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Giurisprudenza in primo piano<br />

Gian Luigi Gatta<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Il caso.<br />

Un uomo contatta una giovane prostituta nigeriana al fine di consumare un rapporto sessuale<br />

al prezzo concordato di 100 euro; dopo aver consumato il rapporto sessuale non corrisponde<br />

quanto concordato e si allontana abbandonando la donna in un supermercato, dove questa aveva<br />

chiesto di essere accompagnata per comprare dei generi alimentari.<br />

La prostituta, in possesso del numero di telefono del cliente, tenta quindi di recuperare il<br />

denaro inviando alcuni sms dal contenuto minatorio: “devi sapere che io ti conosco e che so chi<br />

sei e dove abiti; se tu non vieni a portarmi i 100 euro per la scopata che hai fatto avrai un sacco<br />

di problemi...Ti do tre giorni per portarmi i miei soldi. Conosco tua figlia, la tua macchina, la<br />

tua casa. Ti do l’opportunità di risolvere la situazione prima che inizino i veri problemi. Voglio<br />

dirti che io non sono sola...tu stai delirando, se non mi porti i soldi verrò a casa tua quando<br />

meno te l’aspetti”.<br />

L’uomo denuncia ai carabinieri le richieste estorsive della donna, tacendone il motivo e<br />

fingendo di conoscere la stessa solo per averle prestato soccorso alcuni giorni prima. I carabinieri<br />

organizzano così un appostamento nel luogo concordato per la consegna della somma di<br />

denaro, e, dopo aver fotocopiato le banconote, procedono all’arresto in flagranza della donna,<br />

chiamata a rispondere davanti al Tribunale di Roma del delitto di estorsione (aggravato perché<br />

commesso da più persone: la prostituta, infatti, si è fatta aiutare da un amico a tradurre in<br />

italiano gli sms minatori).<br />

La decisione del Tribunale di Roma.<br />

Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Roma ha escluso la configurabilità<br />

dell’estorsione – punita, nella contesta ipotesi aggravata (art. 629, co. 2 c.p.), con la reclusione<br />

da sei a venti anni – e ha condannato la giovane prostituta (e il suo amico, concorrente nel<br />

reato) a quattro mesi di reclusione per l’assai meno grave delitto di violenza privata ex art. 610<br />

c.p. (concedendo peraltro la sospensione condizionale della pena). A risultare decisiva per la<br />

mutata qualificazione giuridica del fatto – e, in particolare, per escludere l’estorsione – è la<br />

negazione del carattere “ingiusto” del profitto perseguito dalla prostituta (l’ingiustizia del profitto,<br />

come è noto, è elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 629 c.p.; mentre la figura generale<br />

della violenza privata – il prototipo della violenza/minaccia-mezzo di coazione – prescinde da<br />

tale elemento).<br />

A proposito della ‘ingiustizia’ del profitto nell’estorsione: lo<br />

‘stato dell’arte’.<br />

Si tratta di una conclusione non nuova, seppure non incontrastata; del tutto inedito è invece<br />

il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Roma per pervenirvi, con un’articolata motivazione.<br />

Procedendo per gradi – e con estrema sintesi – ricordiamo al lettore quel che insegna da<br />

tempo autorevole dottrina, e che si legge ad esempio nel Manuale di Antolisei: nell’ambito<br />

dei delitti contro il patrimonio si deve considerare ingiusto “soltanto il profitto che non è in alcun<br />

modo, e cioè né direttamente né indirettamente, tutelato dall’ordinamento giuridico” 1 .<br />

Orbene, secondo la tesi tradizionale – tra i penalisti e ancor prima tra i civilisti – l’utilità<br />

economica concordata per prestazioni sessuali a pagamento non è direttamente tutelata dall’ordinamento:<br />

ad essa non corrisponde, infatti, un diritto azionabile in giudizio. La pretesa di cui si<br />

1<br />

F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, XIV ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 284. V. anche G. Fiandaca, E. Musco, Diritto<br />

penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro il patrimonio, VI ed., <strong>2014</strong>, p. 39: “il profitto è definibile ingiusto tutte le volte in cui il suo<br />

perseguimento prescinde da una pretesa giuridicamente riconosciuta, in forma sia diretta sia indiretta”; F. Mantovani, Diritto penale. Parte<br />

speciale, II, IV ed., Padova, Cedam, 2012, p. 44: “il profitto deve ritenersi giusto quando si fonda su una pretesa comunque riconosciuta dal<br />

diritto, sia in modo diretto...sia in modo indiretto”: Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass. Sez. VI, 16 ottobre 1990, n. 2460, Rasi, in Ced<br />

Cassazione n. 186472.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 418

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