />

in ml.10 e pari all’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio da costruire calcolata sul prospetto prospiciente, se questa supera i<br />

ml.10, salvo le <strong>di</strong>verse prescrizioni stabilite per le singole zone.<br />

Le <strong>di</strong>stanze dai fabbricati si misurano al netto dei balconi, delle scale, delle pensiline, e delle gronde dei<br />

tetti con aggetto non superiore a ml.1,50, <strong>di</strong>versamente si tiene conto solo della parte eccedente.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici inoltre devono rispettare la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml.6 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili<br />

sorte su fondo contiguo al lotto interessato dall'intervento e legittimamente preesistenti all’entrata in<br />

vigore del presente piano, sorte con destinazione <strong>di</strong>versa dall’abitazione, purché <strong>di</strong> altezza minore <strong>di</strong> 4.00<br />

ml..<br />

Sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori fino ad un massimo del 20% nel caso <strong>di</strong> zone soggette a piani attuativi<br />

per comprovati motivi tecnici <strong>di</strong> organizzazione urbanistica.<br />

17. Fronte <strong>di</strong> parete finestrata;<br />

Paramento esterno verticale <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio, solidalmente unito strutturalmente con la costruzione, nel quale<br />

sono inserite finestre, porte, luci o vedute.<br />

18. L = lunghezza dei fronti;<br />

Con tale termine si definisce la lunghezza massima della parte, una o più, dello stesso e<strong>di</strong>ficio che siano<br />

architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle in<strong>di</strong>viduabili come entità volumetrica<br />

autonoma.<br />

19. Opere <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />

Si intendono opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall’art.4 della Legge<br />

29.09.1964, n.847, integrato dall’art.44 della Legge 22.10.1971, n.865.<br />

Sono definite opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria:<br />

− le strade a servizio degli inse<strong>di</strong>amenti;<br />

− i percorsi pedonali;<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 16

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