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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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• sull’inderogabilità della giuris<strong>di</strong>zione per ragioni <strong>di</strong> connessione, senza considerare che tale principio vale unicamente per<br />

la giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> legittimità e non anche per quella esclusiva;<br />

• sul richiamo alle <strong>di</strong>verse fattispecie <strong>di</strong> patologie ed inefficacie negoziali, senza, tuttavia, recare precisi riferimenti alle<br />

norme co<strong>di</strong>cistiche, né tantomeno ai soggetti legittimati a dedurle, in via principale o <strong>di</strong> eccezione, chiedendo la<br />

declaratoria dell’invali<strong>di</strong>tà del contratto o l’accertamento della sua inefficacia;<br />

• sulla derivazione ex lege dell’inefficacia del contratto in presenza <strong>di</strong> vizi inficianti l’aggiu<strong>di</strong>cazione e non già<br />

conseguente alla pronuncia caducatoria del provve<strong>di</strong>mento emessa dal GA.<br />

Di recente, il Consiglio <strong>di</strong> Stato è tornato sulla questione.<br />

Con or<strong>di</strong>nanza 28 marzo 2008, n. 1328, la quinta Sezione ha infatti rimesso al vaglio dell’Adunanza plenaria l’esame della<br />

complesa vicenda, prendendo peraltro posizione in senso del tutto <strong>di</strong>verso rispetto alle conclusioni rassegnate solo qualche<br />

mese prima dalle Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione.<br />

Osservano i Giu<strong>di</strong>ci della quinta Sezione che sulla in<strong>di</strong>cata questione doi riparto non sembra influire la sentenza n. 204/2004<br />

della Corte Costituzionale che, nel ridefinire il quadro della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, non ha<br />

tuttavia inciso sulle specifiche previsioni normative <strong>di</strong> cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 205/2000, che regolano il riparto <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione in materia <strong>di</strong> contratti della pubblica amministrazione.<br />

Soprattutto, la quinta Sezione ritiene che la prospettata questione <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione sia logicamente successiva a quella,<br />

sostanziale, relativa alla sorte del contratto concluso sulla base <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione annullata: più nel dettaglio, alla soluzione<br />

del problema <strong>di</strong> riparto occorre procedere tenendo conto della soluzione che si ritiene <strong>di</strong> seguire sulla questione sostanziale.<br />

La questione va posta, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong>stinguendo a aseconda che si acceda all’una o all’altra delle soluzioni prospettate sul quesito<br />

sostanziale e avendo riguardo al tipo <strong>di</strong> domande proponibili e proposte.<br />

Così:<br />

a) se la soluzione preferita postula la pronuncia <strong>di</strong> decisioni costitutive (annullamento, risoluzione del contratto e, forse,<br />

inefficacia sopravvenuta), si rivela necessaria la proposizione <strong>di</strong> domande intese a conseguire una statuizione che elimini gli<br />

effetti del contratto e risulta, al contempo, precluso ogni apprezzamento incidentale della sua inefficacia;<br />

b) se si ritiene, viceversa, che l’inefficacia del contratto si produca automaticamente (come nei casi della nullità o della<br />

caducazione automatica), deve concludersi che tale conseguenza va accertata con pronunce <strong>di</strong>chiarative e che può anche<br />

essere accertata in via incidentale.<br />

Ne consegue che, nell’ipotesi sub a), occorre verificare se l’ambito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva <strong>di</strong>segnato dall’art. 6 L. n.<br />

205/2000, letteralmente circoscritto alle controversie aventi ad oggetto le procedure <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> appalti pubblici, possa<br />

estendersi, in via interpretativa, fino a comprendere anche il sindacato <strong>di</strong>retto dell’invali<strong>di</strong>tà e dell’inefficacia del contratto e,<br />

soprattutto, la potestà <strong>di</strong> adottare pronunce costitutive (quali l’annullamento o la risoluzione).<br />

La giurisprudenza si è finora occupata, a ben vedere, della questione generale della spettanza al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> della<br />

potestà cognitiva dell’incidenza dell’annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica sulla vali<strong>di</strong>tà e sull’efficacia<br />

del contratto affermandola sulla base dell’apprezzamento delle esigenze <strong>di</strong> concentrazione in capo ad un’unica autorità<br />

giuris<strong>di</strong>zionale dei poteri attinenti alla delibazione della medesima vicenda sostanziale e della valorizzazione del carattere<br />

esclusivo della giuris<strong>di</strong>zione in materia (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 2332/03; sez. VI, n. 2992/03; sez. IV, n. 6666/03 cit; Cons.<br />

Giust. Amm., 31 maggio 2002, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177; T.A.R. Puglia, Lecce, sez.<br />

II, 28 febbraio 2001, n. 746) - ma ha omesso un esame <strong>di</strong>retto e puntuale della sussistenza della competenza giuris<strong>di</strong>zionale<br />

nell’esercizio <strong>di</strong> un sindacato <strong>di</strong>retto (e non incidentale) della vali<strong>di</strong>tà e dell’efficacia del contratto e nella conseguente<br />

adozione <strong>di</strong> pronunce costitutive.<br />

La quinta Sezione ritiene che l’attribuzione delle controversie relative alle procedure <strong>di</strong> affidamento degli appalti pubblici alla<br />

giuris<strong>di</strong>zione esclusiva amministrativa risulterebbe del tutto inutile se non si intendesse tale ambito <strong>di</strong> competenza come<br />

comprensivo anche delle questioni relative alla vali<strong>di</strong>tà ed all’efficacia del contratto (che, sole, paiono concernere <strong>di</strong>ritti<br />

soggettivi), che l’esclusione <strong>di</strong> queste ultime dal novero <strong>di</strong> quelle conoscibili dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> sulla base dell’art. 6<br />

legge n. 205 del 2000 determinerebbe l’inaccettabile conseguenza <strong>di</strong> costringere il ricorrente ad un faticoso, farraginoso e<br />

<strong>di</strong>spen<strong>di</strong>oso itinerario giuris<strong>di</strong>zionale, dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> (per l’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione), a quello or<strong>di</strong>nario<br />

(per l’annullamento o la risoluzione del contratto) e, forse, <strong>di</strong> nuovo a quello <strong>amministrativo</strong> (per il risarcimento dei danni),<br />

per ottenere giustizia <strong>di</strong> un’unica vicenda sostanziale, con evidente vulnus delle esigenze <strong>di</strong> economicità, effettività e<br />

semplificazione e della tutela giuris<strong>di</strong>zionale, e, da ultimo, che l’inscin<strong>di</strong>bilità del vincolo che collega gli aspetti pubblicistici e<br />

quelli privatistici della contrattazione avente ad oggetti gli appalti pubblici impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care il sindacato <strong>di</strong>retto della<br />

vali<strong>di</strong>tà e dell’efficacia del contratto estraneo ai confini della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva attinente alla presupposta procedura <strong>di</strong><br />

affidamento.<br />

Lo stesso Collegio mostra peraltro <strong>di</strong> non ignorare che la formulazione letterale dell’art. 6 l. n. 205/2000, là dove limita<br />

l’ambito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva ai soli provve<strong>di</strong>menti della procedura <strong>di</strong> affidamento degli appalti (con conseguente,<br />

implicita, esclusione della cognizione <strong>di</strong> tutti gli atti successivi alla sua conclusione - ivi compreso il contratto), costituisce un<br />

rilevante ostacolo alle conclusioni sopra esposte, ma reputa che il riferito dato testuale non impe<strong>di</strong>sce la lettura della<br />

<strong>di</strong>sposizione che, in esito ad un’esegesi logico-sistematica del suo ambito applicativo (condotta in ossequio ai canoni<br />

ermeneutici sopra in<strong>di</strong>cati), assegna al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> la potestà <strong>di</strong> conoscere in via <strong>di</strong>retta le questioni relative alla<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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