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Giurisprudenza in primo piano<br />

Roberto Bartoli<br />

lioma manca il sinergismo con il fumo di sigaretta 18 .<br />

Ma soprattutto il problema più grande si pone per la spiegazione scientifica del mesotelioma.<br />

Ed infatti, se, da un lato, risulta scientificamente pacifico che per innescare il meccanismo<br />

patogenetico del mesotelioma è sufficiente una dose bassa (dose-indipendenza) e che tale<br />

meccanismo fa esplodere la neoplasia maligna dopo un lungo periodo di latenza 19 ; dall’altro<br />

lato, si discute se la latenza del mesotelioma si riduca in presenza di maggiori esposizioni<br />

successive 20 .<br />

6.1.<br />

In particolare, la questione dell’effetto acceleratore delle esposizioni<br />

successive rispetto al mesotelioma pleurico.<br />

In particolare, per quanto riguarda l’effetto acceleratore delle esposizioni successive, le<br />

conseguenze applicative derivanti dalla negazione o dalla affermazione di tale caratteristica<br />

sono molto rilevanti. Se infatti si ritiene che il mesotelioma è condizionato dalle esposizioni<br />

successive anzitutto, come avviene per l’asbestosi e il carcinoma, esse assumono rilevanza, in<br />

quanto l’ulteriore dose di amianto inalata è in grado di accorciare la latenza della malattia o<br />

di aggravare gli effetti della stessa, con la conseguenza ulteriore che le successive omissioni di<br />

cautele possono assumere rilevanza. Inoltre, non risulta necessario descrivere l’evento con rigore<br />

e quindi stabilire con esattezza la causa della morte, essendo sufficiente ricondurre il decesso<br />

all’amianto, quale che sia poi in realtà la patologia che viene in gioco. Infine, consegue che, sul<br />

piano probatorio, in presenza di una successione nelle posizioni di garanzia, non è necessario<br />

individuare il momento in cui la dose innescante potrebbe essere stata inalata.<br />

Per ricostruire con il necessario rigore l’evoluzione della giurisprudenza sul punto, anzitutto<br />

occorre distinguere tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità. Nella<br />

giurisprudenza di merito esiste infatti un netto contrasto tra sentenze che hanno adottato la<br />

soluzione della rilevanza delle esposizioni successive 21 e sentenze che invece hanno adottato la<br />

soluzione dell’irrilevanza 22 . Quindi si potrebbe dire che dalle sentenze di merito emerge una<br />

scienza divisa e quindi nella sostanza incerta.<br />

Più complesso il discorso per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità. Al suo interno<br />

si possono distinguere due periodi, e cioè la giurisprudenza fino alla sentenza Cozzini<br />

del 2010 e la giurisprudenza post Cozzini. Fino al 2010, si deve registrare un contrasto, ma di<br />

tenore ben diverso rispetto a quello della giurisprudenza di merito. Ed infatti, per un primo<br />

indirizzo senza dubbio maggioritario, le esposizioni successive aggraverebbero il mesotelioma:<br />

in buona sostanza più volte la Corte di Cassazione ha preso espressamente posizione nel senso<br />

18<br />

G. Chiappino, Mesotelioma, cit., 11. In giurisprudenza v. Trib. Bari, 16 giugno 2009, Stringa, cit., 29; Trib. Pistoia, 1° giugno 2004, Callerio,<br />

cit., 191 s.<br />

19<br />

Cfr. V. Foà, Consulenza tecnica, cit., 17 e ss.; G. Chiappino, Mesotelioma, cit., 6, 10 e 14, dove si precisa che «il mesotelioma pleurico si<br />

distingue come patologia che fa eccezione, perché nei soggetti suscettibili esposti ad amianto l’effetto cancerogeno può essere conseguente ad<br />

una “dose” estremamente bassa. Per tutti gli altri tumori, al contrario, compreso il carcinoma polmonare da amianto, dosi basse non producono<br />

effetti epidemiologicamente dimostrabili» (6); B. Terracini-F. Carnevale-F. Mollo, Amianto ed effetti sulla salute: a proposito del più recente<br />

dibattito scientifico-giudiziario, in Foro it., 2009, V, c. 148. Sembra tuttavia esprimersi in termini diversi P. Vineis, Tribunale di Verbania, verbale<br />

di udienza 21 febbraio 2011, 59 s., il quale chiarisce che se possono essere sufficienti dosi medio-basse per innescare la malattia, tuttavia, sempre<br />

ai fini dell’insorgenza, le ulteriori esposizioni sono chiaramente rilevanti perché esse inducono infiammazione, danno ossidativo.<br />

20<br />

Nel senso dell’effetto acceleratore delle dosi successive, cfr. B. Terracini-F. Carnevale-F. Mollo, Amianto ed effetti sulla salute, cit., c. 151.<br />

Negano invece tale effetto V. Foà, Consulenza tecnica, cit., 20 ss.; G. Chiappino, Mesotelioma, cit., 12 e 14.. V. inoltre, P. Vineis, Tribunale di<br />

Verbania, verbale di udienza 21 febbraio 2011, 60, il quale, per quanto riguarda l’effetto acceleratore delle ulteriori esposizioni, si è limitato a<br />

dichiarare che si tratta di ipotesi plausibile rispetto alla quale tuttavia non era in grado di portare delle osservazioni empiriche. Sul concetto<br />

di “esposizioni successive”, v. approfonditamente infra, § 7.<br />

21<br />

Cfr. Corte App. Trento, 10 giugno 2009, Est. Alviggi, in Dir. Pen. Cont., 10 giugno 2009; Trib. Mantova, 14 gennaio 2010, Belleli, cit., 77 ss.;<br />

Trib. Bari, 16 giugno 2009, Stringa, cit.; Trib. Cuneo, 20 dicembre 2008, Chino, in Dir. Pen. Cont., 20 dicembre 2008; Trib. Gorizia, 20 luglio<br />

2008, Est. Brindisi, ivi; Trib. Bologna, 18 luglio 2005, Sambri, in Giust. pen., 2007, II, 186 ss., con nota di M. Ricciarelli; App. Venezia, Sez.<br />

IV, 15 gennaio 2001, Macola, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, 445 s.;<br />

22<br />

Trib. Udine, 12 aprile <strong>2014</strong>, Giud. Lazzaro, inedita; Trib. Padova, 22 marzo 2012, Giud. De Nardus, in Dir. Pen. Cont., 13 luglio 2012; Trib.<br />

Verbania, 19 luglio 2011, Giud. Fornelli, imp. Bordogna e altri, in Corr. mer., 2012, 275 ss., con nota di S. Zirulia; Trib. Torino, 28 aprile<br />

2011, Giud. Collidà, in Dir. Pen. Cont., 5 luglio 2011; Trib. Milano, 20 dicembre 1999, Montigelli, in Foro ambr., 2000, 293 s., con nota di F.<br />

Mucciarelli.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 403

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