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Diritti umani e giustizia penale<br />

Salvatore Tesoriero<br />

derazione in ordine all’attendibilità soggettiva o oggettiva della prova92, che, pertanto, va ritenuta<br />

inidonea a condizionare il vaglio di ri-ammissione, essendone, anzi, come ampiamente<br />

argomentato, il caso tipico.<br />

L’ipotesi interpretativa descritta – come anticipato – non è priva di profili critici.<br />

Alle cadenze più ortodosse della delibazione si accompagna un allargamento delle maglie<br />

del parametro di rilevanza, tale da spingere il secondo grado nell’orbita di un integrale nuovo<br />

giudizio in gran parte delle ipotesi date, con implicazioni non insignificanti sul terreno sistematico<br />

e della durata dei processi.<br />

In quest’ottica, possono preconizzarsi, poi, le reazioni degli operatori. Questo tipo di vaglio,<br />

infatti, è per sua natura esposto al rischio di risolversi in un giudizio anticipato sul merito<br />

della regiudicanda: è facilmente prevedibile che i giudici d’appello, comprensibilmente attenti<br />

alle esigenze di efficienza della giurisdizione, siano portati a sacrificare l’ortodossia delle cadenze<br />

del procedimento probatorio rinnovando l’istruttoria esclusivamente nei casi in cui<br />

valutino dotata di preliminare fondatezza l’ipotesi ricostruttiva del pubblico ministero non<br />

accolta dalla sentenza di primo grado, così anticipando indebitamente – se pur non expressis<br />

verbis ovviamente – una valutazione estranea al momento ammissivo della prova.<br />

D’altra parte, pur con le segnalate difficoltà, il risultato ermeneutico derivante dalla trasposizione<br />

in ambito domestico dello “statuto convenzionale” non stravolge il dettato normativo<br />

di cui all’art. 603 commi 1 e 3 c.p.p. e, come tale, rispetta il primo limite logico-lessicale<br />

dell’interpretazione conforme: è, infatti, lessicalmente e logicamente sostenibile – in via interpretativa<br />

– che si integri una situazione di non decidibilità allo stato degli atti e quindi la<br />

necessità di rinnovare la prova dichiarativa ogni qual volta il giudice d’appello, investito di<br />

un’impugnazione sulla sentenza di assoluzione, ritenga la prova dichiarativa decisiva per la<br />

decisione, in quanto può concorrere a determinarla.<br />

5.2.<br />

Compatibilità dell’interpretazione conforme con l’ordinamento nel<br />

suo complesso.<br />

Come anticipato, il grado di tenuta giuridico-processuale dell’interpretazione dell’art. 603<br />

c.p.p. su delineata può essere correttamente misurato solo valutando la sostenibilità del risultato<br />

ottenuto alla luce del sistema processuale inteso nella sua globalità.<br />

Si tratta di una valutazione complessa, che risente più di altre degli approcci ideologici<br />

dell’interprete. Nell’economia del presente studio è possibile isolarne una chiave di lettura<br />

particolarmente significativa.<br />

Il risultato interpretativo proposto può essere ritenuto compatibile e coerente con il sistema<br />

processuale se e nella misura in cui vi risulti compatibile la ratio che giustifica il risultato<br />

ermeneutico e coerente la relativa applicazione.<br />

Sul primo versante, il principio di immediatezza, che informa lo statuto della rinnovazione<br />

della prova tratteggiato in sede “convenzionale”, appare compatibile con l’attuale ordinamento<br />

processuale. Prescindendo da analisi metagiuridiche 93 e limitandoci alle direttive fondamentali<br />

dell’ordinamento, va rilevato infatti come, pur non direttamente recepita in Costituzione 94 ,<br />

l’immediatezza sia enunciata dalla legge delega tra i caratteri del sistema accusatorio che dovrebbero<br />

trovare attuazione nel nostro processo penale 95 . Inoltre, il diritto «all’assunzione della<br />

prova davanti al giudice chiamato a decidere» è ritenuto – dalla stessa Corte costituzionale<br />

– non privo di raccordi costituzionali e autonomo rispetto a ipoteche fondate sulla comple-<br />

92<br />

Il giudizio di attendibilità della prova, in termini di valutazione di un fatto secondario, ben potrebbe condurre, infatti, a conclusioni<br />

probatorie negative.<br />

93<br />

Su questo terreno si muove, al contrario, l’originale e suggestiva, seppur non condivisibile, tesi dottrinaria di M. Massa (Contributo all’analisi<br />

del giudizio penale di primo grado, Milano, 1964, p. 135 s.; Id., Contributo allo studio dell’appello nel processo penale, Milano, 1969, p. 254).<br />

Secondo l’Autore l’oralità-immediatezza non sarebbe un ritrovato tecnico e quindi una scelta di politica processuale, bensì un principio<br />

naturale del giudizio. In quest’ottica sarebbe estraneo alla logica del giudizio ogni meccanismo della conoscenza non immediato: il giudizio<br />

sarebbe attività irripetibile e l’appello non potrebbe – di conseguenza – giustificarsi se non come attività di controllo.<br />

94<br />

Cfr., al riguardo, in senso critico, Chinnici, L’immediatezza nel processo penale, Milano, 2005, p. 9 s.; V., anche, Caprioli, I nuovi limiti<br />

all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell’individuo e parità delle armi, in Giur. it, 2007, pag. 253 s.<br />

95<br />

Art. 2 n. 66, l. 16 febbraio 1987, n. 81 in G.U., 16 marzo 1987, n. 62, Supplemento ordinario: v., in dottrina, Illuminati, I principi generali<br />

del sistema processuale penale italiano, in Pol. dir., 1999, p. 301 s.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 262

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