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rapporto ambientale VAS Parco Naturale - Parco di Montevecchia e ...

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<strong>VAS</strong> – Piano del <strong>Parco</strong> <strong>Naturale</strong> - Proposta <strong>di</strong> <strong>rapporto</strong> <strong>ambientale</strong> e stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> incidenza 20106.2 SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI - SCHEDE D’AMBITO/NORME D’AREADenominazione zona <strong>di</strong>PTCAttuali riferimenti <strong>di</strong> zona– PTC vigenteSuperficie tot previstadalla varianteNorma <strong>di</strong> riferimentoZona <strong>di</strong> tutela forestale ed <strong>ambientale</strong>Ambito <strong>di</strong> collina, area <strong>di</strong> riserva naturale Valle Santa Croce e alta Val Curone,fascia <strong>di</strong> rispetto della riserva561,04 haArt. 18 - Zona <strong>di</strong> tutela forestale ed <strong>ambientale</strong>1. E' in<strong>di</strong>viduata con apposito simbolo grafico nella tavola 1 la zona <strong>di</strong> tutela forestale ed<strong>ambientale</strong>, riconosciuta in relazione alla presenza <strong>di</strong> elementi naturalistici <strong>di</strong> notevolesignificato ecologico sia forestali sia faunistici, alla continuità della copertura boscata edal valore paesistico <strong>di</strong> questi ambienti. All‟interno della zona non sono presenti e<strong>di</strong>ficiutilizzati a fini residenziali, con l‟eccezione del fabbricato in<strong>di</strong>viduato con il numero 1 dallatavola <strong>di</strong> piano, o agricolo-produttiva.2. Gli obbiettivi da perseguire in questa zona sono:a) la conservazione <strong>di</strong> una vasta area a copertura forestale continua;b) la tutela e la conservazione delle biocenosi forestali, vegetali e ornitiche, ed illoro orientamento verso lo sta<strong>di</strong>o climax;c) la tutela degli elementi zoologici sensibili;d) la tutela del paesaggio forestale e rurale;e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione<strong>di</strong>dattica;f) la <strong>di</strong>sciplina e il controllo della fruizione ricreativa compatibile.3. All‟interno della zona <strong>di</strong> tutela forestale ed <strong>ambientale</strong> sono quin<strong>di</strong> ammessi interventi etrasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico solo se funzionalia) alla tutela <strong>di</strong> specie ed habitat naturali e seminaturali;b) all‟esercizio della selvicoltura;c) alla conservazione dei valori paesaggistici;d) alla conservazione e valorizzazione degli elementi storico-culturali per lafruizione pubblica;e) alla ricostruzione del paesaggio agricolo tra<strong>di</strong>zionale;f) alla razionalizzazione della fruizione pubblica;g) alle attività <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, ricerca ed educazione <strong>ambientale</strong>.4. Per quanto attiene alle trasformazioni del territorio ed all'attività e<strong>di</strong>ficatoria, nella zona <strong>di</strong>cui al presente articolo si applicano le seguenti <strong>di</strong>sposizioni:a) non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gliinterventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico o allamanutenzione <strong>di</strong> impianti e infrastrutture esistenti e gli interventi funzionali allaconservazione <strong>di</strong> valori naturalistici;b) non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> manufatti e infrastrutture in genere, fattosalvo quanto previsto dai piani <strong>di</strong> settore o da progetti promossi dal <strong>Parco</strong>finalizzati esclusivamente alla conservazione o alla riqualificazione dei valorinaturali e ambientali,c) fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto per gli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai numeri 1 e 2 della tavola<strong>di</strong> piano, <strong>di</strong> cui alle successiva lettere, la manutenzione degli e<strong>di</strong>fici e dellestrutture esistenti è ammessa, previo espletamento della procedura <strong>di</strong> DCA <strong>di</strong>cui all‟art.5 delle presenti norme, solo se finalizzata alla conservazione dellefunzioni originarie dei manufatti e solo se tale funzione originaria è compatibilecon gli obbiettivi <strong>di</strong> cui al comma 2; <strong>di</strong>versamente per i manufatti è ammessa lasola demolizione senza ricostruzione;d) per l‟e<strong>di</strong>ficio in<strong>di</strong>viduato cartograficamente con il numero 1) sono ammessiesclusivamente gli interventi <strong>di</strong> cui all‟art. 10 comma 2 del presente piano;e) per l‟e<strong>di</strong>ficio in<strong>di</strong>viduato cartograficamente con il n.2 (C.na Ospedaletto) siapplicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla relativa scheda allegata;f) per i manufatti finalizzati alla captazione delle acque tuttora in uso sonoconsentiti gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria ed eventuali adeguamentitecnologici;g) non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuove linee elettriche e <strong>di</strong> canalizzazioni;sono consentiti gli interventi necessari alla manutenzione e all'adeguamentotecnologico <strong>di</strong> impianti e infrastrutture esistenti, l‟allacciamento <strong>di</strong> singoleutenze, l‟interramento <strong>di</strong> linee aeree, previa autorizzazione dell'Ente gestore;h) non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni, fatte salve quelle temporanee134

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