31.05.2013 Views

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Si tratta <strong>di</strong> verificare, a <strong>di</strong>sciplina vigente, come e con quali meccanismi processuali il <strong>di</strong>spiegarsi del<br />

suddetto principio <strong>di</strong> conservazione può essere assicurato.<br />

In particolare ci si domanda se i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito possano <strong>di</strong>sporre la translatio.<br />

Anche alla stregua della sola sentenza della Consulta, dovrebbe comunque ritenersi consentito in sede <strong>di</strong><br />

declinatoria <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.<br />

Si tratta <strong>di</strong> verificare se tale salvezza possa essere <strong>di</strong>sposta dallo stesso giu<strong>di</strong>ce che declina la giuris<strong>di</strong>zione o<br />

se, invece, trattandosi <strong>di</strong> profili valutativi ormai rientranti nella cognizione del giu<strong>di</strong>ce ad quem, spetti a<br />

quest’ultimo fare applicazione del principio <strong>di</strong> salvezza degli effetti.<br />

Al giu<strong>di</strong>ce che declina la giuris<strong>di</strong>zione spetta comunque il compito <strong>di</strong> fissare un termine entro cui le parti<br />

devono attendere alla riassunzione perché possano fruire della conservazione degli effetti.<br />

A chi spetta <strong>di</strong>sporre la salvezza degli effetti? (titoletto)<br />

La giurisprudenza ha avuto a più riprese <strong>di</strong> occuparsi dei segnalati problemi interpretativi.<br />

In tema è <strong>di</strong> intervenuto Cons. St., sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059, secondo cui il giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong><br />

che declina la giuris<strong>di</strong>zione deve in primo luogo rimettere le parti davanti al Giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario affinché <strong>di</strong>a<br />

luogo al processo <strong>di</strong> merito: tale rimessione, invero, da un lato, evita “l'inaccettabile conseguenza <strong>di</strong> un<br />

processo, che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce<br />

a<strong>di</strong>to senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa” (Cass. sez. un. n. 4109/2007), e, dall’altro, è<br />

funzionale alla riconosciuta esigenza <strong>di</strong> far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda).<br />

Il giu<strong>di</strong>ce che declina la giuris<strong>di</strong>zione deve anche precisare che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali<br />

della domanda: a tale precisazione da parte del giu<strong>di</strong>ce che pure declina la giuris<strong>di</strong>zione non osta, infatti, la<br />

circostanza che sarà poi il Giu<strong>di</strong>ce ad quem a dover fare applicazione del principio della salvezza degli<br />

effetti.<br />

Del resto –sostiene la sesta sezione- è la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007 a<br />

confermare implicitamente che la <strong>di</strong>chiarazione della salvezza degli effetti non è prerogativa esclusiva del<br />

Giu<strong>di</strong>ce ad quem, perché, altrimenti, la questione <strong>di</strong> costituzionalità dell’art. 30 L. n. 1034/1971 (e cioè <strong>di</strong><br />

una norma che trova applicazione nel processo <strong>amministrativo</strong>) avrebbe dovuto essere <strong>di</strong>chiarata<br />

inammissibile per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> rilevanza.<br />

La Corte costituzionale, invece, ha <strong>di</strong>chiarato illegittima tale norma nella parte in cui non prevede che “gli<br />

effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione si<br />

conservino, a seguito <strong>di</strong> declinatoria <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, nel processo proseguito davanti al giu<strong>di</strong>ce munito <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione”.<br />

In tal modo la Corte sembra riconoscere che quella relativa alla conservazione degli effetti della domanda<br />

è una questione che rileva, in primo luogo, davanti al Giu<strong>di</strong>ce che declina la giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Quale è il termine entro cui la salvezza degli effetti opera?<br />

Infine, onde, evitare l’inconveniente, evidenziato in dottrina, <strong>di</strong> una azione sospesa sine <strong>di</strong>e, e come tale sine<br />

<strong>di</strong>e nella <strong>di</strong>sponibilità assoluta <strong>di</strong> una delle parti, insieme alla precisazione della salvezza degli effetti, il<br />

giu<strong>di</strong>ce che declina la giuris<strong>di</strong>zione deve fissare un termine entro cui tale salvezza opera.<br />

Al riguardo, la sesta Sezione ritiene applicabile analogicamente, l’art. 50 c.p.c., anche perché, con<br />

l’affermazione del principio della translatio anche tra <strong>di</strong>verse giuris<strong>di</strong>zioni (e non sono tra <strong>di</strong>versi giu<strong>di</strong>ci<br />

appartenenti allo stresso plesso giuris<strong>di</strong>zionale), il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>venta per molti aspetti analogo<br />

al <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> competenza del giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to.<br />

L’art. 50 c.p.c. prevede che sia lo stesso giu<strong>di</strong>ce che si <strong>di</strong>chiara incompetente a fissare il termine per la<br />

riassunzione davanti al giu<strong>di</strong>ce ritenuto competente; in mancanza <strong>di</strong> tale in<strong>di</strong>cazione, il termine per la<br />

riassunzione è <strong>di</strong> sei mesi dalla comunicazione della sentenza 87.<br />

giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, atteso che il principio della translatio ju<strong>di</strong>cii è operante anche nei rapporti fra giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> e giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario”. In termini, Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 111; Tar Sicilia Palermo, sez. I, 03 ottobre 2007, n. 2053. Da ultimo,<br />

Cons. St., sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059.<br />

87 In termini, Tar Lazio Latina, sez. I, 12 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 1571, secondo cui “ai fini della translatio iu<strong>di</strong>cii successiva alla<br />

declaratoria <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> rito <strong>di</strong>versamente regolatrice in via speciale del rapporto controverso, il ricorrente deve<br />

riassumere la causa presso la competente autorità giu<strong>di</strong>ziaria, in<strong>di</strong>cata dal giu<strong>di</strong>ce sfornito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, entro il termine perentorio <strong>di</strong> sessanta giorni<br />

decorrenti dalla comunicazione della sentenza, o notifica se anteriore, ovvero, in <strong>di</strong>fetto dell'una e dell'altra, entro sei mesi dal deposito della decisione<br />

nella segreteria della sezione<br />

www.nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

info@nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

www.nel<strong>di</strong>rittoe<strong>di</strong>tore.it

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!