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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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3.1.2. I c.d. servizi sociali.<br />

Ancora con riferimento alla nozione <strong>di</strong> pubblico servizio, giova considerare un ulteriore profilo <strong>di</strong> recente preso in considerazione<br />

in giurisprudenza.<br />

Ci si é chiesti se nella nozione <strong>di</strong> servizio pubblico rilevante ai sensi dell’art. 33, d.lg. n. 80/1998, vadano ricondotti anche i c.d.<br />

servizi sociali, attività cioè <strong>di</strong> tipo non impren<strong>di</strong>toriale, ma rivolte al sod<strong>di</strong>sfacimento dei bisogni o delle esigenze <strong>di</strong> taluni soggetti.<br />

La questione è stata non poco <strong>di</strong>battuta con riferimento all’attività <strong>di</strong> c.d. assistenza sociale, in specie quella con cui l’ente pubblico<br />

provvede all’erogazione <strong>di</strong> provvidenze economiche in favore <strong>di</strong> determinate categorie <strong>di</strong> soggetti.<br />

Prima <strong>di</strong> Corte cost. n. 204/2004, la giurisprudenza che si è occupata della questione illustrata ha escluso la riconducibilità della<br />

controversie in questione nell’ambito <strong>di</strong> operatività della previdente formulazione dell’art. 33, d.lg. n. 80/ 1998, non già certo<br />

escludendo a priori però che il servizio sociale possa considerarsi servizio pubblico, bensì sostenendo che <strong>di</strong>fetterebbe nell’attività<br />

suddetta il connotato finalistico che, come prima osservato, integra la nozione stessa <strong>di</strong> pubblico servizio agli effetti del medesimo<br />

art. 33. Nel dettaglio, non si tratterebbe <strong>di</strong> attività rivolta ad una platea in<strong>di</strong>fferenziata <strong>di</strong> utenti, in quanto destinata al<br />

riconoscimento <strong>di</strong> taluni benefici economici in favore dei soli soggetti che presentino i requisiti richiesti dalla <strong>di</strong>sciplina normativa<br />

che regolamenta il settore.<br />

Sulla questione, è <strong>di</strong> recente tornata, successivamente a Corte cost. n. 204/2004, Cass., sez. un., 13 gennaio 2005 n. 466, secondo cui<br />

la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi riconosciuti dal d.l. 19 marzo 1981 n.<br />

75, convertito dalla l. 14 maggio 1981 n. 219, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, per la ricostruzione o riparazione <strong>di</strong> immobili colpiti<br />

dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, vertendosi in tema <strong>di</strong><br />

erogazioni in cui l’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri pre<strong>di</strong>sposti dalla legge, a tutela dei <strong>di</strong>ritti<br />

soggettivi dei soggetti danneggiati, senza che rilevi in senso contrario la censura mossa alla regolarità del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>amministrativo</strong> nel quale si valutano le priorità in or<strong>di</strong>ne all’erogazione dei finanziamenti. Né la devoluzione <strong>di</strong> siffatta<br />

controversia al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> può essere fondata sull’art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo novellato dall’art. 7<br />

della l. 21 luglio 2000 n. 205), giacchè— a prescindere dalla non riconducibilità dell’erogazione dei contributi per il terremoto, la<br />

quale fuoriesce dalle attività <strong>di</strong> protezione civile, alla materia dei pubblici servizi — la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204<br />

del 2004, <strong>di</strong>chiarando l’illegittimità costituzionale, « in parte qua », <strong>di</strong> detta norma, ha fatto cadere la previsione della giuris<strong>di</strong>zione<br />

esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> per tutta la materia dei servizi pubblici.<br />

3.2. Le controversie relative a concessione <strong>di</strong> pubblici servizi. Compensi dovuti al gestore. Tetti <strong>di</strong><br />

spesa. Diniego <strong>di</strong> autorizzazione al ricovero presso una struttura sanitaria ubicata all’estero.<br />

E opportuno passare in rassegna le singole ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva sopravissute, in materia <strong>di</strong><br />

servizi pubblici, all’intervento manipolativo <strong>di</strong> Corte cost. n. 204/2004.<br />

Le pretese cre<strong>di</strong>torie connesse all’esecuzione del servizio (a latere)<br />

La prima è quella involgente le controversie relative a concessioni <strong>di</strong> pubblici servizi.<br />

Si ritorna, in tal modo, all’ipotesi originariamente contemplata dall’art. 5 l. TAR, <strong>di</strong> cui si riba<strong>di</strong>sce il<br />

contenuto precettivo anche per quel che attiene al limite frapposto all’ampiezza della giuris<strong>di</strong>zione<br />

esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>: ne restano, infatti, sottratte le controversie concernenti indennità,<br />

canoni ed altri corrispettivi.<br />

E’ destinato, quin<strong>di</strong>, a restare tendenzialmente sottratto al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, o quanto meno alla sua<br />

cognizione esclusiva, il contenzioso avente ad oggetto le pretese cre<strong>di</strong>torie degli operatori del servizio<br />

sanitario (farmacisti, case <strong>di</strong> cura) nei confronti delle Asl, nonché, più in generale, quelle vantate dai gestori<br />

<strong>di</strong> pubblici servizi per l’intervenuto espletamento del servizio stesso.<br />

Si è così ritenuto 24 che rientra nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario una controversia riguardante<br />

esclusivamente il pagamento <strong>di</strong> canoni relativi all’affidamento <strong>di</strong> un pubblico servizio.<br />

I tetti <strong>di</strong> spesa ( latere)<br />

Particolarmente <strong>di</strong>battuta la questione del riparto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione sulle controversie aventi ad oggetto<br />

l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei<br />

criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto <strong>di</strong> spesa (budget)<br />

per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accre<strong>di</strong>tate, con correlativa fissazione<br />

<strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza.<br />

1. La tesi che devolve il contenzioso al G.A. ( latere)<br />

A favore del mantenimento della controversia alla giuris<strong>di</strong>zione amministrativa si è sostenuto che nella<br />

specie la situazione giuri<strong>di</strong>ca azionata sia <strong>di</strong> interesse legittimo e che si versi pertanto in ambito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione<br />

generale <strong>di</strong> legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si é<br />

ritenuto <strong>di</strong> pervenire attribuendo agli atti impugnati natura <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> organizzazione (del<br />

24 Cons. St., sez. V, 10 giugno 2005, n. 3066.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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