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Diritti umani e giustizia penale<br />
Salvatore Tesoriero<br />
qualunque prova già acquisita in primo grado decisiva per il giudizio; mentre – come da chiara<br />
littera legis – il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) è limitato alla mancata assunzione della<br />
«prova indicata a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico ovvero a carico sui<br />
fatti costituenti oggetto delle prove a discarico». Ora, uno spazio, seppur circoscritto, d’intersezione<br />
tra i due vizi potrebbe essere aperto da una interpretazione estensiva che ricomprenda<br />
nell’oggetto della tutela dell’art. 606 comma 1 lett. d) anche la contro-prova decisiva già assunta<br />
in primo grado e patologicamente non rinnovata 116 . Rimarrebbero, d’altra parte, irragionevolmente<br />
prive di tutela processuale le patologiche omissioni di rinnovazione della prova in<br />
quelle ipotesi in cui appare oggettivamente ardita la torsione del concetto di contro-prova. Si<br />
pensi alla mancata rinnovazione dell’unica prova dichiarativa portata dall’accusa e sulla quale<br />
è fondata in modo determinante la sentenza di condanna in appello: siamo fuori dall’area<br />
della contro-prova mentre rimangono inalterate sullo sfondo le esigenze della rinnovazione<br />
erroneamente negata che rimarrebbero prive di tutela.<br />
Ben più articolato il rapporto della patologia in esame con il vizio di motivazione.<br />
Su questo versante, si rintraccia un importante spunto di analisi nella messa a punto della<br />
relazione che la giurisprudenza ha tradizionalmente istituito tra la violazione dell’art. 603<br />
c.p.p. e il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.<br />
Ora, come visto, l’art. 603 comma 5 c.p.p. impone al giudice di provvedere sulla rinnovazione<br />
istruttoria in appello «con ordinanza, assunta nel contraddittorio delle parti». La giurisprudenza<br />
maggioritaria ha finito, tuttavia, per svuotare il significato di tale disposizione<br />
legittimando una pratica – tanto diffusa quanto patologica – come quella della motivazione<br />
implicita del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione probatoria: le ragioni<br />
della mancata rinnovazione – si afferma – possono ritualmente ricavarsi dalla stessa struttura<br />
argomentativa posta a base della pronuncia di merito ogni qual volta la stessa «evidenzi la<br />
sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità<br />
con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento» 117 .<br />
Il sindacato di legittimità sull’omessa rinnovazione si rivolve, per l’effetto, in un controllo<br />
sulla motivazione del provvedimento impugnato: vi è violazione dell’art. 603 c.p.p. se e nella<br />
misura in cui la ricostruzione argomentativa del giudizio di responsabilità dell’imputato risulti<br />
mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (art. 606 comma 1 lett e)) 118 .<br />
Non è possibile in questa sede approfondire i risvolti – invero problematici – di detta assimilazione;<br />
essi sembrano più che altro investire l’ipotesi di nuove prove rigettate in quanto<br />
116<br />
E’ contraria ad un’ipotesi di questo tipo la giurisprudenza che, pur ammettendo l’operatività del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett d)<br />
anche nell’ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ne limita l’oggetto alla prova nuova: Sez. V, 8 maggio 2008, n.<br />
34643, De Carlo e altri, in C.E.D. Cass. n. 240995.<br />
117<br />
Così Sez. V, 10 dicembre 2009, n. 15320, Pacini, in C.E.D. Cass., n. 246859; nello stesso senso, v., tra le tante, Sez. V, 20 gennaio 2005,<br />
n. 12443, Unis, in C.E.D. Cass. n. 231682 in cui la Cassazione ha rilevato la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità<br />
costituzionale dell’art. 603 comma 5 c.p.p. così argomentando: «E’ manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., la<br />
questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma quinto, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità assoluta nell’ipotesi<br />
di omessa pronuncia dell’ordinanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in quanto tale disciplina costituisce peculiare espressione<br />
di discrezionalità del legislatore, che non viola alcun principio costituzionale; la disposizione che prevede la pronuncia dell’ordinanza di cui<br />
al predetto art. 603, comma quinto, ha, infatti, carattere ordinatorio e non vincolante ed, in ogni caso, non può che riferirsi all’ipotesi in cui<br />
il giudice si determini nel senso dell’ammissibilità della rinnovazione, sul presupposto della non decidibilità allo stato degli atti, mentre<br />
nell’ipotesi inversa di mancata rinnovazione, il giudice non è tenuto ad adottare il relativo provvedimento di reiezione e può differirne la<br />
motivazione al momento di redazione della sentenza, nella quale può, peraltro, essere contenuto e solo implicitamente, il che trova pieno<br />
riscontro nella particolare fisionomia del processo di appello, nel vigente ordinamento processuale, in cui non è configurabile un illimitato<br />
diritto alla prova ma solo nei limiti e con le forme espressamente previsti dall’art. 603 cod. proc. pen.»; cfr., anche, Sez. IV, 2 dicembre 2009,<br />
n. 47095, Sergio e a., in C.E.D. Cass., n. 245996; Sez. III, 7 aprile 2010, n. 24294, D.s.b.s.m., in C.E.D. Cass., n. 247872; contra: Sez. VI, 2<br />
dicembre 2002, n. 68, Pg. in proc. Raviolo, in C.E.D. Cass., n. 222977 in cui si afferma: «la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale di cui<br />
all’art. 603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale che presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli atti; tuttavia il giudice,<br />
ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto<br />
della stessa».<br />
118<br />
In questo senso, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 40496, Messina, in C.E.D. Cass., n. 245009; Sez. VI, 5 giugno 1998, n. 7519, Zietek, in Guida<br />
dir., 1998, f. 31, 73: «Quanto alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione d’ufficio dell’istruzione dibattimentale ex art. 603.3 c.p.p.,<br />
va ricordato che trattasi di potere da esercitare solamente nel caso in cui lo stesso giudice d’appello ritenga la rinnovazione “assolutamente<br />
necessaria”, ossia nel caso in cui egli si trovi nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Ovviamente non si tratta di discrezionalità<br />
sottratta a controllo, ma per verificare la correttezza della decisione del giudice d’appello di non utilizzare tale eccezionale potere va innanzitutto<br />
controllata la correttezza della motivazione della sentenza. L’esito positivo di tale verifica, ai sensi dell’art. 606 lett. e c.p.p., implica, infatti,<br />
che il giudice d’appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti e che, pertanto, la rinnovazione non si presentava come<br />
“assolutamente necessaria”. Quando invece dal predetto controllo emerga una motivazione mancante o apodittica o apparente ovvero risultino<br />
manifeste contraddizioni, lacune o aporie non risolvibili all’interno del quadro probatorio indicato dalla stessa sentenza, possono assumere<br />
rilievo le censure in relazione all’esercizio del potere di cui all’art. 603 comma 3 c.p.p.».<br />
3 - 4/<strong>2014</strong> 267