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QUALITÀ EQUITÀ E SICUREZZA IN RSA

e sicurezza in RSA - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

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PARTE I - L’assistenza residenziale per gli anziani: aspetti generali<br />

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fase sperimentale, in alcune AUSL;<br />

attivazione o potenziamento dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in modo da<br />

assistere, entro il 1996, almeno il 2% degli anziani ultra sessantacinquenni non ospitati in <strong>RSA</strong>;<br />

attivazione in via sperimentale, e gradualmente, della ospedalizzazione domiciliare nel 10% dei<br />

casi ospedalizzabili a regime;<br />

attivazione dei Centri diurni di Riabilitazione.<br />

Mentre interventi di carattere generale per gli an ziani ultrasessantacinquenni vengono<br />

considerati i seguenti:<br />

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adozione di misure atte a favorire la per manenza degli anziani in famiglia;<br />

adozione di misure di controllo sulla qualità del la vita degli anziani istituzionalizzati;<br />

nomina di un tutore esterno, a garanzia della gestione dei beni dell’anziano istituzionalizzato;<br />

adozione di sistemi nazionali uniformi per la va lutazione del grado di autosufcienza degli anziani;<br />

attivazione di osservatòri permanenti esterni al Servizio sanitario nazionale sulla qualità<br />

dell’assistenza erogata agli anziani.<br />

Il DPR indica inoltre l’im portanza di alcune aree di intervento:<br />

- formazione degli operatori a vari livelli;<br />

- interventi curativi e riabilitativi domiciliari, in regime di day hospital o presso centri diurni;<br />

- creazione di reti di servizi tra loro fortemente integrati, afferenti al sistema sanitario e a quello<br />

socio-assistenziale.<br />

E fa riferimento ad apposite linee guida emanate dal Ministero della Sanità in agosto 1992 e inviate<br />

alle singole Regioni insieme ad altra documentazione utile a supporto di progetti concreti che le<br />

Regioni stesse dovranno attivare.<br />

33<br />

DPR 14 gennaio 1997 - atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti<br />

strutturali tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie<br />

(emanato sulla base dell’Art.8, comma 4, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).<br />

Tale Decreto classicava tre tipologie di strutture, in base al tipo di prestazioni erogate: a) ricovero<br />

ospedaliero; b) assistenza specialistica (inclusa diagnostica strumentale e di laboratorio); c) assistenza<br />

in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.<br />

In particolare, le <strong>RSA</strong> vengono denite come “presìdi che offrono a soggetti non autosuf cienti,<br />

anziani e non, con esiti di patologie siche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello<br />

medio di assistenza medica infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello “alto” di assistenza<br />

tutelare e alberghiera”. I soggetti candidati all’accoglienza in <strong>RSA</strong> sono dunque quelli che presentano<br />

caratteristiche simili a coloro nei quali risulta appropriata l’assistenza domiciliare (non autosufcienza,<br />

necessità di un livello elevato di tutela e assistenza alberghiera), ma per i quali la domiciliarizzazione<br />

appare impossibile per diversi motivi, soprattutto di carattere sociale.<br />

L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi<br />

sociali).<br />

Con questa Legge la Repubblica italiana assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di<br />

interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità,<br />

non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di<br />

bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difcoltà sociali e<br />

condizioni di non autonomia, in coerenza con gli Artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

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