6AUTODETERMINAZIONE:L’AUDIZIONERICCIO: AUTODETERMINAZIONE DELPAZIENTE SENZA BUROCRATISMIAu<strong>di</strong>zione del me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Cremona alla Camera dei Deputati: sull’accanimentoterapeutico l’ultima parola va al singolo in<strong>di</strong>viduoMARIO RICCIO*Riguardo alla tematica <strong>di</strong> cui all’oggetto(tutela della <strong>di</strong>gnità edella volontà della persona umananelle patologie incurabili e terminali,anche con riferimento altema dell’eutanasia, n.d.R.), horitenuto utile riportare un sinteticoelenco, sviluppato con le miepersonali riflessioni, delle principaliproblematiche coinvolte nell’attuale<strong>di</strong>battito bioetico.Assistenza al paziente ed alla <strong>famiglia</strong>.Quando si trattano le problematiche<strong>di</strong> fine vita, è assolutamentenecessario considerareanche gli aspetti assistenziali delpaziente e della sua <strong>famiglia</strong>.Queste sono tematiche <strong>di</strong> indubbiointeresse che sicuramente unServizio Sanitario adeguato aglistandard più avanzati,comequello italiano, non può trascurare.In Italia peraltro esistono giàeccellenti modelli organizzativi.Pertanto non mancano certoesempi ai quali anche le regioniche non hanno compiutamenteprovveduto alla creazione <strong>di</strong> modelliorganizzativi possano ispirarsi.Ovviamente questo problemaè però interamente <strong>di</strong>pendentenon solo dalla <strong>di</strong>sponibilitàdelle risorse economiche, maanche dall’in<strong>di</strong>viduazione dellepriorità. Essendo le patologiecroniche – degenerative in aumentoin relazione all’allungamentodella vita me<strong>di</strong>a,dovrannotrovare una logica risposta neipreventivi <strong>di</strong> spesa delle singoleregioni. E’ da chiarire però cheanche la migliore assistenza alpaziente ed alla <strong>famiglia</strong> non è daintendersi come alternativa,sostitutivao risolutiva delle altreproblematiche ed in particolaredella libera scelta del pazienteche nessuna valutazione terzapotrà porre in dubbio. Per quantoattiene al cosiddetto abbandonoterapeutico che si praticherebbenelle strutture sanitarie;oggi credo che il vero problemasia piuttosto un eccesso <strong>di</strong> terapianelle strutture sanitarie. Nonfosse altro per il ra<strong>di</strong>cato timoreda parte della classe me<strong>di</strong>ca delsopravvenire <strong>di</strong> problematicheme<strong>di</strong>co – legali. Quando poi nonvi siano vere e proprie convinzioniideologiche che portano al vitalismopiù sfrenato nell’assolutamancanza <strong>di</strong> rispetto delle volontàdel pazienteRapporto me<strong>di</strong>co–paziente.Deve essere chiarito che va <strong>di</strong>stintoil rapporto che si può crearenell’ambito privato-<strong>di</strong>retto daquello che si instaura nel corso <strong>di</strong>un ricovero in una qualsiasi strutturasanitaria. Nel primo caso ilrapporto si concretizza correttamentese libero da vincoli <strong>di</strong> sorta.Pertanto deve essere accettatoda entrambe le parti. Le qualipossono interrompere unilateralmentetale rapporto quando loritengano opportuno. Nel casoche sia il me<strong>di</strong>co ad interrompereil rapporto, anche per la presenza<strong>di</strong> una patologia non <strong>di</strong> suacompetenza, questi deve fornirein<strong>di</strong>cazioni al paziente riguardo achi potrà rivolgersi, me<strong>di</strong>co ostruttura, per il proseguimentodell’iter <strong>di</strong>agnostico–terapeutico.Il rapporto è fondato non tantosu una relazione temporale,masulla piena conoscenza da partedel sanitario del caso clinico, sullamassima correttezza nell’informazionedella <strong>di</strong>agnosi,delle variepossibilità terapeutiche,concretamentepraticabili, e dellaprognosi. Guidata dalla cosi dettaEBM (Evidence Based Me<strong>di</strong>cine),cioè dalla pratica della me<strong>di</strong>cinabasata sull’evidenza scientifica .Ilpaziente, adulto e in grado <strong>di</strong> intenderee volere (competent nell’accezioneanglosassone), aiuteràil me<strong>di</strong>co fornendogli ogniparticolare richiesto sulla sua patologiae dando prova <strong>di</strong> avercompreso quanto gli viene spiegato.Informazione al paziente. Comegià riportato, questa deve esserecompleta e chiara, riferita al solopaziente e/o soltanto a chi da luieventualmente in<strong>di</strong>cato.L’informazione deve essere intesacome uno dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidel paziente stesso e noncome una pratica accessoria.In<strong>di</strong>spensabile per dare vali<strong>di</strong>tà,giuri<strong>di</strong>ca ed etica, alconsenso/rifiuto della terapiaConsenso/rifiuto alle terapie,l’autodeterminazione. Il pazientepuò rifiutare <strong>di</strong> intraprendere,sospendere anche se già iniziate,o accettare le terapie propostegli.Tale principio deve essere estesoa ogni trattamento terapeutico. Ilprincipio <strong>di</strong> autodeterminazionedel paziente deve infatti essereinteso in maniera estensiva.L’autodeterminazione del pazienterispetto alle terapie nondeve però essere considerato comeun automatismo verso unipotetico <strong>di</strong>ritto all’eutanasia, comesarà spiegato meglio piùavanti. Per quanto riguarda lapratica della sospensione dellaterapia, va specificato che è eticamentee clinicamente più correttoiniziare e poi sospendere unaterapia (qualora se ne ravvisil’inefficacia clinica o sopraggiungasolo in un secondo momentoil rifiuto del paziente perché inizialmentenon competent ) piuttostoche decidere <strong>di</strong> non intraprenderla.Spesso è proprio l’intraprenderealcune terapie che permette alpaziente <strong>di</strong> ritornare nello stato<strong>di</strong> competent, necessario per poidecidere sul suo futuro. Ad esempiol’insufficienza respiratoriaacuta grave può portare allo stato<strong>di</strong> coma carbonarcotico cheOggi il veroproblema è uneccesso <strong>di</strong> terapianelle strutturesanitariesarà risolto con la ventilazionemeccanica.Anche in certe con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> insufficienzarenale acuta o riacutizzazione<strong>di</strong> quella cronica, la<strong>di</strong>alisi risolve il coma cosiddettouremico. Alcune patologie neurologiche,anche <strong>di</strong> natura neoplastica,possono esor<strong>di</strong>re constati <strong>di</strong> coma. Trattati adeguatamentei quali,il paziente – ritornatocompetent – potrà assumeredecisioni in merito al proseguimentodella terapia. Pertantol’iniziare un percorso terapeutico,non deve necessariamenteobbligare a concluderlo.Si potrannosempre porre infatti degliobbiettivi tempo-correlati o risultato-correlati.La tesi che una terapia se instauratanon possa essere sospesa olimitata non è giuri<strong>di</strong>camente sostenibileed è eticamente presentecome concetto solo nei paesime<strong>di</strong>terranei.La possibilità <strong>di</strong> stilare per leggeun elenco <strong>di</strong> terapie non rifiutabilidal paziente, è improponibilegiuri<strong>di</strong>camente ed eticamente.La <strong>di</strong>stinzione che è stata propostatra cura e terapia, comprendendonella cura una serie <strong>di</strong> terapieche dovrebbero essere pertantoirrinunciabili (ventilazione,nutrizioneed idratazioneprincipalmente),non regge ad unserio ragionamento giuri<strong>di</strong>co edetico. Oltre a limitare se non acontrad<strong>di</strong>re il dettato costituzionale(consenso alle terapie,inviolabilitàdella fisicità della persona).E’ riconosciuto infatti che,per esempio, nessuno può costringerequalcuno ad alimentarsi.Anche nel paziente terminaletumorale è fisiologico assistere adun progressivo rifiuto della alimentazioneed idratazione pervia or<strong>di</strong>naria. Nessun sanitario inquesti casi si ostina ad alimentarlo.La tesi che unaterapia seinstaurata nonpossa esseresospesa o limitatanon è giuri<strong>di</strong>camentesostenibileTestamento biologico, <strong>di</strong>rettiveanticipate, living will. E’ sicuramentela tematica maggiormente<strong>di</strong>battuta oggi nel nostro paese.Tralasciole fini <strong>di</strong>stinzioni semantiche,che taluni operanonon senza qualche ragione, fra ivari termini. Che contengano in<strong>di</strong>cazionisulle terapie che si voglionorifiutare (<strong>di</strong>rettive anticipate<strong>di</strong> istruzione) o che contenganoil nominativo <strong>di</strong> un decisoresostitutivo o fiduciario (<strong>di</strong>rettiveanticipate <strong>di</strong> delega) o in una soluzione– la più auspicabile - chele comprenda entrambe, le <strong>di</strong>rettiveanticipate o testamento biologicoo testamenti <strong>di</strong> vita o livingwill devono essere intese comel’estensione del <strong>di</strong>ritto della personaa decidere sulle strategie daadottare nel corso della malattia.Anche quando non fosse più ingrado <strong>di</strong> intendere e volere. Nonè accettabile infatti che lo stato <strong>di</strong>incompetent, transitorio o definitivo,debba comportare la impossibilitàa decidere sul propriocorpo. Vale come esempio lo statotransitorio <strong>di</strong> incompetent cheè determinato dall’ instaurarsidel coma farmacologico in corso<strong>di</strong> anestesia generale. E’ stato giàchiarito, nella famosa sentenzasul caso Massimo all’inizio deglianni ‘90, che i limiti posti dal consensoespresso dal paziente perun determinato intervento,primadell’induzione dell’anestesiagenerale, non possano essere superatidall’operatore chirurgo anchein presenza <strong>di</strong> variate con<strong>di</strong>-
AUTODETERMINAZIONE:L’AUDIZIONE7zioni cliniche sopravvenute durantel’intervento.Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nelle<strong>di</strong>rettive anticipate dovranno comunquetrovare la loro attuazione,<strong>di</strong>versamente sarebbe completamentetra<strong>di</strong>ta la natura stessadello strumento. Potrebbe essereprevista una obbiezione <strong>di</strong>coscienza. Ma da limitarsi esclusivamentealla sospensione <strong>di</strong>determinati trattamenti e noncerto una norma che permetta alsanitario <strong>di</strong> intraprendere trattamentisanitari espressamentenon voluti dal paziente. Questoperché psicologicamente e moralmenteè riconosciuto più gravosoper alcuni operatori sanitari,come abbiamo già scritto, l’interruzionedella terapia piuttostoche il mancato inizio. Anche sepoi risultano pratiche identichenelle conseguenze.Pertanto ritengo necessario creareun testo <strong>di</strong> legge leggero, e nongravato da eccessivo burocratismo.Ma soprattutto <strong>di</strong> facile attuazionepratica. Diversamentevi sarà il rischio <strong>di</strong> promulgareuna legge poi inapplicabile comeè stato per il consenso alla donazionedegli organi. A <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong>ormai 8 anni (aprile 1999), nontrova infatti ancora applicazionequella normativa per la <strong>di</strong>fficoltàalla stesura dei decreti attuativi. Iltestamento <strong>di</strong> vita non è, comeda alcuni sostenuto, uno strumentoche svilisce o mortifica ilrapporto me<strong>di</strong>co – paziente. Anzilo arricchisce e contribuisce amaturare i convincimenti del paziente.Al contempo il me<strong>di</strong>coavrà modo <strong>di</strong> verificare le volontàdel paziente ed eventualmentecontribuire alla riflessione sullamalattia, fintanto che il pazienteè ancora competent. Le perplessitàcirca il fatto che le opinioniespresse in un testamento biologicopossano risultare datate epertanto dubbie sono, a nostroLe perplessitàcirca il fattoche le opinioniespresse in untestamentobiologico possanorisultaredubbie sonosoverchieStabilire se untrattamentosanitario si puòconsiderareaccanimentoterapeutico omeno, risultaun eserciziodel tutto inutilee impossibilenel tempo.Infine è da sottolineare che le patologiecroniche degenerativeprogressive che possono portarela persona ad uno stato <strong>di</strong> incompetento nella impossibilità adesprimersi, sono numerosissime.Senza contare per chiunque lapossibilità malaugurata, ma purtropposempre presente, <strong>di</strong> perdereimprovvisamente e non poterpiù riacquisire la propria capacita<strong>di</strong> intendere e volere(eventi traumatici o vascolari delsistema nervoso centrale).E’ inutile ricordare che il nostroPaese arriverà fra gli ultimi inEuropa a dotarsi <strong>di</strong> tale strumento.Palliazione del dolore e sedazioneterminale. Il dolore non puòessere considerato un valore <strong>di</strong>per sé. Pertanto, laddove il pazientenon <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamentecome è suo <strong>di</strong>ritto, deveessere abolito ed anzi prevenuto.Oggi questo è possibile in unaelevatissima percentuale <strong>di</strong> casi.Lo sforzo per la semplificazionenell’uso degli antidolorifici deveessere continuato. Senza escluderealcuna soluzione farmacologica.Quin<strong>di</strong> l’invito è a prenderein considerazione anche l’utilizzodei cannabinoi<strong>di</strong>, che stadando egregi risultati laddovesperimentato. Insensati pregiu<strong>di</strong>zimorali in questa materia infattipotrebbero produrre inutilisofferenze. La sedazione terminaleè una pratica ormai consolidata.Taluni ritengono, non senzabuone argomentazioni, chetra la sedazione terminale e lapratica della eutanasia non ci sianosostanziali <strong>di</strong>fferenze etiche.terapeutico, si fa invece riferimentoall’appropriato concettoanglosassone <strong>di</strong> futility cioè la futilità,la inutilità <strong>di</strong> un trattamento.Questo è sicuramente un concettomisurabile. Unito alla gravositànel sopportare un trattamento,può forse dare un significatoaccettabile <strong>di</strong> accanimentoterapeutico. Ma tutti questi sforzi<strong>di</strong> definizione non mo<strong>di</strong>ficano ilfatto che ciò che giustifica un trattamentosanitario non è l’appropriatezzao un rapporto fra tollerabilitàdel trattamento e gravitàdella malattia,ma unicamente ilconsenso del malato. Pertantostabilire se un trattamento sanitariosi può considerare accanimentoterapeutico o meno, risultaun esercizio del tutto inutile.Qualora non fosse ad<strong>di</strong>ritturaimpossibile .Deontologia Me<strong>di</strong>ca e Diritto. Ilrecente Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> DeontologiaMe<strong>di</strong>ca riba<strong>di</strong>sce che nessuntrattamento può essere intrapresoo continuato senza l’esplicitoconsenso del paziente. Così comeobbliga il me<strong>di</strong>co ad attenersialle <strong>di</strong>rettive anticipate, se certee documentate, qualora il pazientenon sia in grado <strong>di</strong> esprimersi.E’ interessante notare cheil Co<strong>di</strong>ce Deontologico attualesupera la questione semanticadella <strong>di</strong>stinzione tra cura e terapia,utilizzandoil più correttotrattamento per in<strong>di</strong>care qualsiasiazione - farmacologica,strumentaleo manuale - attuata neiconfronti del paziente.Desidero riportare quanto in<strong>di</strong>catogià nel primo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>Deontologia Me<strong>di</strong>ca, redatto inItalia dall’Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Sassari nellontano 1903 : ….( il me<strong>di</strong>co ) nonintraprenderà alcun atto operativosenza aver prima ottenuto ilconsenso dell’ammalato o dellepersone dalle quali questo <strong>di</strong>pende…..Non credo necessiti <strong>di</strong> ulterioricommenti.Il <strong>di</strong>ritto del paziente a non esseresottoposto ad alcun trattamentosanitario senza il proprio consensoè sancito dalla Costituzione.Riba<strong>di</strong>to in molteplici sentenze<strong>di</strong> vario grado, è contenuto anchenel Co<strong>di</strong>ce Penale quale <strong>di</strong>ritto all’inviolabilitàdella propria personafisica. Così come per ilTestamento Biologico, anche tale<strong>di</strong>ritto sarebbe già riportatonella ben nota Convenzione <strong>di</strong>Oviedo. Che però, sebbene ratificatadal nostro Paese nel 2001,allapari della già citata normativasulla donazione <strong>di</strong> organi, non èancora applicabile per la mancataapprovazione dei decreti attuativi.In conclusione si puòtranquillamente affermare cheoggi il <strong>di</strong>ritto vigente obbliga ilme<strong>di</strong>co a non intraprendere o asospendere trattamenti sanitarinon accettati dal paziente.Eutanasia. Attualmente è espressamentevietata dallaDeontologia Me<strong>di</strong>ca. Mentre ilDiritto vigente non la contemplaneanche quale fattispecie <strong>di</strong> reato.Pertanto si assimila all’omici<strong>di</strong>odel consenziente o all’aiuto alsuici<strong>di</strong>o.Deve essere però chiaro chequando si parla <strong>di</strong> eutanasia si intendeun trattamento me<strong>di</strong>cocondotto,con il consenso del paziente,allo scopo <strong>di</strong>retto,precisoe rapido <strong>di</strong> provocare la morte delpaziente attraverso l’interruzionedell’attività car<strong>di</strong>aca e/o respiratoria,amezzo <strong>di</strong> somministrazione<strong>di</strong> precisi farmaci.Non esiste ne giuri<strong>di</strong>camente nedeontologicamente una fattispecie<strong>di</strong> eutanasia che preveda ilL’ eutanasiaclandestina èpresente nelnostro Paesema si praticaprevalentementea domicilionon intraprendere od il sospendereun trattamento sanitario ( lacosiddetta eutanasia passiva oper omissione ). Diversamente siandrebbe a negare il concettostesso <strong>di</strong> autonomia della personae <strong>di</strong>ritto all’autodeterminazione.Sarebbe auspicabile che l’eutanasianon fosse più considerataun tabù <strong>di</strong> cui non sia neppureproponibile parlare. Legislazioni<strong>di</strong> altri paesi occidentali hannoinfatti previsto la pratica dell’eutanasiain situazioni ben limitateed attraverso complesse valutazioni.Come risposta a quei casi<strong>di</strong> patologie terminali che nonostantela migliore palliazione edassistenza ospedaliera e domiciliarecontinuavano a provocarenel paziente uno stato <strong>di</strong> doloretotale. Cioè la somma del dolorefisico unito al dolore per la propriacon<strong>di</strong>zione terminale. Si deveinfatti sottolineare che l’eutanasiaè stata introdotta in paesiche già si erano dotati da decenni<strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> elevata assistenzasanitaria, con particolare riguardoproprio ai problemi del trattamentodel dolore e palliazionedei pazienti terminali. Pertanto èda intendersi non certo come lasbrigativa ed economica soluzionea tale problematica, ma comela sofferta ma adeguata risposta aquella pur sempre presente percentuale<strong>di</strong> pazienti non più rispondentialla terapia.Sarebbe quin<strong>di</strong> auspicabile cheanche nel nostro Paese si introducesseun serio e pacato <strong>di</strong>battito,privato <strong>di</strong> elementi ideologici,sull’argomento.Per quanto riguarda un fenomeno<strong>di</strong> eutanasia clandestina, è daritenersi che possa essere realmentepresente nel nostro Paese.Ma è verosimile che tali pratichesiano condotte principalmentein ambiente domiciliare piuttostoche in quello ospedaliero.Mentre è quasi impossibile chepossano avvenire nelle aree critiche(pronto soccorso,rianimazione,unità<strong>di</strong> cura coronariche ereparti chirurgici) degli ospedali,in ragione della contemporaneapresenza <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong>operatori sanitari.* Memoria dell’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> fronte alleCommissioni riunite Giustizia e AffariSociali della Camera dei Deputati in data14 marzo 2007 in materia <strong>di</strong> tuteladella <strong>di</strong>gnità e della volontà della personaumana nelle patologie incurabili e terminali,anche con riferimento al tema dell’eutanasia.avviso, soverchie. Essendo il testamentosempre mo<strong>di</strong>ficabiledal paziente, i contenuti devonoessere considerati attuali laddoveil paziente non abbia sentito lanecessità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarli. Al contrario<strong>di</strong> quanti considerino questoun limite, è invece da ritenersiconvincimento particolarmentesolido quello che ha resistitoAccanimento terapeutico. E’ untermine che crea molta confusione,un ossimoro che non trovacorrispondente nella letteraturabioetica internazionale, usato infattiesclusivamente nei paesineolatini. E’ impossibile determinarecon un criterio oggettivo cosapossa essere definito accanimentoterapeutico. Datosi che lasoggettività è preponderante inun tale esercizio.Spesso,parlando <strong>di</strong> accanimento