24 .IL MITODELLA FAMIGLIANATURALE...ORGOGLIOLAICO A PIAZZANAVONALA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE:ALLA RADICE DI UN OSSIMOROROBERTO BIN*“Stu<strong>di</strong>um Iuris”, n.10 del 20001.Le scale<strong>di</strong> EscherÈ noto che l'art. 29 Cost. rappresentauno dei sommi esempi <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione linguistica nellascrittura della costituzione. "LaRepubblica riconosce i <strong>di</strong>rittidella <strong>famiglia</strong> come società naturalefondata sul matrimonio"è una proposizione impossibile,una specie <strong>di</strong> equivalente legislativodelle scale <strong>di</strong> Escher.Verrebbe da <strong>di</strong>re che ha un senso,ma non un significato: ossiamuove reazioni emotive abbastanzaprecise sul piano ideologico,ma non si traduce in regolegiuri<strong>di</strong>che che possano basareun ragionamento argomentativoserrato.L’idea <strong>di</strong> una "società naturale"porta con evidenza a postularel’esistenza <strong>di</strong> un qualcosa cheprecede il <strong>di</strong>ritto e lo Stato. Concoerenza l’art. 29 affermerebbeperciò che la Repubblica "riconosce"i <strong>di</strong>ritti della <strong>famiglia</strong>, comea voler <strong>di</strong>re che questi preesistonoall’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>corepubblicano, perché derivanodalla "natura delle cose" enon dal <strong>di</strong>ritto stesso. È l’anticapretesa giusnaturalistica, riscopertae riproposta dalla partecattolica dei costituenti e degliinterpreti della costituzione. Èuna pretesa mai sopita.Introducendo <strong>di</strong> recente il convegnonazionale dei giuristi cattolicidel 1997 - che pure aveval’inquietante titolo "Quale <strong>famiglia</strong>?"- Giuseppe Dalla Torreesor<strong>di</strong>sce proprio così: la costituzioneconcepisce la <strong>famiglia</strong>"come formazione sociale funzionaleallo svolgimento dellapersona, precedente allo Stato eche questo non può che riconoscere".Se la locuzione "società naturale"ha un qualche significato peril <strong>di</strong>ritto, non credo che possaaverne uno <strong>di</strong>verso da questo.Ma se questo è il significato, siapre un vasto panorama <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zionipratiche ed ermeneutiche.2. Esiste unconcetto"naturale"<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>?Prima contrad<strong>di</strong>zione: esiste unconcetto "naturale" <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>?Questo è il punto su cui hannomaggiormente insistito i critici<strong>di</strong> questa concezione. Si sa, tuttigli stu<strong>di</strong> storici, antropologici,sociologici, economici ecc. ciconfermano che la <strong>famiglia</strong> eun’istituzione estremamentemutevole, per <strong>di</strong>mensione, organizzazione,funzione. Non occorreneppure analizzarla construmenti sofisticati, perché appartienealla stessa nostra esperienza<strong>di</strong>retta l’incre<strong>di</strong>bile mutazioneche la <strong>famiglia</strong> italianaha subito nel corso <strong>di</strong> una o duegenerazioni. Oltre i confini geograficie storici della nostraesperienza <strong>di</strong>retta, poi, qualsiasiunità del concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>si perde. E allora, cosa connotaquesta "società naturale"? Miposso immaginare due tipi risposta,una in chiave psicologica,l’altra in chiave culturale.La prima potrebbe portarci a <strong>di</strong>reche la "<strong>famiglia</strong>", qualsiasi nesia l’estensione, l’organizzazioneo la funzione, è comunque"naturale" nel senso che appartieneai bisogni umani fondamentali,imprescin<strong>di</strong>bili, legatialla socialità dell’uomo, alla suariproduzione, alla sua affettività,al suo bisogno <strong>di</strong> riservatezza.La <strong>famiglia</strong>, insomma, denoterebbequel primo e in<strong>di</strong>spensabileesempio <strong>di</strong> "formazionesociale" <strong>di</strong> cui l’art. 2 Cost. garantiscee, ancora una volta, "riconosce"l’esistenza (non a caso,essendo l’art. 2 l’altra clausola"giusnaturalistica" della costituzione),.Ma se così fosse, dovremmo ritenereche l’art. 29 ci rimandaad un concetto estremamenteampio, destrutturato, <strong>di</strong> ‘<strong>famiglia</strong>’.Se ad essa si in<strong>di</strong>rizza un bisogno"naturale" della persona,la ‘<strong>famiglia</strong>’ allora può assumeretante forme organizzativequante sono i mo<strong>di</strong> in cui ognunorealizza la propria personalità.L’art. 29 verrebbe perciò adessere letto come una garanzia<strong>di</strong> autonomia, <strong>di</strong> "autogoverno",ad un livello sociale minimo,<strong>di</strong> cui ognuno è padrone <strong>di</strong>in<strong>di</strong>viduare la fisionomia senzaingerenze dell’apparato pubblico:sarebbe una garanzia dall’estensioneassai simile a quellaapprestata dall’art. 8 della CE-DU ("Toute personne a droit aurespect de sa vie privée et familiale").È chiaro che allora, peresempio, non vi sarebbe modo<strong>di</strong> negare la perfetta (nel senso<strong>di</strong> eguale) legittimità anche della<strong>famiglia</strong> omosessuale, cosìcome <strong>di</strong> ogni altra formazionefamiliare "anomala". Anzi, proprioper l’elementare rispetto <strong>di</strong>questa sfera <strong>di</strong> intimità socialeche è la <strong>famiglia</strong>, nessuno –esterno a quel nucleo - dovrebbepoter esprimere giu<strong>di</strong>zi suicomportamenti che in essa sitengono e tanto meno farne derivareconseguenze giuri<strong>di</strong>che.Il fatto che, per esempio, nella<strong>famiglia</strong> omosessuale non vi siaLA RIVOLUZIONEDELL’INTIMITÀ/1:LA VITTORIA DELDIVORZIOIl primo ottobre 1965 il deputatosocialista Loris Fortuna presentavaalla Camera un progetto <strong>di</strong> leggeper il <strong>di</strong>vorzio. Quel progetto sarebberimasto tale se intorno ad essonon fosse stata organizzata per impulsodei ra<strong>di</strong>cali una campagnache nel giro <strong>di</strong> un quinquennio trasformòuna posizione ideale inconquista politica ed in legge delloStato. La maggior parte del mondolaico e <strong>di</strong> sinistra giu<strong>di</strong>cava il paese"non maturo" per una tale riforma,del resto ferocemente avversatadalle forze clericali e conservatrici.All'inizio del 1966, grazie anche alsostegno <strong>di</strong> una campagna <strong>di</strong>stampa del settimanale popolare"ABC" si costituiva la Lega Italianaper il <strong>di</strong>vorzio (LID).Per la prima volta nella storia repubblicana i ra<strong>di</strong>cali davano vita ad un movimento costituito dapolitici provenienti da <strong>di</strong>versi orizzonti partitici e da "gente comune", in grado <strong>di</strong> esercitare unacrescente influenza sulla pubblica opinione e sullo stesso "Palazzo". Infine con l'azione nonviolentaculminante nello sciopero della fame ad oltranza <strong>di</strong> Marco Pannella e <strong>di</strong> RobertoCicciomessere che dal 10 novembre 1969 si protrasse fino alla messa in <strong>di</strong>scussione alla Cameradel progetto <strong>di</strong> legge, infine approvato il 29 <strong>di</strong>cembre.Dopo quattro anni il referendum del 12 maggio 1974, promosso dai clericali, sanciva clamorosamentecon il voto popolare la sconfitta dello schieramento clerico-conservatore ridotto a rappresentaresolo il 41% della popolazione.lo "scopo riproduttivo" – a parteil fatto che ormai è solamenteun problema tecnologico osemmai, se passano oscure leggi,un limite giuri<strong>di</strong>co, quin<strong>di</strong>convenzionale – non può certoincidere sulla garanzia riconosciutaad essa: nessuno dubitache anche le famiglie "normali"che, per scelta o meno, sianosenza figli sono ciò nonostante,almeno sotto un profilo giuri<strong>di</strong>co(<strong>di</strong>versamente da quello acustico),perfettamente "famiglie".Anzi, si potrebbe ragionare proprioall’incontrario: tanto più siritenesse che non solo la "<strong>famiglia</strong>",ma proprio la <strong>famiglia</strong> riproduttiva,è un bisogno "naturale"della persona, tanto più sidovrebbe concludere che sia il"riconoscimento" del nucleo familiare,sia il <strong>di</strong>ritto alla procreazioneassistita devono essere assicuratia tutti, come "<strong>di</strong>ritto inviolabiledell’uomo" alla realizzazionedella propria personalità(ancora l’art. 2 Cost.).3. "Natura"e tra<strong>di</strong>zioneÈ evidente la contrad<strong>di</strong>zionepratica tra questa conclusione ele premesse ideologiche <strong>di</strong> chiLa “<strong>famiglia</strong>”,qualsiasine sial’estensione,l’organizzazioneo la funzione,è comunque"naturale”muove da una lettura "naturalistica"dell’art. 29. Dal suo punto<strong>di</strong> vista, sono conclusioni deltutto inaccettabili, che lo spingonoa praticare l’altra strada,quella che ho definito della rispostaculturale. È una rispostache sfrutta varianti tipiche delloschema classico <strong>di</strong> pensiero giusnaturalistico,che si basano suargomenti come la "normalità"dei casi o la tra<strong>di</strong>zione culturale.La variante della "normalità" èdavvero debole. Certo, nella"normalità" dei casi, per nostrastessa esperienza, quando siparla <strong>di</strong> "<strong>famiglia</strong>" si pensa aqualcosa che non c’entra affattocon la coppia omosessuale ocon altre combinazioni <strong>di</strong> vita.Ma sarebbe un argomentospen<strong>di</strong>bile, questo? Assai poco,perché se è sul costume socialeche si deve basare la nozione <strong>di</strong>"<strong>famiglia</strong>", sul "me<strong>di</strong>o sentire",allora perde <strong>di</strong> qualsiasi prescrittivitàil concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>"naturale". La <strong>famiglia</strong> nonpreesiste affatto allo Stato, perchési evolve (come <strong>di</strong> fatto sievolve) con la stessa rapi<strong>di</strong>tà deicostumi sociali e delle leggi cheli governano. Spetta al corporappresentativo, al Parlamento,al legislatore (a chi altro se no, inuna democrazia rappresentativa?)interpretare l’evoluzionesociale, e quin<strong>di</strong> l’art. 29 andrebbeletto come se fosse scritto"la <strong>famiglia</strong> è una formazionesociale definita dal legislatore":sarebbe la fine <strong>di</strong> qualsiasi tentativo<strong>di</strong> uso forte, prescrittivo,costituzionale (nel senso <strong>di</strong> sovrappostoalla legge) della <strong>famiglia</strong>.I "<strong>di</strong>ritti" della <strong>famiglia</strong> nonpreesisterebbero più alla legge,
.IL MITODELLA NATURALE... FAMIGLIAORGOGLIOLAICO A PIAZZA25NAVONAma sarebbe la legge a crearli.Non resta dunque che appellarsialla tra<strong>di</strong>zione culturale, aquel concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> che cideriva dal passato, <strong>di</strong> cui è intrisala nostra cultura, a cui certonon sono affatto estranei i valoridella religione cattolica. È la<strong>famiglia</strong> che si basa sul matrimonio,come patto in<strong>di</strong>ssolubiletra persone <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso eteso, come suo elemento costitutivoalmeno tendenziale, allariproduzione. In una parola, la<strong>famiglia</strong> legittima. È talmentecompenetrato nella nostra culturaquesto concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>che il nostro stesso co<strong>di</strong>ce civilenon sente neppure il bisogno <strong>di</strong>definirla: intesta alla <strong>famiglia</strong> illibro primo, la richiama perun’infinità <strong>di</strong> cose (il domiciliodel minore, la determinazionedell’assegno alimentare, i doveridei coniugi e la loro residenza,ecc.), ma non <strong>di</strong>ce mai che cosasia; il Capo VI s’intitola "Del regimepatrimoniale della <strong>famiglia</strong>",ma esor<strong>di</strong>sce identificandoil patrimonio familiare con ilregime patrimoniale tra i coniugi;e quando <strong>di</strong>sciplina il matrimonio,in nessun punto prescriveesplicitamente che i coniugidebbano essere <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso.Lo dà per scontato.Nulla <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>to: agli inizi del secolo,su pressione dei movimentifemministi, si "scoprì"che nessuna norma dell’or<strong>di</strong>namentocompletava il sesso (maschile)come presupposto dell’elettoratoattivo e passivo: eraun dato appartenente alla "naturadelle cose", così come lo èl’eterosessualità della <strong>famiglia</strong>.Fu una famosa sentenza <strong>di</strong>Mortara, del 1906, a sfatare questa"ovvietà" ragionando in termini<strong>di</strong> rigore giuri<strong>di</strong>co: ma nonbastò a cambiare la forza dellatra<strong>di</strong>zione culturale che ritenevale donne quantomeno "inadatte"al voto. Tra<strong>di</strong>zioni culturali,appunto.4. "Natura"e <strong>di</strong>rittoNon mi sembra utile contestarequesta impostazione sul pianodei valori, in termini <strong>di</strong> contrapposizionetra modelli ideali <strong>di</strong>organizzazione umana e sociale.Né mi sembra decisivo segnalarealcune <strong>di</strong>fficoltà "periferiche"che la tra<strong>di</strong>zione culturalepuò incontrare, per esempio,<strong>di</strong> fronte alla rottura del dogmadell’in<strong>di</strong>ssolubilità del vincolomatrimoniale o ad altri profiliattinenti, tutto sommato, adaspetti contingenti della legislazionepositiva. Vi sono aporieben più fondamentali che questaconcezione deve affrontare.Pre<strong>di</strong>care della <strong>famiglia</strong> che essaè una società "naturale" e, adun tempo, fondata sul "matrimonio"è pre<strong>di</strong>care attributi traloro incompatibili, dato che ilmatrimonio è un istituto giuri<strong>di</strong>coche non appartiene affattoalle forme "naturali" dell’organizzazionesociale, ma a quelleLA RIVOLUZIONEDELL’INTIMITA’/2:IL DIRITTO ALLALIBERASESSUALITÀGià a metà degli anni sessanta anchele questioni della vita personalee della sessualità erano oggetto <strong>di</strong><strong>di</strong>scussione e <strong>di</strong> iniziativa ra<strong>di</strong>cale."In Italia - affermava una relazionedel congresso PR del 1967 - la tra<strong>di</strong>zionalelegislazione basata sui concetti<strong>di</strong> onore e <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> in<strong>di</strong>ssolubile,l'assenza <strong>di</strong> una politica demografica,la mancanza <strong>di</strong> un'informazionesessuale, l'attivo e quoti<strong>di</strong>anoavvelenamento dello svilupponaturale dei bambini, la persecuzionedei rapporti amorosi chenon abbiano ricevuto la sanzione<strong>di</strong> un'autorità, sono tutti fenomeniche rivelano il carattere non solo in<strong>di</strong>viduale,ma sociale del problemasessuale". Nel 1967 insieme conl'AIED si tiene un <strong>di</strong>battito suSessuofobia e clericalismo e, l'anno successivo, viene organizzato il convegno Repressione sessualee oppressione sociale.La tematica della liberazione sessuale trova un momento <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong> applicazionenell'azione in <strong>di</strong>fesa dei <strong>di</strong>ritti degli omosessuali. Nella primavera del 1971 comincia ad aggregarsi,per iniziativa <strong>di</strong> Angelo Pezzana, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano(FUORI) che già nella sigla intende manifestare la volontà <strong>di</strong> questa minoranza <strong>di</strong> "reagire allostato <strong>di</strong> emarginazione e <strong>di</strong> uscire fuori dal ghetto della paura e della infelicità socialmente imposta".Il FUORI suggella al congresso del novembre 1974 il rapporto con il PR con un patto federativo.Nel 1976, nelle liste elettorali ra<strong>di</strong>cali, per la prima volta nella storia italiana, gli omosessualisono presenti come tali a testimoniare l'assunzione della <strong>di</strong>fesa dei loro <strong>di</strong>ritti da parte ra<strong>di</strong>cale.convenzionali, determinate dalleregole contingenti poste dallalegislazione vigente. Non è affatto"naturale" che la gente sisposi, anche se la maggioranzalo fa (anzi, alcuni lo fanno piùvolte): è una libera scelta da cuiderivano specifiche conseguenzegiuri<strong>di</strong>che.Questo, d’altra parte, è l’insegnamentodella Corte costituzionalea proposito della c.d."<strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> fatto". La Corte hainfatti sistematicamente rigettatotutti i tentativi <strong>di</strong> estenderealla <strong>famiglia</strong> non matrimonialei rapporti giuri<strong>di</strong>ci che le leggicivili prevedono per la <strong>famiglia</strong>"legittima". Anche quando si sarebbetrattato <strong>di</strong> estendere alpartner economicamente piùdebole qualche garanzia che lalegge gli assicurerebbe nell’àmbitodel regime matrimoniale, laCorte ha ritenuto <strong>di</strong> non poterlofare per una ragione precisa:il matrimonio è un istituto giuri<strong>di</strong>coche prevede, per i contraenti,un preciso sistema <strong>di</strong> obblighie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reciproci; masiccome il matrimonio è unascelta volontaria, sarebbe illegittimo,perché lesivo della libertàin<strong>di</strong>viduale, estendere ancheuno solo <strong>di</strong> quei rapporti a chi,per sua scelta, ha deciso <strong>di</strong> convivere,anziché contrarre matrimonio.Il matrimonio è unascelta, una scelta da cui derivanole conseguenze giuri<strong>di</strong>chepreviste dall’or<strong>di</strong>namento: nonsi può volere il matrimonio senzaquelle conseguenze, né sipossono volere quelle conseguenzesenza il matrimonio.Qualcosa, come si vede, nonfunziona. Come può essere cheuna "società naturale", preesistenteal <strong>di</strong>ritto, sia da questo riconosciutasolo quando assumeprecise connotazioni formali,determinate dal <strong>di</strong>ritto stesso:mentre, se la stessa identica società,proprio perché costituitanelle forme <strong>di</strong> "<strong>famiglia</strong> naturale",anziché legale, viene ad essereesclusa dall’interesse dell’or<strong>di</strong>namentogiuri<strong>di</strong>co? Il problemasi complica se esten<strong>di</strong>amolo sguardo al trattamentodei figli.Sempre la giurisprudenza dellaCorte costituzionale ha <strong>di</strong>stintonettamente le relazioni "orizzontali"che intercorrono traipartner da quelle "verticali" cheintercorrono tra essi e gli eventualifigli. Mentre le prime, comesi è detto, sono ispirate al principiodella libertà delle scelte in<strong>di</strong>viduali,le seconde sono inveceimprontate dal principio <strong>di</strong>ametralmenteopposto. Quale siail regime giuri<strong>di</strong>co scelto dai genitoriper i loro rapporti nonpuò avere influenze per i figli,che a quella scelta certo nonhanno preso parte. Per cui, i doveridei genitori nei confrontidei figli non cambiano in ragionedella <strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca deiloro rapporti: che siano o menosposati è una questione per loro"trasparente".Così stando le cose, ne dobbiamoricavare una conclusioneprecisa: il matrimonio è un attovolontario che non serve a costituirela "società naturale", maa scegliere un determinato regimegiuri<strong>di</strong>co; mentre la "societànaturale", anche se non fondatasul matrimonio, ha comunqueimportanti riflessi giuri<strong>di</strong>ciquando c’è <strong>di</strong> mezzo la filiazione,che è indubbiamente unadelle conseguenze più "naturali"(e però non sempre volontaria)<strong>di</strong> quella "società". E allora?5. "Natura"e libertà <strong>di</strong> sceltaAllora le contrad<strong>di</strong>zioni logichee pratiche non sono finite.Partiamo dal punto appena affrontatoe poniamoci un problemaoggi assai attuale: sino ache punto è legittimo, alla lucedei princìpi fissati dalla giurisprudenzacostituzionale,escludere la <strong>famiglia</strong> omosessualedal riconoscimento giuri<strong>di</strong>co?Se l’assunzione dei <strong>di</strong>rittie dei doveri reciproci connaturatiin<strong>di</strong>ssolubilmente ed esclusivamenteall’istituto del matrimonioè un fatto <strong>di</strong> libera scelta,perché da questa scelta sonoesclusi i partner omosessuali?L’interrogativo si fa tanto piùgrave quanto più insistiamo sull’attributodella "naturalità" della<strong>famiglia</strong>, come bisogno ra<strong>di</strong>catonella realizzazione dellapropriapersonalità.L’omosessualità non è una scelta(qualcuno sostiene anzi chesia una malattia!), ma è qualcosache deriva dalla situazione"naturale" della persona.Costruire una struttura <strong>di</strong> relazionisociali adeguata alla propria"natura" è una componenteessenziale dell’affermazionedella propria personalità. In unasua storica sentenza la Corte costituzionale,parlando del transessualismoe del mutamentoanagrafico del sesso, ebbe a <strong>di</strong>reche la realizzazione della propriaidentità sessuale è un elementofondamentale dell’affermazionedella personalità e dell’equilibriopsico-fisico dellapersona, e che all’identità sessualesono indubbiamente legateanche alcune con<strong>di</strong>zioniche attengono alla socialità,cioè ad un sufficiente <strong>di</strong>spiegarsidelle relazioni sociali.Escludere la "<strong>famiglia</strong>" omosessualedal riconoscimento legalesignifica dunque negare ai suoicomponenti la possibilità <strong>di</strong> goderedel regime giuri<strong>di</strong>co tipicodella <strong>famiglia</strong>: regime giuri<strong>di</strong>coche qualche pregio assiologicoSe è sul costumesociale chesi deve basarela nozione <strong>di</strong>"<strong>famiglia</strong>", sul"me<strong>di</strong>o sentire",alloraperde <strong>di</strong> qualsiasiprescrittivitàil concetto<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>“naturale”deve pur avere e, sotto il profilodei <strong>di</strong>ritti, indubbiamente ha intermini <strong>di</strong> obblighi <strong>di</strong> solidarietàreciproca, <strong>di</strong> garanzia economica,<strong>di</strong> privilegi nella successioneecc. Il valore assiologico, chespiega il favor costituzionale peril matrimonio, si spiega a suavolta con i vantaggi, per la realizzazionedella persona umana,della stabilità del quadro dellerelazioni sociali, affettive e economicheche si connette al regimegiuri<strong>di</strong>co della <strong>famiglia</strong>. Sequesto regime è garantito soloalla <strong>famiglia</strong> matrimoniale, perchésposandosi i coniugi lo hannoliberamente scelto, come sipuò giustificare che esso sia negatoa quelle formazioni familiaria cui è comunque preclusaquesta scelta? A causa della "natura"della loro identità sessuale,certo non liberamente scelta?Significa assumere l’omosessualitàcome premessa <strong>di</strong> ungiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> valore negativo sullapersona, mentre, semmai, dovrebbeessere la premessa per laristrutturazione <strong>di</strong> alcuni trattidella nostra legislazione in no-