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QUALITÀ EQUITÀ E SICUREZZA IN RSA

e sicurezza in RSA - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

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QUALITÁ, EQUITÁ E <strong>SICUREZZA</strong> <strong>IN</strong> <strong>RSA</strong> - REGIONE TOSCANA<br />

non autosufcienti a ridotto-minimo bisogno assistenziale” e “Centro di servizi per persone<br />

anziane non autosufcienti con maggior bisogno assistenziale”.<br />

LIGURIA<br />

20<br />

Il primo atto regionale della Liguria 15 risale al 1999 con l’emanazione della LR 20/99 (Art. 11 – 16). A<br />

seguire, con la DGR n. 395/2002, è stato approvato il primo manuale per l’accreditamento, nel corso<br />

negli anni ulteriormente modi cato e integrato con altre norme quali la DGR n. 1575/2003 e la<br />

DGR 1544/2007 (Integrazione all’Allegato 2 D) “ strutture socio sanitarie che erogano prestazioni<br />

in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno” di cui alla DGR 529/2007.<br />

Con questo atto la Giunta Regionale, valutata la situazione procedurale degli accreditamenti in<br />

Liguria, ha riscontrato tra i presidi accreditati tre proli:<br />

- presidi con accreditamento istituzionale e presidi con accreditamento provvisorio in fase di<br />

auto- valutazione, per i quali è in itinere il rilascio dell’accreditamento istituzionale denitivo, ai<br />

sensi della L. 20/99;<br />

- presidi a ciclo diurno: centri per anziani di primo e secondo livello, comunità alloggio e centri<br />

riabilitativi per disabili, nonchè strutture per disabili gravi, con forme di accreditamento provvisorio,<br />

ai sensi dei provvedimenti nazionali e regionali, già collegati con i distretti Socio-sanitari;<br />

- presidi socio-sanitari a carattere protetto (anziani e disabili) con accreditamento provvisorio per<br />

forme di lungo assistenza e mantenimento.<br />

La Regione Liguria ha effettuato la ricognizione delle strutture dell’area socio sanitaria, stabilendo<br />

che le Aziende Sanitarie Locali possono procedere alla stipula di nuovi contratti con le strutture<br />

accreditate.<br />

A seguire sono state pubblicate due deliberazioni di Giunta Regionale: la 1795/2008, “Approvazione<br />

del questionario di valutazione dei requisiti di accreditamento di cui alla DGR 529/2007 per le strutture<br />

residenziali assistenziali (<strong>RSA</strong>) e Residenze Protetta (RP) per anziani”, e la n. 423/2009, “Approvazione<br />

requisiti di accreditamento integrativi a quelli vigenti e modalità di rinnovo e di presentazione delle istanze<br />

per l’accreditamento istituzionale”.<br />

L’accreditamento è obbligatorio solo per le Aziende Pubbliche; per le aziende private<br />

l’accreditamento istituzionale è volontario e, insieme all’autorizzazione, è il requisito per stipulare<br />

contratti con il Servizio Sanitario Nazionale al ne di produrre prestazioni sanitarie.<br />

Per la concessione dell’accreditamento le strutture devono essere in possesso dell’autorizzazione al<br />

funzionamento rilasciata dal Comune ove è ubicato il presidio, rispondere agli obiettivi e agli indirizzi<br />

di programmazione regionale, essere in possesso di ulteriori requisiti di qualicazione e presentare<br />

esito favorevole della verica dell’attività svolta.<br />

Con la LR 20/99 è stata istituita la Commissione tecnica di verica (integrata poi dalla L. 12/2006),<br />

nominata dal Presidente della Giunta Regionale, che valuta i requisiti dei servizi e dei presidi sociali.<br />

Per quanto concerne le strutture residenziali e semi residenziali per anziani quali le <strong>RSA</strong> e le<br />

Residenze Protette, l’Agenzia Sanitaria Regionale, per le competenze ad essa conferite in materia<br />

di accreditamento con la LR 41/2006, ha predisposto uno strumento di valutazione dei requisiti di<br />

accreditamento costituito da un questionario associato a un set di indicatori e ad una guida<br />

per l’uso, con il quale viene effettuata un’analisi delle attività organizzative, di cura e di assistenza alla<br />

persona (compresa l’alimentazione, la socializzazione e l’animazione) nonché degli aspetti strutturali<br />

e impiantistici (compresi l’igiene e la pulizia).<br />

Allo stato attuale, trattandosi sostanzialmente di una normativa assai recente che si è susseguita nel<br />

15 Vedi nota n. 12.

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