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Blue Book Ecr Europe - Indicod-Ecr

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ECR – LA RINTRACCIABILITÀ NELLA SUPPLY CHAIN: SODDISFARE LE ASPETTATIVE DI SICUREZZA DEL CONSUMATOREcompetenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi eprocedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Leinformazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti chele richiedano.Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmentelo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati peragevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinentisecondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.”Articolo 19: si riferisce alla necessità, per ciascun operatore del settore alimentaree dei mangimi, di disporre di procedure di richiamo/ritiro e gestione dellecrisi conformi ai requisiti. I principali requisiti sono:1. L’operatore del settore alimentare deve immediatamente avviare procedureatte al ritiro dal mercato di qualsiasi alimento (importato, prodotto, trasformato,lavorato o distribuito) che non sia conforme ai requisiti europei e informarele autorità competenti. Deve inoltre informare i consumatori dellaragione del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti.2. L’operatore del settore alimentare responsabile di attività di vendita al dettaglioo di distribuzione deve avviare procedure per ritirare dal mercato i prodottinon conformi ai requisiti europei e dovrà contribuire alla sicurezza deglialimenti trasmettendo le informazioni necessarie, collaborando agli interventidei responsabili della produzione, della trasformazione, della lavorazionee/o delle autorità competenti. Deve quindi informare immediatamentele autorità competenti se ritiene o abbia motivo di ritenere che un alimentoimmesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana.Il testo di legge recita: “Se un operatore del settore alimentare ritiene, o ha motivodi ritenere, che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato odistribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimentonon si trova più sotto controllo immediato di tale operatore del settore alimentare,esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autoritàcompetenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatoreinforma i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, senecessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misuresiano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio odistribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezzao sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività,avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti disicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendoal riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborandoagli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione edella lavorazione e/o delle autorità competenti.Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competentiquando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essiimmesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano21

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