<strong>VAS</strong> – <strong>PTC</strong> - Proposta <strong>di</strong> <strong>rapporto</strong> <strong>ambientale</strong> e stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> incidenza 20101. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle provinceinteressate, nelle forme previste dall’art. 22, comma 1, lett. a) <strong>della</strong> legge 394/91 (1), con legge regionaleche stabilisce: a) la delimitazione dell’area finalizzata all’applicazione delle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a; b) l’entecui e affidata la gestione; c) le modalità e i termini per l’elaborazione delle proposte <strong>di</strong> piano del parco; d) lenorme <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a da applicarsi fino alla pubblicazione <strong>della</strong> proposta <strong>di</strong> piano territoriale; e) le strutture<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione tecnica e le forme <strong>di</strong> partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, non´che delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.2. La gestione dei parchi e affidata a consorzi fra i comuni ` interessati, alle comunità montane, alle provinceo a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente<strong>di</strong>pendente dalla regione, costituito ai sensi dell’art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantitaun’adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati.3. Ove l’ente gestore non abbia provveduto entro il termine <strong>di</strong> cui alla precedente lettera c) a formulare laproposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera,entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l’elenco delle opere e degli interventi suscettibili<strong>di</strong> alterare in modo rilevante l’ambiente del parco,’ per i quali il rilascio delle concessioni e<strong>di</strong>lizie e soggetto,fino all’adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole <strong>della</strong> giunta regionale (2).‖―Art. 16-ter. — In<strong>di</strong>viduazione dei parchi naturali1. Con la legge regionale <strong>di</strong> cui al successivo art. 19, sono in<strong>di</strong>viduati all’interno dei confini dei parchiregionali, comunque classificati, i parchi naturali <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alla areeagro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli <strong>di</strong> naturalità e comunquedestinate a funzioni prevalentemente <strong>di</strong> conservazione e ripristino dei caratteri naturali.2. Il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui al successivo art. 17 <strong>di</strong>sciplina le aree a parco naturale incoerenza con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 22 <strong>della</strong> L. 394/91 (1).‖―Art. 17 - Strumenti <strong>di</strong> pianificazione del parco regionale1. Per ogni parco regionale vengono formati:a) un piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento, avente effetti <strong>di</strong> piano paesistico coor<strong>di</strong>nato, ai sensi dell’articolo57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento <strong>di</strong> funzioni e compiti amministrativi delloStato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I <strong>della</strong> legge 15 marzo 1997, n. 59) (1) con icontenuti paesistici del piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo25 <strong>della</strong> legge 6 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (2), reca, in apposita sua parte,avente altresì effetti <strong>di</strong> piano territoriale regionale, le previsioni <strong>di</strong> cui all’articolo 16ter, comma 2, per le zone<strong>di</strong> cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora in<strong>di</strong>viduate nell’ambito del parco regionale; b) un piano <strong>di</strong>gestione (3).54
<strong>VAS</strong> – <strong>PTC</strong> - Proposta <strong>di</strong> <strong>rapporto</strong> <strong>ambientale</strong> e stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> incidenza 20102. Il piano territoriale, per i problemi <strong>di</strong> tutela naturalistica e <strong>ambientale</strong>, deve essere elaborato conriferimento all’intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli in<strong>di</strong>rizzi — per isuddetti problemi — in or<strong>di</strong>ne alla pianificazione territoriale delle parti <strong>di</strong> detto territorio esterne all’area delparco.3. Il piano territoriale può <strong>di</strong>sporre mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale in<strong>di</strong>cata nella leggeistitutiva, per ` il conseguimento delle finalità ivi previste.4. Il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento definisce: a) l’articolazione del relativo territorio in aree <strong>di</strong>fferenziatein base all’utilizzo previsto dal relativo regime <strong>di</strong> tutela — ivi comprese eventuali aree <strong>di</strong> riserva e monumentinaturali, nonchè l’eventuale in<strong>di</strong>viduazione delle aree da destinare ad attrezzature <strong>di</strong> uso pubblico, anche aisensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (4); b) l’in<strong>di</strong>cazione dei soggetti e delleprocedure per la pianificazione territoriale esecutiva e <strong>di</strong> dettaglio; c) l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree e dei beni daacquisire in proprietà pubblica, anche me<strong>di</strong>ante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento dellefinalità del parco, nonché degli interventi <strong>di</strong> cui al secondo comma <strong>della</strong> precedente art. 5; d) i criteri per la<strong>di</strong>fesa e la gestione faunistica; nell’ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate aisensi del precedente art. 16 ter, l’esercizio <strong>della</strong> caccia e vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, <strong>della</strong> L.394/91 (2) e dell’art. 43, comma 1, lettera b), <strong>della</strong> legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (5) «Norme per laprotezione <strong>della</strong> fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio <strong>ambientale</strong> e <strong>di</strong>sciplina dell’esercizio venatorio»;per tali aree il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, daparte dell’ente gestore, la salvaguar<strong>di</strong>a e la gestione <strong>della</strong> fauna selvatica omeoterma, con particolareriguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell’art. 22, comma6, <strong>della</strong> L. 394/91 (2). Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l’attività venatoria è <strong>di</strong>sciplinata dalla L.R.26/93 (5); per dette aree i piani provinciali <strong>di</strong> cui agli artt. 14 e 15 <strong>della</strong> stessa legge regionale sono approvatidalla provincia interessata in conformità ai criteri per la <strong>di</strong>fesa e la gestione faunistica stabiliti dal pianoterritoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento del parco, previo parere dell’ente gestore del parco; le aree a parco naturale eriserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione <strong>della</strong> fauna selvatica computatili ai fini <strong>della</strong>quantificazione delle quote stabilite dall’art. 13, comma 3, <strong>della</strong> L.R. 26/93 (5); dette quote sono comunquein<strong>di</strong>viduate prevalentemente nell’ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvopastoralesi effettua la gestione programmata <strong>della</strong> caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34<strong>della</strong> L.R. 26/93 (5). Il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento può, in funzione del recupero o <strong>della</strong>riqualificazione faunistica <strong>di</strong> aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme <strong>di</strong> collaborazione, ancheattraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni <strong>di</strong>protezione <strong>ambientale</strong>, i comitati <strong>di</strong> gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini <strong>di</strong> cacciainteressati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio (6). e) i tempi e lemodalità <strong>di</strong> cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l’assetto <strong>ambientale</strong>.5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), f),g), h), i), l), m), n) <strong>della</strong> L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (4).6. L’ente <strong>di</strong> gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano <strong>di</strong> gestione che ha vali<strong>di</strong>tàtriennale ed e articolato in programmi attuativi annuali.55