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QUALITÀ EQUITÀ E SICUREZZA IN RSA

e sicurezza in RSA - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

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QUALITÁ, EQUITÁ E <strong>SICUREZZA</strong> <strong>IN</strong> <strong>RSA</strong> - REGIONE TOSCANA<br />

L’ASSISTENZA RESIDENZIALE PER GLI ANZIANI <strong>IN</strong> ITALIA<br />

NORMATIVA<br />

Le basi normative nazionali riferite alla prestazioni residenziali per anziani sono relativamente<br />

modeste. Sinteticamente possono essere richiamati i seguenti atti:<br />

L. 11 marzo 1988, n. 67 – Art. 20 (Legge nanziaria 1988).<br />

32<br />

La Legge autorizzava “l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione<br />

edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze<br />

per anziani e soggetti non autosuf cienti per l’importo complessivo di lire 30.000 miliardi” e la “realizzazione<br />

di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle<br />

strutture di cui alla lettera e) 36 e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate<br />

all’ambiente secondo standard che saranno emanati a norma dell’Art. 5 della L. 23 dicembre 1978, n. 833,<br />

devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado<br />

di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali,<br />

possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti letto ospedalieri”.<br />

DPCM 22 dicembre 1989 (atto di indirizzo e coordinamento per la realizzazione di strutture<br />

sanitarie residenziali per anziani non autosufcienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali).<br />

In questo Decreto 37 la <strong>RSA</strong> viene denita come “struttura extraospedaliera nalizzata a fornire<br />

accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non<br />

autosuf cienti” e vengono – probabilmente per la prima volta – deniti sia l’organizzazione per<br />

“nuclei”, sia la tipologia e le dimensioni (no a un max di 120 posti, comunque organizzati in nuclei<br />

di 20 ospiti, in zone di alta densità abitativa e urbana), sia gli standard strutturali fondamentali.<br />

Progetto Obiettivo Tutela della Salute degli Anziani, parte del PIANO SANITARIO<br />

NAZIONALE 1994-1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufcia le del 23 luglio 1994).<br />

Un testo di Progetto Obiettivo per gli anziani era stato già licenziato dal Parlamento nel 1992. Nel<br />

DPR in questione, che ne recepisce le linee essenziali, si afferma che “Gli anziani ammalati, compresi<br />

quelli colpiti da cronicità e da non autosufcienza, de vono essere curati senza limiti di durata nelle<br />

sedi più opportune, ricordando che la valorizza zione del domicilio come luogo primario delle cure<br />

costituisce non solo una scelta umana mente signicativa, ma soprattutto una modalità terapeutica<br />

spesso irrinunciabile”. II progetto obiettivo recepisce il concetto secondo cui lo scopo precipuo<br />

dell’assistenza all’anziano è il mantenimento e il recupero dell’autosufcienza, la cui perdita, secondo<br />

la classicazione IDH dell’OMS (1980), è dovuta alla compromissione concomitante di più fattori, quali<br />

il de cit organi co, il disagio psico-affettivo e lo svantaggio so ciale. È pertanto necessario un approccio<br />

globale ed integrato alla persona, che identichi le di verse componenti della compromissione e consenta<br />

la formazione di programmi di intervento individualizzati e continuativi. Integrazione, essibilità<br />

e continuità sono per tanto le caratteristiche qualicanti dei servizi a favore degli anziani.<br />

Gli interventi prioritari da compiere per gli anziani non autosufcienti sono:<br />

-<br />

istituzione delle Unità di Valutazione Geriatriche (UVG) presso le divisioni di Geriatria e, in<br />

36 Si tratta di presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni.<br />

37 Successivamente sostituito dal DPR 14 gennaio 1997.

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