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evoluzione del fenomeno della droga in europa - EMCDDA - Europa

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Relazione annuale 2006: Evoluzione <strong>del</strong> <strong>fenomeno</strong> <strong>del</strong>la <strong>droga</strong> <strong>in</strong> <strong>Europa</strong><br />

Convenzione <strong>del</strong> 20 dicembre 1988 <strong>del</strong>le Nazioni Unite<br />

contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze<br />

psicotrope, il primo regolamento stabilisce le misure <strong>in</strong>tese<br />

a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso<br />

la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze<br />

psicotrope ( 1 ). Questo regolamento è stato sostituito<br />

nel dicembre 2004 da un nuovo regolamento con un<br />

campo di applicazione più esteso, al f<strong>in</strong>e di contrastare<br />

anche la fabbricazione <strong>del</strong>le droghe s<strong>in</strong>tetiche ( 2 ).<br />

Una direttiva <strong>del</strong> Consiglio ( 3 ), pubblicata due anni dopo, nel<br />

1992, ha completato il sistema, fornendo i relativi dispositivi<br />

nel mercato <strong>in</strong>terno (la direttiva riguarda la fabbricazione<br />

e l’immissione <strong>in</strong> commercio di talune sostanze impiegate<br />

nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze<br />

psicotrope), tra cui la creazione di misure di controllo. La<br />

direttiva è stata sostituita da un nuovo regolamento, adottato<br />

l’11 febbraio 2004 ( 4 ). Dopo l’allargamento <strong>del</strong>l’Unione<br />

europea i legislatori comunitari hanno deciso di sostituire<br />

la direttiva <strong>del</strong> 1992 con un regolamento <strong>in</strong> quanto «ogni<br />

modifica di tale direttiva e dei suoi allegati darebbe luogo<br />

a misure esecutive nazionali <strong>in</strong> 25 Stati membri». Il nuovo<br />

strumento prevede l’adozione di provvedimenti armonizzati<br />

per il controllo e il monitoraggio <strong>in</strong>tracomunitario di talune<br />

sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione<br />

illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per<br />

impedirne la diversione verso l’attività illecita. In particolare,<br />

obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie<br />

aff<strong>in</strong>ché le autorità competenti possano espletare i compiti<br />

di controllo e monitoraggio. Inoltre, il 18 agosto 2005<br />

è entrato <strong>in</strong> vigore un regolamento che stabilisce le<br />

modalità di applicazione di questi due regolamenti ( 5 ).<br />

Tali azioni nel settore <strong>del</strong> controllo dei precursori completano<br />

un’altra parte <strong>del</strong>le importanti attività <strong>del</strong>l’Unione europea<br />

nella sfera <strong>del</strong>la riduzione <strong>del</strong>l’offerta. Usufruendo <strong>del</strong>le<br />

nuove opportunità messe a disposizione dall’epoca <strong>del</strong><br />

trattato di Maastricht, l’Unione europea ha elaborato<br />

un quadro giuridico per combattere il traffico illecito di<br />

stupefacenti e per migliorare la cooperazione tra le forze<br />

di polizia. Dal 1995-1996 sono state adottate <strong>in</strong> questo<br />

ambito alcune azioni comuni; più di recente sono state<br />

<strong>in</strong>oltre <strong>in</strong>trodotte una decisione quadro per armonizzare<br />

le sanzioni m<strong>in</strong>ime contro il traffico illecito di stupefacenti<br />

e una decisione sulle nuove sostanze psicoattive<br />

(cfr. «Azioni relative alle nuove droghe», pag. 55).<br />

Oltre a questi strumenti giuridici è stato adottato e messo<br />

<strong>in</strong> atto un programma per la cooperazione di polizia<br />

e giudiziaria <strong>in</strong> materia penale. Agis è un programma<br />

quadro <strong>in</strong>teso ad aiutare la polizia e altre agenzie<br />

competenti, nonché le autorità giudiziarie degli Stati<br />

membri <strong>del</strong>l’Unione europea e dei paesi candidati<br />

all’adesione, a collaborare a livello penale nella lotta<br />

contro la crim<strong>in</strong>alità. Dal 2003 il programma ha contribuito<br />

a f<strong>in</strong>anziare numerosi progetti. La produzione e il traffico<br />

illecito organizzati a livello <strong>in</strong>ternazionale e la diversione<br />

dei precursori degli stupefacenti sono menzionati tra<br />

le aree di <strong>in</strong>tervento e tra le tematiche specifiche <strong>del</strong><br />

programma di lavoro Agis per il 2006 e <strong>in</strong> un <strong>in</strong>vito<br />

a presentare proposte (scaduto nel gennaio 2006).<br />

Riciclaggio di denaro e confisca di beni<br />

Vi sono state <strong>in</strong>oltre modifiche degli strumenti giuridici<br />

nel settore <strong>del</strong> riciclaggio di denaro e <strong>del</strong>la confisca di<br />

beni. La direttiva 91/308/CEE <strong>del</strong> Consiglio relativa<br />

alla prevenzione <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> sistema f<strong>in</strong>anziario a scopo<br />

di riciclaggio dei proventi di attività illecite ( 6 ), adottata<br />

nel 1991 sulla base legale relativa al mercato <strong>in</strong>terno<br />

e modificata nel 2001, si prefiggeva di armonizzare la<br />

legislazione <strong>in</strong> questo campo tra gli Stati membri. Una <strong>del</strong>le<br />

ragioni che hanno portato all’adozione di questa direttiva<br />

era di evitare la possibilità che l’assenza di un’azione<br />

comunitaria contro il riciclaggio di denaro <strong>in</strong>ducesse gli<br />

Stati membri a <strong>in</strong>trodurre misure protezionistiche che<br />

potessero ritardare la creazione e il completamento <strong>del</strong><br />

mercato <strong>in</strong>terno. Nel giugno 2004 la Commissione ha<br />

proposto una nuova direttiva, con la stessa f<strong>in</strong>alità ma<br />

estesa a coprire anche il f<strong>in</strong>anziamento <strong>del</strong> terrorismo.<br />

Limitare il campo di applicazione <strong>del</strong>la direttiva ai proventi<br />

<strong>del</strong> traffico illecito di stupefacenti sarebbe stato troppo<br />

restrittivo; la Commissione ha qu<strong>in</strong>di proposto di allargare<br />

il raggio dei reati coperti. La nuova direttiva, adottata<br />

nell’ottobre 2005, def<strong>in</strong>isce con precisione i reati gravi<br />

e <strong>in</strong>clude anche il riciclaggio dei proventi di tali reati,<br />

compreso il f<strong>in</strong>anziamento <strong>del</strong>le attività terroristiche.<br />

Il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato una decisione<br />

quadro relativa alla «confisca di beni, strumenti e proventi<br />

di reato». L’obiettivo <strong>del</strong>la decisione è assicurare che tutti gli<br />

Stati membri dispongano di norme efficaci che discipl<strong>in</strong><strong>in</strong>o<br />

la confisca degli strumenti e dei proventi di reato punibili<br />

con una pena privante <strong>del</strong>la libertà superiore a un anno.<br />

In passato esistevano <strong>in</strong> questo settore strumenti giuridici<br />

a livello comunitario, ma erano considerati <strong>in</strong>adeguati.<br />

Questa decisione quadro mira <strong>in</strong>vece a garantire un’efficace<br />

cooperazione transfrontaliera <strong>in</strong> materia di confisca.<br />

I poteri di confisca sono estesi ad altri beni detenuti da<br />

una persona condannata per un reato se il reato è stato<br />

commesso nel quadro di un’organizzazione crim<strong>in</strong>ale e se<br />

il reato è contemplato da una <strong>del</strong>le altre decisioni quadro<br />

<strong>del</strong>l’Unione europea. Tra queste si annovera la decisione<br />

20<br />

( 1 ) Regolamento (CEE) n. 3677/90 <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 13 dicembre 1990, GU L 357 <strong>del</strong> 20.12.1990, pag. 1.<br />

( 2 ) Regolamento (CE) n. 111/2005 <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 22 dicembre 2004, GU L 22 <strong>del</strong> 26.1.2005, pag. 1.<br />

( 3 ) Direttiva 92/109/CEE <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 14 dicembre 1992, GU L 370 <strong>del</strong> 19.12.1992, pag. 76.<br />

( 4 ) Regolamento (CE) n. 273/2004 <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong>l’11 febbraio 2004, GU L 47 <strong>del</strong> 18.2.2004, pag. 1.<br />

( 5 ) Regolamento (CEE) <strong>del</strong>la Commissione n. 1277/2005, <strong>del</strong> 27 luglio 2005, GU L 202 <strong>del</strong> 3.8.2005, pag. 7.<br />

( 6 ) Direttiva 91/308/CEE <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> sistema f<strong>in</strong>anziario a scopo di riciclaggio dei proventi di<br />

attività illecite, GU L 166 <strong>del</strong> 28.6.1991, pagg. 77-83.

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