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Economia e diritto penale in Europa<br />

Francesco Viganò<br />

difficile situazione in cui si è trovato l’imprenditore, e differenziare opportunamente, facendo<br />

uso dei poteri attribuitigli dall’art. 133 c.p., la pena da infliggere a lui e al pubblico agente 64 ; ma<br />

l’ordinamento ha tutto il diritto, e fors’anche il dovere di stigmatizzare senza equivoci come<br />

corruttiva la condotta di quest’ultimo, così come accade in tutti gli altri ordinamenti europei.<br />

Cambiare, dopo tutto, si può – e lo dimostrano i successi delle nostre forze dell’ordine, coordinate<br />

dalle procure italiane, nella scoperta di fatti di corruzione diffusa, legata a doppio filo<br />

con la criminalità organizzata –; e un aiuto prezioso per comprendere quale sia la strada per<br />

cambiare ci potrà venire dal confronto con l’Europa, e con il resto del mondo. Senza ripiegarci,<br />

ancora una volta, sulle nostre polverose tradizioni, e in definitiva sulle nostre miserie.<br />

64<br />

Così anche Pulitanò, La novella, cit., p. 11, il quale altresì osserva che “la costruzione di una fattispecie generale di corruzione [destinata a<br />

ricomprendere le ipotesi oggi rientranti nella concussione o nell’induzione indebita] presenterebbe il vantaggio di una drastica semplificazione<br />

e della sdrammatizzazione della difficoltà di distinguere, nei casi concreti, fra rapporti paritari di scambio corruttivo e rapporti in varia misura<br />

segnati dalla posizione di superiorità e da condotte ‘induttive ‘ del pubblico agente”.<br />

3 - 4/<strong>2014</strong> 24

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