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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Aldeno

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aldeno</strong><br />

Art.160 - Cautela contro i danni e le molestie.<br />

1. Chiunque voglia eseguire opere e<strong>di</strong>lizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, sistemazioni o<br />

demolizioni <strong>di</strong> fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo <strong>di</strong> danni<br />

a persone e cose.<br />

Art.161 - Cautele da seguire nelle opere <strong>di</strong> demolizione.<br />

1. Nelle opere <strong>di</strong> demolizione e specialmente nello stacco <strong>di</strong> materiali voluminosi e pesanti devono usarsi<br />

tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimento del terreno<br />

e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.<br />

2. E' altresì vietato gettare e far calare dall'alto verso la pubblica via materiali <strong>di</strong> demolizione; quando ciò sia<br />

necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro appositi<br />

contenitori, condotti, o altri mezzi precauzionali.<br />

Art.162 - Ingombri.<br />

1. E' vietato ingrombrare le vie e gli spazi pubblici a<strong>di</strong>acenti alla fabbrica.<br />

2. Solo nel caso <strong>di</strong> assoluto necessità il Sindaco potrà concedere il deposito temporaneo <strong>di</strong> materiali con<br />

quelle norme e cautele, che, <strong>di</strong> volta in volta, verranno stabiliti, verso pagamento del compenso fissato per<br />

l'occupazione <strong>di</strong> spazi ed aree pubbliche.<br />

3. Cessato il bisogno dell'ingombro, il proprietario dovrà provvedere a tutte le cure e spese al ripristino<br />

dell'area pubblica occupata dalla fabbrica.<br />

Art.163 - Occupazione temporanea del suolo pubblico e ripristino.<br />

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza la preventiva<br />

autorizzazione del Sindaco.<br />

2. Coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono farne<br />

domanda al Sindaco, corredandola del dei <strong>di</strong>segni e dei documenti necessari per motivare la richiesta ed<br />

in<strong>di</strong>cando la superficie che si intende occupare e le opere che si vogliono erigere.<br />

3. Il Sindaco - fatta salva l'applicazione della relativa tassa, se dovuta - può concedere l'autorizzazione<br />

richiesta fissando il pagamento <strong>di</strong> un congruo canone d'uso, le norme e le prescrizioni da seguire nel corso<br />

dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa.<br />

4. Ultimati i lavori o cessate le ragioni che hanno motivato l'occupazione, o scaduto il termine stabilito senza<br />

che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgombrare senza indugio il suolo o lo spazio<br />

occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata ed eseguendo le opere <strong>di</strong> ripristino in<br />

modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. La riconsegna dell'area all'autorità<br />

comunale avviene in contrad<strong>di</strong>ttorio re<strong>di</strong>gendo apposito verbale.<br />

5. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se dal caso. dall'Autorità comunale a spese del<br />

titolare dell'autorizzazione o concessione, in solido con l'assuntore dei lavori.<br />

Art.164 - Tutela <strong>di</strong> manufatti <strong>di</strong> pubblici servizi.<br />

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico o sia necessario<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio - pag. 81

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