QUALITÀ EQUITÀ E SICUREZZA IN RSA
e sicurezza in RSA - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
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PARTE I - L’assistenza residenziale per gli anziani: aspetti generali<br />
apposito corso formativo e aver superato l’esame di idoneità, supportano la fase di compilazione<br />
delle liste di veri ca durante il processo di autovalutazione.<br />
Sono identicati invece come valutatori le gure che, dopo aver frequentato apposito corso<br />
formativo e aver superato l’esame di idoneità, possono far parte del Gruppo Tecnico Multiprofessionale<br />
dell’ARSS, organo chiamato ad effettuare le visite di verica presso le strutture per il<br />
rilascio dell’Accreditamento Istituzionale. Facilitatori e valutatori, inseriti in apposito albo regionale,<br />
sono tenuti a sottoscrivere un codice deontologico (Allegato 2 alla DGR 50/2004).<br />
Con le DGR 2473 e DGR 3855, sono stati approvati gli standard, cioè i requisiti, relativi<br />
all’Autorizzazione all’esercizio e all’Accreditamento Istituzionale.<br />
Oggetto di una richiesta di Autorizzazione all’esercizio e di Accreditamento Istituzionale è il servizio<br />
che viene erogato e la capienza del servizio stesso: nel caso delle strutture residenziali per anziani,<br />
viene autorizzato e accreditato il numero di PL. Con la cosiddetta “classicazione” delle “unità di<br />
offerta” vengono delineate tutte le diverse tipologie di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali<br />
presenti nella Regione e per ciascuna si individuano, oltre ai codici identicativi, i soggetti preposti<br />
al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione all’esercizio e di Accreditamento Istituzionale.<br />
Nessuna distinzione viene fatta sulla personalità giuridica del gestore del servizio: ciò che guida la<br />
classicazione (e tutta la normativa) è il tipo di servizio che viene erogato.<br />
Per quanto concerne le strutture residenziali per anziani, la classicazione prevedeva, nella sua<br />
versione del 2004, la distinzione in “Casa di Riposo per persone anziane autosufcienti” e “Casa di<br />
Riposo per persone anziane non autosufcienti”. La sperimentazione iniziata nel 2005 e conclusasi<br />
con l’approvazione della DGR 84/2007, ha portato alla denizione di un’unica unità di offerta<br />
“Centro di Servizi per persone anziane non autosufcienti” (al posto di “Casa di Riposo<br />
per persone anziane non autosufcienti”) de nito, nella DGR 84/2007, come “presidio che offre<br />
a persone non autosufcienti, di norma anziani, con esiti di patologie sici, psichici, sensoriali e<br />
misti, non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e<br />
alberghiera organizzate in base alla specica unità di offerta”. L’utenza è quindi di “persone di norma<br />
anziane in condizione di non autosufcienza secondo lo specico bisogno assistenziale”. La struttura<br />
deve avere un massimo di 120 PL, organizzati in nuclei con un massimo di 30.<br />
La norma distingue tra “Centro di Servizi per persone anziane non autosufcienti con ridotto o<br />
minimo bisogno assistenziale” e “Centro di Servizi per persone anziane non autosufcienti con<br />
maggior bisogno assistenziale”. Quest’ultima denizione corrisponde a quella che, con la precedente<br />
normativa, era la Residenza Sanitaria Assistenziale <strong>RSA</strong>.<br />
Il processo di Accreditamento Istituzionale non si esaurisce con il “provvedimento di accreditamento”<br />
o con il “provvedimento di diniego” ma continua con il monitoraggio, da parte dell’ARSS (su<br />
segnalazione) del mantenimento dei requisiti di accreditamento. Avendo carattere facoltativo,<br />
la domanda di Accreditamento Istituzionale è sottoposta ad un onere, determinato dalla Giunta<br />
Regionale in ragione della tipologia e della complessità della struttura interessata (Art. 19, comma 4<br />
della LR 22/2002). Per l’unità di offerta “Centro di Servizi per persone anziane non autosufcienti”,<br />
l’onere vigente è pari a Euro 2.410,00.<br />
I requisiti sono classicati in diverse categorie:<br />
1. Generali, cioè validi per ogni unità di offerta<br />
2. Speci ci per area, nel nostro caso persone anziane<br />
3. Specici per unità di offerta, nel nostro caso “Centro di servizi per persone anziane non<br />
autosufcienti”<br />
4. Specici per tipologia di ospite non autosufcienti “Centro di servizi per persone anziane<br />
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