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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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assicura che i loro comportamenti siano "trasparenti e corretti" e che la loro gestione sia "sana e prudente"<br />

(artt. 5 e 91, d.lgs., 24 febbraio 1998, n. 58).<br />

La posizione <strong>di</strong> tali soggetti, rispetto all'Autorità <strong>di</strong> vigilanza, si puntualizza in situazioni soggettive<br />

correlate all'esercizio dei poteri <strong>di</strong> vigilanza che si configurano, in linea <strong>di</strong> massima, come "interessi<br />

legittimi".<br />

Viceversa, sui risparmiatori l'Autorità <strong>di</strong> vigilanza non esercita alcun "potere", trattandosi <strong>di</strong> soggetti che<br />

tale Autorità è invece tenuta a tutelare (artt. 5 e 91, d.lgs. 58/98). La posizione dei risparmiatori nei<br />

confronti dell'Autorità <strong>di</strong> vigilanza assume conseguentemente la consistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto soggettivo;<br />

<strong>di</strong>ritto che, non essendo collegato ad alcuna relazione <strong>di</strong> potere con la pubblica amministrazione, in caso<br />

<strong>di</strong> violazione, deve essere tutelato innanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario. Tanto più quando, come nel caso <strong>di</strong> specie,<br />

l'azione proposta trovi il suo fondamento all'esercizio <strong>di</strong> un "comportamento" illecito della pubblica<br />

amministrazione e sia <strong>di</strong>retta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.<br />

Né, del resto, ad avviso delle Sezioni unite, l’abolizione del riferimento della lettera e) dell’art. 33 alle<br />

“controversie meramente risarcitorie” può comportare alcun cambiamento.<br />

La caducazione <strong>di</strong> tale limite, infatti, non comporta certo che ora suddette controversie rientrino<br />

nell’ambito della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> ma rappresenta l’abolizione <strong>di</strong> un<br />

confine inutile ora che non vi è più un’attribuzione generalizzata a quest’ultimo giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> una<br />

indeterminata serie <strong>di</strong> controversie in materia <strong>di</strong> pubblici servizi.<br />

Avendo, infatti, la Corte Costituzionale ristretto le maglie della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del G.A. a quelle<br />

ipotesi in cui la pubblica amministrazione agisca in veste autoritativa è evidente che l’in<strong>di</strong>cazione del limite<br />

delle controversie meramente risarcitorie è totalmente superflua. In esse, infatti, non può mai essere<br />

coinvolta l’amministrazione come autorità e, conseguentemente, la giuris<strong>di</strong>zione non può che essere<br />

affidata al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario.<br />

Ciò avviene a maggior ragione nelle controversie ove “il risarcimento del danno rappresenta non uno<br />

strumento <strong>di</strong> tutela ulteriore rispetto a quello demolitorio e/o conformativo del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> ma<br />

costituisce l’unico mezzo <strong>di</strong> tutela che l’or<strong>di</strong>namento offre a soggetti rimasti danneggiati per colpa del<br />

titolare del servizio in occasione dell’esercizio dei poteri e dello svolgimento dell’attività in cui il pubblico<br />

servizio si risolve”.<br />

6.4. Danno da occupazioni.<br />

Un delicato problema <strong>di</strong> riparto si è posto ancora per le domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni da<br />

c.d. occupazione.<br />

Il problema ha assunto caratteri <strong>di</strong> particolare <strong>di</strong>fficoltà in considerazione della necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra<br />

le <strong>di</strong>fferenti forme <strong>di</strong> occupazione (appropriativa, usurpativa, usurpativa c.d. spuria; per l’esame degli<br />

istituti si rinvia al Capitolo …, par. …).<br />

Anche al riguardo, è opportuno articolare l’analisi ricostruendo il <strong>di</strong>battito svoltosi prima e dopo la<br />

sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.<br />

Nella fase precedente, il problema <strong>di</strong> riparto si è posto con l’entrata in vigore dell’art. 34, d. lgs. n.<br />

80/1998, che nella originaria formulazione devolveva alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del G.A. “le controversie<br />

aventi ad oggetto gli atti, i provve<strong>di</strong>menti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti<br />

alle stesse equiparati in materia urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia”.<br />

Dopo non poche oscillazioni interpretative, le Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione, con ord. 25 maggio 2000, n. 43,<br />

sul presupposto della riconducibilità delle controversie in tema <strong>di</strong> occupazione appropriativa nell’alveo <strong>di</strong><br />

efficacia dell’art. 34, d.l.gs. n. 80/98, hanno tacciato la stessa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> contrasto con l’art. 76 Cost.<br />

per eccesso <strong>di</strong> delega nella parte in cui devolve al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> le controversie relative a <strong>di</strong>ritti<br />

soggettivi connessi a comportamenti materiali dell’amministrazione in procedure espropriative: ad avviso<br />

della Suprema corte nella legge delegata mancherebbe ogni accenno ai <strong>di</strong>ritti scaturenti da comportamenti<br />

dell’amministrazione 13.<br />

13 In Foro it., 2000, I, 2143, con osservazioni <strong>di</strong> G. DE MARZO, Le procedure espropriative e la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> nella<br />

materia urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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1. Il <strong>di</strong>battito ante<br />

Corte cost. n.<br />

204/2004

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