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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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effetti legati al sinallagma funzionale, non già decidere circa il corretto esercizio del potere <strong>di</strong> annullamento <strong>di</strong> ufficio che deve<br />

necessariamente arrestarsi all’adozione del relativo provve<strong>di</strong>mento (nonché alla eventuale pronuncia sul risarcimento del<br />

danno conseguente ex art. 35 d.lgs. 80/1998).<br />

Sostengono, più nel dettaglio le Sezioni unite, che tutte le variegate posizioni della giurisprudenza amministrativa e <strong>di</strong> quella<br />

or<strong>di</strong>naria sulla sorte del contratto, nonché dei <strong>di</strong>ritti ed obblighi dallo stesso derivanti, in seguito all’annullamento del<br />

provve<strong>di</strong>mento che ne costituisce il presupposto, hanno quale presupposto comune una vicenda propria dell’atto negoziale,<br />

rientrante nel sistema delle inefficacie-invali<strong>di</strong>tà (significativamente) <strong>di</strong>sciplinate dal co<strong>di</strong>ce civile, in forza delle quali non se ne<br />

producono gli effetti perseguiti, o questi vengono a cessare.<br />

Anche la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> inefficacia e l’effetto costitutivo della caducazione del contratto (perciò stesso non assimilabile ad un<br />

mero atto <strong>di</strong> ritiro) non <strong>di</strong>scendono dalla statuizione <strong>di</strong> annullamento adottata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> (che pur ne<br />

costituisce il presupposto necessario), ma derivano <strong>di</strong>rettamente dalla legge (cosi come avviene per le patologie del contratto<br />

dovute a peculiari vizi genetici, come riconosce lo stesso Consiglio <strong>di</strong> Stato invocando i principi civilistici sui negozi<br />

collegati). La quale, d’altra parte, ben può escluderla, come ha fatto l’art. 14 d.lgs. 190 del 2002 per le procedure <strong>di</strong><br />

progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed inse<strong>di</strong>amenti produttivi strategici e <strong>di</strong> interesse nazionale:<br />

<strong>di</strong>sponendo che l’annullamento giuris<strong>di</strong>zionale della aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina<br />

la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiu<strong>di</strong>catori e che in tal caso il risarcimento degli<br />

interessi o <strong>di</strong>ritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.<br />

Sulla scorta <strong>di</strong> siffatte considerazioni, quin<strong>di</strong>, le Sezioni Unite sostengono che i riflessi sul contratto <strong>di</strong> appalto, del sistema<br />

delle irregolarità-illegittimità che affliggono la procedura amministrativa a monte, devono essere scrutinati in ogni caso dal<br />

giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario: tanto, non solo nelle fattispecie <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cale mancanza del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> evidenza pubblica (o <strong>di</strong> vizi che ne<br />

affliggono singoli atti), ma anche in quella della sua successiva mancanza legale provocata dall’annullamento del<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione, il criterio <strong>di</strong> riparto delle giuris<strong>di</strong>zioni non essendo fondato sul grado ed i profili <strong>di</strong><br />

connessione tra dette <strong>di</strong>sfunzioni ed il sistema delle invali<strong>di</strong>tà-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle<br />

sanzioni civilistiche che dottrina e giurisprudenza <strong>di</strong> volta in volta gli riservano, ma unicamente sulla separazione imposta<br />

dall’art. 103, co. 1, Cost. tra il piano del <strong>di</strong>ritto pubblico (e del proce<strong>di</strong>mento <strong>amministrativo</strong>) ed il piano negoziale,<br />

interamente retto dal <strong>di</strong>ritto privato: separazione nuovamente riba<strong>di</strong>ta dall’ art. 244 del co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici relativi a<br />

lavori, servizi e forniture in attuazione delle <strong>di</strong>rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs. 163 del 2006), che ha confermato<br />

l’attribuzione alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong> “tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie,<br />

relative a procedure <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del<br />

contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> evidenza pubblica<br />

previsti dalla normativa statale o regionale”.<br />

E, per quanto riguarda la successiva fase contrattuale, soltanto <strong>di</strong> quelle “relative al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rinnovo tacito dei contratti,<br />

quelle relative alla clausola <strong>di</strong> revisione del prezzo e al relativo provve<strong>di</strong>mento applicativo nei contratti ad esecuzione<br />

continuata o perio<strong>di</strong>ca, nell’ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 115, nonché quelle relative ai provve<strong>di</strong>menti applicativi dell’adeguamento dei<br />

prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4”: nelle quali (almeno fino alle leggi 359 del 1992, art. 3 e 109 del 1994, art. 26), la<br />

posizione del contraente privato è stata da decenni qualificata dalla giurisprudenza <strong>di</strong> interesse legittimo e perciò devoluta già<br />

nel quadro normativo antecedente all’art. 33 d.lgs. 80/1998, alla giuris<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> legittimità del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>amministrativo</strong> ex artt. 2 e 3 legge 1034 del 1971.<br />

Conclusivamente, spetta al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario la giuris<strong>di</strong>zione sulla domanda volta ad ottenere tanto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità<br />

quanto quella <strong>di</strong> inefficacia o l’annullamento del contratto dì appalto, a seguito dell’annullamento della delibera <strong>di</strong> scelta<br />

dell’altro contraente, adottata all’esito <strong>di</strong> una procedura ad evidenza pubblica: posto che, in ciascuno <strong>di</strong> questi casi, la<br />

controversia non ha ad oggetto i provve<strong>di</strong>menti riguardanti la scelta suddetta, ma il successivo rapporto <strong>di</strong> esecuzione che si<br />

concreta nella stipulazione del contratto <strong>di</strong> appalto, del quale i soggetti interessati chiedono <strong>di</strong> accertare un aspetto<br />

patologico, al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>rne l’adempimento; che le situazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive delle quali si chiede l’accertamento<br />

negativo hanno consistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti soggettivi pieni; e che il giu<strong>di</strong>ce è comunque chiamato a verificare la conformità alla<br />

normativa positiva delle regole attraverso cui l’atto negoziale è sorto, ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici.<br />

Prime critiche:<br />

- inopportuno il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04, inerente alla materia dei pubblici servizi e<br />

non già a quella dei contratti che la PA stipula per espletare le proprie attività;<br />

- incoerenza della pronuncia nella parte in cui premette la netta separazione tra la fase pubblicistica e quella privatistica, tra<br />

le quali il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione funge da spartiacque, per poi affermare la necessaria consequenzialità tra<br />

aggiu<strong>di</strong>cazione e contratto, salvo concludere, immotivatamente, per la prevalenza delle istanze privatistiche, posto che i<br />

vizi del provve<strong>di</strong>mento, secondo la Corte, non possono che tradursi in patologie o inefficacie negoziali, su cui interviene il<br />

GO, quale giu<strong>di</strong>ce del contratto.<br />

Tale assunto appare peraltro fondato su argomenti altrettanto contestabili:<br />

www.nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

info@nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

www.nel<strong>di</strong>rittoe<strong>di</strong>tore.it

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