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4062DPC_Trim_3-4_2014

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L’obiettivo su...<br />

Luca Masera<br />

ricondurre l’eccesso di mortalità ad una figura di reato dai contorni ampi e poco definiti come<br />

il disastro, piuttosto che provare una qualificazione a titolo di omicidio, che avrebbe richiesto<br />

di mettere in discussione consolidate (per quanto a nostro avviso infondate) convinzioni<br />

riguardo ad un istituto di parte generale ad altissimo tasso di complessità come la causalità.<br />

Eppure, soltanto la qualificazione a titolo di omicidio consente, nel rispetto dei principi di<br />

garanzia che stanno a fondamento di un ordinamento penale liberale, di dare al dato scientifico<br />

dell’eccesso di mortalità la sua esatta qualificazione giuridica: non solo un pericolo per la<br />

salute pubblica, ma un danno alla vita di singole persone.<br />

Tale qualificazione avrebbe poi delle importanti ricadute garantistiche rispetto a quella<br />

operata dalla giurisprudenza. Imporrebbe innanzitutto di valutare con precisione la quota di<br />

morti attribuibili all’esposizione, invece di imputare, come nelle sentenze torinesi, tutte le<br />

patologie correlate alla sostanza verificatesi tra gli esposti, quando invece è noto che una certa<br />

quota di almeno alcune di tali patologie (ad esempio i tumori al polmone) sarebbe insorta<br />

anche senza l’esposizione all’amianto; e consentirebbe di applicare pene adeguate alla gravità<br />

del fatto anche qualificando la responsabilità a titolo di colpa (la pena massima per l’omicidio<br />

colposo plurimo, 15 anni, è superiore a quella per il disastro doloso, 12 anni), senza dover passare<br />

attraverso una pericolosa estensione dei confini della responsabilità per dolo.<br />

Quando la scienza afferma che in una popolazione si è verificato un eccesso di mortalità a<br />

seguito di una produzione industriale, ciò non significa soltanto che si è verificato un pericolo<br />

per la salute della popolazione, ma che delle persone in carne ed ossa sono morte in conseguenza<br />

di quella produzione: il percorso necessario affinché il diritto penale riesca a sussumere<br />

tale dato scientifico all’interno delle proprie categorie ci pare ancora lontano dall’essere concluso.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 365

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