LA GESTIONE - Direzione Generale per la Valorizzazione del ...
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noscenza <strong>del</strong> patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione<br />
<strong>del</strong>lo stesso anche da parte <strong>del</strong>le <strong>per</strong>sone diversamente abili, dice chiaramente cosa si<br />
intenda <strong>per</strong> valorizzazione <strong>del</strong> patrimonio culturale ed aggiunge inoltre con molta chiarezza<br />
che il fine a cui tendono le diverse attività ivi citate, di utilizzazione, fruizione pubblica dei<br />
beni, promozione, gestione nonché supporto agli interventi di conservazione è da intendersi<br />
lo sviluppo <strong>del</strong><strong>la</strong> cultura e <strong>del</strong><strong>la</strong> ricerca.<br />
Va da sé che quando il Codice richiama il concetto di valorizzazione <strong>del</strong> patrimonio culturale,<br />
intende riferirsi da un <strong>la</strong>to al patrimonio culturale inteso come insieme di beni culturali e<br />
paesaggistici, e dall’altro al patrimonio culturale nazionale, a prescindere dal<strong>la</strong> sua proprietà<br />
pubblica o privata e, nell’ambito <strong>del</strong><strong>la</strong> sfera pubblica, <strong>del</strong><strong>la</strong> proprietà <strong>del</strong>lo Stato o degli Enti<br />
Locali; i richiami che sovente si intravedono nelle leggi a quel legame identitario che unisce<br />
le comunità al contesto territoriale, storico, ambientale portano sempre più a considerare il<br />
patrimonio non come una summa di beni, ma come un tutt’uno, intrinsecamente complesso<br />
e variegato, ma unitario.<br />
E’ pur vero che con le modifiche introdotte nel 2001 al Titolo V <strong>del</strong><strong>la</strong> Costituzione, re<strong>la</strong>tive<br />
al<strong>la</strong> diversa attribuzione <strong>del</strong>le competenze in materia di tute<strong>la</strong> e valorizzazione, assegnata<br />
<strong>la</strong> prima allo Stato, <strong>la</strong> seconda, alle regioni, questo concetto di unitarietà è sembrato venir<br />
meno e questo ha sicuramente contribuito a rendere più complessa l’o<strong>per</strong>a <strong>del</strong>le Istituzioni,<br />
ma è stato il Codice stesso a su<strong>per</strong>are le distinzioni quando all’articolo 7, confermando che è<br />
<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione statale a fissare i principi fondamentali in materia di valorizzazione e che sono<br />
le Regioni, nell’ambito di questi principi, ad esercitare <strong>la</strong> loro potestà legis<strong>la</strong>tiva, ricorda che<br />
è posto a capo <strong>del</strong> Ministero, <strong>del</strong>le regioni e degli altri enti pubblici territoriali il <strong>per</strong>seguire il<br />
coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione <strong>del</strong>le attività di valorizzazione dei beni.<br />
La stretta connessione concettuale <strong>per</strong>altro esistente tra tute<strong>la</strong> e valorizzazione e l’oggettiva<br />
impossibilità di scinderne gli ambiti o<strong>per</strong>ativi, non avrebbe mai potuto rendere effettiva<br />
questa divisione <strong>del</strong>le funzioni costringendo, di fatto, Stato, regioni ed enti territoriali ad un<br />
continuo confronto in tema di valorizzazione.<br />
Una divisione così netta tra competenze, che in realtà sono strettamente complementari tra<br />
loro, ha costretto sia <strong>la</strong> Corte costituzionale che il Consiglio di Stato in tempi diversi ad esprimersi<br />
con una interpretazione <strong>del</strong><strong>la</strong> norma che consentisse di rendere efficace l’azione da<br />
parte sia <strong>del</strong>lo Stato che <strong>del</strong>le Regioni.<br />
E’ in sostanza una conferma <strong>del</strong><strong>la</strong> presenza, in materia di beni culturali, di due principi entrambi<br />
fondamentali, di cui, uno si riferisce al fatto che tute<strong>la</strong> e valorizzazione sono due funzioni strettamente<br />
connesse, due facce <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa medaglia, e, <strong>per</strong>tanto, <strong>per</strong> loro natura inscindibili.<br />
Non è così semplice, infatti, indicare con precisione cosa sia tute<strong>la</strong> e cosa sia valorizzazione;<br />
il restauro, <strong>per</strong> esempio, cos’è E’ sicuramente conservazione, e quindi tute<strong>la</strong>, ma se il bene<br />
non è restaurato, non è valorizzabile, e quindi il restauro è <strong>per</strong> questo anche una componente<br />
fondamentale <strong>del</strong><strong>la</strong> valorizzazione.<br />
L’altro aspetto che il codice mette in evidenza è che l’unico modo <strong>per</strong> su<strong>per</strong>are questa artificiosa<br />
suddivisione, è <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione; sono presenti, infatti, nel<strong>la</strong> legge frequenti richiami<br />
alle istituzioni <strong>per</strong> individuare insieme le linee d’azione, gli obiettivi, le strategie, con modalità<br />
il più possibile condivise sia fra i livelli istituzionali sia con i soggetti privati che o<strong>per</strong>ano sul<br />
territorio, sia con i soggetti economici che possono eventualmente supportare e contribuire<br />
al<strong>la</strong> realizzazione dei progetti.<br />
L’articolo 6 <strong>del</strong> codice, in realtà, dà in qualche modo una rappresentazione <strong>del</strong> concetto di<br />
valorizzazione talmente ampio da essere spesso abusato.<br />
Quaderni <strong>del</strong><strong>la</strong> valorizzazione - 2<br />
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