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Diritti umani e giustizia penale<br />

Gaetano De Amicis<br />

aggiuntivi per definire il concetto di materia penale: in un caso, ad es., si è precisato che una<br />

sanzione tributaria lieve non costituisce di per sé un fattore decisivo per escludere la natura<br />

penale dell’illecito 16 , mentre in un altro caso si è affermato che qualora la procedura fiscale e<br />

la procedura fiscale-penale avviate contro un medesimo ricorrente siano “legate tra di loro, in<br />

maniera da non essere sufficientemente distinte”, vi è una estensione delle garanzie dell’art. 6<br />

CEDU anche alla procedura fiscale 17 .<br />

Questa seconda decisione, in particolare, assume un certo rilievo, poiché tende a sviluppare<br />

un ulteriore criterio (di natura processuale) per la qualificazione giuridica di un illecito come<br />

penale.<br />

Ed ancora, nel percorso argomentativo della sentenza Grande Stevens la sentenza Fransson<br />

viene solo parzialmente menzionata (nel § 229), richiamando, sì, l’affermazione secondo<br />

cui, in virtù del principio del ne bis in idem, “uno Stato può imporre una doppia sanzione<br />

(fiscale e penale) per gli stessi fatti solo a condizione che la prima sanzione non sia di natura<br />

penale”, ma omettendo di confrontarsi criticamente con le implicazioni dei passaggi motivazionali,<br />

ben più significativi, che la Corte di Giustizia dedica alla valutazione giudiziale<br />

“interna” del possibile rilievo del cumulo delle sanzioni e delle sue eventuali ricadute sui limiti<br />

applicativi del principio.<br />

Va infine ricordato che, anche successivamente, la Corte EDU ha confermato in toto il<br />

proprio orientamento, pronunziandosi il 20 maggio <strong>2014</strong> nel caso Nikänen c. Finlandia, ove<br />

ha condannato lo Stato finlandese per violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad<br />

una ipotesi di doppio binario sanzionatorio (penale-amministrativo) presente nella legislazione<br />

tributaria finlandese. Nel caso appena citato, le autorità fiscali finlandesi avevano inflitto al<br />

ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria (sovrattassa) pari alla somma di 1.700 euro.<br />

Nel procedimento penale iniziato nel 2008 per gli stessi fatti, egli era stato condannato dalla<br />

Corte d’Appello di Helsinki (con sentenza poi confermata dalla Corte suprema finlandese)<br />

per frode fiscale ad una pena di 10 mesi di reclusione e al pagamento di 12.420 euro (somma<br />

pari all’importo delle tasse evase).<br />

La Corte EDU, nel ribadire i criteri direttivi elaborati a partire dalla sentenza Engel, ha<br />

concluso nel senso che i procedimenti che comportano l’imposizione di una sovrattassa devono<br />

essere considerati “penali” anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della<br />

Convenzione, precisando, inoltre, che la celebrazione di due procedimenti paralleli è compatibile<br />

con la Convenzione, a condizione che il secondo venga interrotto nel momento in cui il primo sia<br />

divenuto definitivo.<br />

8.<br />

Un dialogo problematico.<br />

Questa diversità di opinioni sul ruolo e sull’estensione dei poteri del giudice nazionale è<br />

stata subito colta nelle riflessioni avviate da un’attenta dottrina 18 poiché essa involge la stessa<br />

articolazione delle linee-guida di un sereno e fecondo dialogo tra le Corti, affondando le sue<br />

radici in una visibile linea di frattura tra il sistema interno e quello convenzionale.<br />

È evidente, infatti, che in un sistema basato sul principio costituzionale della riserva di<br />

legge il giudice nazionale è vincolato dalla definizione normativa del fatto come reato o illecito<br />

amministrativo secondo la legislazione nazionale.<br />

Sotto altro, ma connesso profilo, egli sarà comunque obbligato al rispetto dei vincoli derivanti<br />

dal quadro normativo eurounitario in tema di valutazione della compatibilità della<br />

doppia sanzione, e potrà, se del caso, ritenere che, non essendo la prima sanzione inflitta di<br />

natura penale (perché non qualificata in tal senso dall’ordinamento nazionale, né tale ritenuta<br />

dal diritto dell’Unione), lo standard di tutela nazionale rispetto al principio del ne bis in idem<br />

non è stato affatto violato.<br />

Valutazione, questa, che rischia però di collidere frontalmente con il quadro delle garanzie<br />

16<br />

Corte EDU, GC, Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2006, §§ 29-39.<br />

17<br />

Corte EDU, Chambaz c. Svizzera, 5 aprile 2012, §§ 36-49.<br />

18<br />

N. Lazzerini, Il contributo della sentenza Akerberg Fransson alla determinazione dell’ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti<br />

fondamentali dell’Unione europea, in Riv. dir. int., 2013, pp. 907 ss.; P. Gaeta, Gerarchia ed antinomie di interpretazioni conformi nella materia<br />

penale: il caso del bis in idem, in corso di pubblicazione su Cass. pen., <strong>2014</strong>, pp. 17 ss. del dattiloscritto.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 208

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