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di famiglia? - Associazione Luca Coscioni

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.20IL MITODELLA FAMIGLIANATURALE...ORGOGLIOLAICO A PIAZZANAVONACOPPIE DI FATTO IN ISRAELESHARON NIZZAPur non essendo formalmente riconosciuteda una precisa legislazione in materia, lecoppie <strong>di</strong> fatto in Israele esistono giuri<strong>di</strong>camentee hanno accesso alla quasi totalitàdei <strong>di</strong>ritti che spettano alle coppie sposate.Questa situazione paradossale è frutto<strong>di</strong> due realtà peculiari d’Israele: la primaè l’assenza dell’istituto del matrimonio civile.All’interno dei confini dello Stato <strong>di</strong>Israele l’unica formula matrimoniale riconosciutaè quella religiosa (ognuno secondola propria religione, e per quanto riguardagli ebrei, solamente secondo il ritoortodosso). Nonostante ciò, Israele provvedea registrare all’anagrafe i matrimonicivili contratti all’estero, riconoscendo a talicoppie gli stessi <strong>di</strong>ritti delle coppie sposatesecondo il rito religioso.L’altro fattore determinante <strong>di</strong> tale situazioneparticolare è l’attivismo giuri<strong>di</strong>coche caratterizza il sistema giuri<strong>di</strong>co israeliano.Nei casi in cui l’autorità legislativanon si sia ancora espressa, la CorteSuprema, basandosi sulle LeggiFondamentali, spesso emette sentenzeche stabiliscono dei precedenti giuri<strong>di</strong>ci,garantendo il rispetto dei <strong>di</strong>ritti anche inmancanza <strong>di</strong> una legislazione specifica inmateria. Nelle questioni che trattiamo inquesto articolo, il giu<strong>di</strong>ce fa riferimento inparticolare a uno dei pilastri dello stato <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto in Israele, ovvero la LeggeFondamentale sui <strong>di</strong>ritti umani <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità elibertà, del 1992.Non avendo il legislatore stabilito formalmentealcun criterio <strong>di</strong> eligibilità allo status<strong>di</strong> conviventi, e in mancanza <strong>di</strong> normespecifiche che vietino tale consuetu<strong>di</strong>ne -in una situazione cioè <strong>di</strong> vacuum legislativo- ne consegue che a godere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti sianocoppie <strong>di</strong> persone non coniugate siaeterosessuali che omosessuali. Tali coppiesono denominate in ebraico i “noti pubblicamente”(ovvero: noti in pubblico comemarito <strong>di</strong>.../moglie <strong>di</strong>...), definizione assimilabileal concetto <strong>di</strong> “common-law marriage”caratteristico della giuris<strong>di</strong>zione inglese.Esistono due con<strong>di</strong>zioni fondamentali perstabilire chi può beneficiare dei <strong>di</strong>ritti provenientida tale status interpersonale: primo,che si tratti <strong>di</strong> una coppia che vive insiemesotto uno stesso tetto (perlomenoper una parte del tempo), mantenendoun’economia domestica comune, avendocioè lo stesso recapito, <strong>di</strong>videndo affitto,bollette, spese; secondo, che sia legata darapporti intimi <strong>di</strong> affettività, fiducia e amore.Ciò non implica un controllo <strong>di</strong> ciò cheavviene sotto le lenzuola – e per questo potrebbeessere anche relativamente facileper due coinquilini particolarmente affiataticircuire il sistema burocratico al fine <strong>di</strong>ottenere determinati privilegi - ma perlomenonon ci si vuole riferire a persone uniteda legami <strong>di</strong> sangue.Non esiste una definizione inequivocabilestabilita dalla legge israeliana per l’istitutodelle coppie <strong>di</strong> fatto. Tale status vaprendendo forma nel corso dei decennisempre partendo da situazioni praticheche si verificano nella vita <strong>di</strong> tutti i giorni,tramite appelli al Tribunale e successivamenteancorandosi a <strong>di</strong>verse leggi preesistenti.Lo status dei “noti in pubblico” nonviene registrato all’anagrafe, quin<strong>di</strong> sullacarta d’identità continuerà a comparire lostato civile precedente (il che significa chepuò accadervi anche una persona sposata,come è appunto successo nel caso <strong>di</strong> unuomo deceduto, la cui pensione ilTribunale ha stabilito andasse <strong>di</strong>visa tra lamoglie, dalla quale non aveva ancora completatole pratiche per il <strong>di</strong>vorzio e la convivente.Per evitare che si ripetano casi simili,alcune leggi che riguardano le coppie <strong>di</strong>fatto, stabiliscono che i partner debbanoessere espressamente single al<strong>di</strong>là della lororelazione). Non godendo quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> unadefinizione giuri<strong>di</strong>ca chiara e autonoma,tale status <strong>di</strong> convivenza viene stabilito <strong>di</strong>volta in volta <strong>di</strong> fronte alle istituzioni <strong>di</strong>competenza, come l’INPS o le banche peril mutuo, e ogni ente stabilisce secondopropri criteri e facendo riferimento ai propriregolamenti, se la coppia degli appellantiha <strong>di</strong>ritto ad accedere a determinati<strong>di</strong>ritti o meno. La maggior parte delle questioniviene portata davanti al Tribunaleper le questioni <strong>famiglia</strong>ri e i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cuigodono i conviventi sono generalmente glistessi dei coniugati inogni campo (dovendoperò passare per procedurepiù lunghe eburocratiche): reversibilitàdella pensione,ere<strong>di</strong>tà, alimenti in caso<strong>di</strong> separazione, accessoal mutuo e via<strong>di</strong>cendo. Anche perquanto riguarda i figli,essi godono dei medesimi<strong>di</strong>ritti dellaprole <strong>di</strong> coppie sposate,sennonché hannola possibilità <strong>di</strong> sceglieretra il cognomesia del padre che dellamadre.In nessun luogo vienestabilito un tempominimo <strong>di</strong> convivenzaper accedere a tali<strong>di</strong>ritti: è noto il caso <strong>di</strong>una giovane coppiaunita da soli tre mesiche ha ottenuto dei<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> convivenza. Spesso, però, per viadella poca chiarezza delle leggi in merito,molte coppie <strong>di</strong> fatto non sanno nemmeno<strong>di</strong> esserlo e <strong>di</strong> conseguenza <strong>di</strong> essereidonei ad beneficiare <strong>di</strong> determinati <strong>di</strong>ritti.Due sono le <strong>di</strong>fferenze sostanziali tra coppie<strong>di</strong> fatto e coniugate: che la convivenzanon garantisce il <strong>di</strong>ritto alla citta<strong>di</strong>nanza eche ovviamente non esige il <strong>di</strong>vorzio persancire la fine del rapporto.Il rapporto finisce soprattutto quando vienea mancare la reciprocità: basta che unodei due partner si stufi che allora <strong>di</strong>ventasempre più <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>mostrare davanti alleistituzioni quello che c’è stato o tentare<strong>di</strong> ottenere <strong>di</strong>ritti post-separazione qualigli alimenti o <strong>di</strong>ritti retroattivi. Per questomotivo, l’associazione New Family, che dal1998 conduce la battaglia per il riconoscimento<strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti da parte dello Stato aqualsiasi nucleo <strong>famiglia</strong>re, propone <strong>di</strong> stipularesempre un contratto matrimoniale,da formularsi <strong>di</strong> fronte al Tribunale perle questioni <strong>famiglia</strong>ri o davanti a un notaio,che sancisca per iscritto <strong>di</strong>ritti e doveridella coppia, da interrompersi quandouno o entrambi i componenti della coppianon fossero più interessati ad alimentare ilrapporto. Secondo le stime <strong>di</strong> New Family,in Israele circa 85.000 coppie sono coppie<strong>di</strong> fatto (su una popolazione <strong>di</strong> circa 7 milioni<strong>di</strong> abitanti), ma, solo il 45% <strong>di</strong> questeha fondato il proprio legame su un contratto<strong>di</strong> questo genere.Essendo poi la materia in questione soggettaa svariate interpretazioni e non essendol’istituto delle coppie <strong>di</strong> fatto inIsraele ancorato a una vera e propria legislazionein materia, pur godendo <strong>di</strong> molti<strong>di</strong>ritti, questa sembra essere una soluzioneragionevole in attesa <strong>di</strong> un riconoscimentolegale vero e proprio, che <strong>di</strong> certonon sembra essere all’or<strong>di</strong>ne del giornodella politica israeliana.NEL COGNOME DELLA MADREDonatella Poretti, deputata ra<strong>di</strong>cale della Rosa nel Pugno, presenta ai lettori <strong>di</strong> Agenda<strong>Coscioni</strong> due proposte <strong>di</strong> legge per regolare piccole e gran<strong>di</strong> rivoluzioni avvenute nell’ambitofamiliare. La possibilità <strong>di</strong> tramandare il cognome materno ai figli e l’affermazionecompleta degli stessi <strong>di</strong>ritti per figli “legittimi” e “naturali”.DONATELLA PORETTIEre<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> una società patriarcalein cui l'uomo portava lo stipen<strong>di</strong>oe la donna faceva figli ecurava la casa: il cognome che sitramanda è quello del marito,comunque quello del maschio.Ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un passato in cui la <strong>famiglia</strong>era solo quella realizzatain ambito matrimoniale e solo ifigli “legittimi” avevano <strong>di</strong>ritti,gli altri erano appunto illegittimi.Oggi “naturali”, grazie aduna <strong>di</strong>zione politicamente corretta.La società attuale, per fortuna, èandata avanti. La donna non èpiù un mero oggetto domesticoe in teoria ha pari <strong>di</strong>ritti ed opportunità:perché non pensareallora che anche il suo cognomepossa essere lasciato al figlio cheha partorito? I figli nascono ancheda persone che liberamentedecidono <strong>di</strong> non mettere alcuntimbro sulla loro storiad'amore; perché continuare apenalizzarli e a non considerarlidegni <strong>di</strong> avere una parentela euna ere<strong>di</strong>tà pari agli altri?Due proposte <strong>di</strong> legge incar<strong>di</strong>natein un <strong>di</strong>battito parlamentareche, mentre si spacca sui DI-CO, ancora non è riuscito a faruscire dalle secche due riformein apparenza piccole, in apparenzasenza nessuna opposizioneufficiale, in pratica rivoluzionarie!(D.P.)PROPOSTA DI MODIFICADEL CODICE CIVILEIN MATERIA DI COGNOMEDEI CONIUGI E DEI FIGLIIntervento alla Camera deiDeputati, 16 giugno 2006Onorevoli deputati!La presente proposta <strong>di</strong> legge,redatta in collaborazione conl'Aduc (associazione per i <strong>di</strong>rittidegli utenti e consumatori), intendemo<strong>di</strong>ficare il Co<strong>di</strong>ceCivile in merito alla attribuzionedel cognome, sia per quantoriguarda i coniugi che i figli, naturali,legittimi e adottati. Se finoad oggi il cognome dell'uomo,marito o genitore, ha sempreprevalso, persino come consuetu<strong>di</strong>neanche nei casi in cuila legge taceva, come nel casodei figli nati nell'ambito del matrimonio,è necessaria una mo<strong>di</strong>ficache rispecchi non solo icambiamenti <strong>di</strong> costume avvenutinella società ma che prendaanche atto dell'uguaglianzauomo donna.Nel caso <strong>di</strong> un figlio nato dentroil matrimonio, o riconosciuto daentrambi i genitori, la consuetu<strong>di</strong>ne<strong>di</strong> una società patriarcalee maschilista ha sempre datoper scontato che il cognomefosse quello del padre. La CorteCostituzionale con la sentenza61 depositata il 16 febbraio2006, ha ammesso che l'attribuzioneai figli del cognome delpadre è retaggio <strong>di</strong> una tramontatapotestà patriarcale manon e' possibile <strong>di</strong>chiarare illegittimauna legge che solo ilParlamento può cambiare. LaConsulta ha dunque <strong>di</strong>chiaratoinammissibile la questione sollevatadalla Corte <strong>di</strong> cassazionee non ha potuto dar ragione auna coppia che richiedeva il riconoscimentoper il figlio delcognome materno. Intervenire

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