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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1328.<br />

1. Premessa.<br />

L’esame del problema relativo all’incidenza dell’annullamento giuris<strong>di</strong>zionale dell’aggiu<strong>di</strong>cazione sul contratto stipulato tra<br />

p.a. appaltante ed aggiu<strong>di</strong>catario presuppone una previa analisi dell’articolazione della procedura <strong>di</strong> evidenza pubblica e delle<br />

finalità ad essa sottese, nonché una ricostruzione del <strong>di</strong>battito, da sempre vivace e mai sopito, relativo alla natura giuri<strong>di</strong>ca<br />

dell’aggiu<strong>di</strong>cazione, atto destinato normalmente a segnare la conclusione dell’iter pubblicistico <strong>di</strong> selezione del contraente.<br />

1.1. Articolazione della procedura ad evidenza pubblica.<br />

Occorre, anzitutto, rilevare che la procedura ad evidenza pubblica assume rilievo nell’ambito dell’attività negoziale della PA,<br />

come contemplata dall’art. 1, co. 1bis, L. 241/1990, novellato dalla L. 15/2005. La presenza <strong>di</strong> siffatta procedura, nell’ambito<br />

dell’attività negoziale della PA, si pone come limite alla libertà della PA stessa nello svolgimento delle trattative per la<br />

conclusione dei contratti, in contrapposizione alle trattative fra privati, caratterizzate dalla libertà delle forme e delle<br />

procedure, con il solo limite del rispetto degli obblighi <strong>di</strong> buona fede e correttezza <strong>di</strong> cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.<br />

La procedura ad evidenza pubblica si articola in <strong>di</strong>verse fasi, poste in successione: adozione della delibera a contrarre (atto a<br />

rilevanza meramente interna, con cui la PA enuncia le ragioni della scelta dello strumento negoziale in vista del<br />

perseguimento <strong>di</strong> un interesse pubblico), pubblicazione del bando (quale lex specialis della procedura, contenente, fra l’altro,<br />

l’in<strong>di</strong>cazione dei requisiti <strong>di</strong> partecipazione alla gara, l’in<strong>di</strong>cazione dello strumento <strong>di</strong> scelta del contraente, dei criteri <strong>di</strong><br />

aggiu<strong>di</strong>cazione, dei criteri <strong>di</strong> esclusione delle offerte anomale, del contenuto minimo del contratto), scelta del contraente<br />

(attraverso le procedure <strong>di</strong> asta pubblica o pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata e appalto-concorso). Tale<br />

fase si conclude con l’adozione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione, prodromica alla stipula del contratto, seguita a sua<br />

volta dalla relativa approvazione (con<strong>di</strong>cio iuris <strong>di</strong> efficacia del contratto) dall’eventuale controllo ad opera della Corte dei<br />

Conti (controllo <strong>di</strong> legittimità del decreto <strong>di</strong> approvazione ai fini dell’apposizione del visto e della registrazione).<br />

In questo contesto, l’aggiu<strong>di</strong>cazione si pone come fase della procedura ad evidenza pubblica, con la quale la PA in<strong>di</strong>vidua<br />

il soggetto con cui stipulare il contratto.<br />

1.2. Finalità della procedura ad evidenza pubblica.<br />

Due gli orientamenti formatisi:<br />

a) Secondo l’impostazione tra<strong>di</strong>zionale, la procedura ad evidenza pubblica tutela, in via esclusiva, l’interesse della PA ad<br />

in<strong>di</strong>viduare il migliore contraente ed a concludere il contratto alle migliori con<strong>di</strong>zioni per il perseguimento dell’interesse<br />

pubblico.<br />

Corollari:<br />

• rilevanza esclusiva dell’interesse della PA e irrilevanza dell’interesse dei soggetti partecipanti alla procedura (titolarità, in<br />

capo ad essi, <strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> interesse legittimo, suscettibile <strong>di</strong> tutela risarcitoria solo a seguito della pronuncia <strong>di</strong> Cass.<br />

Civ., sez. un., n. 500/1999);<br />

• procedura ad evidenza pubblica come fase <strong>di</strong> formazione della volontà della PA o <strong>di</strong> integrazione della sua capacità.<br />

b) Secondo un’impostazione più recente e ormai prevelente, la procedura ad evidenza pubblica, <strong>di</strong>sciplinata a livello<br />

comunitario ed oggi recepita dal Co<strong>di</strong>ce dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 163/2006), è strumento <strong>di</strong> tutela della<br />

concorrenza, la cui osservanza è imposta alla PA al fine <strong>di</strong> rendere effettive le libertà <strong>di</strong> stabilimento e <strong>di</strong> prestazione dei<br />

servizi <strong>di</strong> cui al Trattato CE.<br />

Corollari:<br />

• rilevanza, accanto all’interesse della PA, dell’interesse delle imprese al rispetto, da parte <strong>di</strong> questa, della par con<strong>di</strong>cio nella<br />

scelta del contraente.<br />

2. Natura giuri<strong>di</strong>ca dell’atto <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione.<br />

Sono tre gli orientamenti affermatisi:<br />

A) Natura pubblicistica.<br />

Si tratta dell’impostazione tra<strong>di</strong>zionale che riconosce all’aggiu<strong>di</strong>cazione natura eminentemente provve<strong>di</strong>mentale, in quanto<br />

atto proteso unicamente all’in<strong>di</strong>viduazione dell’aggiu<strong>di</strong>catario.<br />

In siffatto contesto interpretativo si pone quella giurisprudenza che <strong>di</strong>stingue fra procedure meccaniche (asta pubblica e<br />

licitazione privata), nelle quali, ai sensi dell’art. 16, co. 4, R.D. 2440/1923, l’aggiu<strong>di</strong>cazione è equiparata, sotto il profilo degli<br />

effetti, alla stipula del contratto, con conseguente configurazione, in capo all’aggiu<strong>di</strong>catario, <strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

soggettivo (aggiu<strong>di</strong>cazione come atto con valenza contrattuale) e procedure negoziate (appalto-concorso e trattativa<br />

privata), nelle quali, in assenza <strong>di</strong> una previsione espressa (al pari dell’art. 16, co. 4, R.D. 2440/1923) che assimili, sotto il<br />

profilo degli effetti, l’aggiu<strong>di</strong>cazione al contratto, l’aggiu<strong>di</strong>cazione medesima è considerata alla stregua <strong>di</strong> atto<br />

<strong>amministrativo</strong> ampliativo della sfera giuri<strong>di</strong>ca soggettiva dell’aggiu<strong>di</strong>catario, con conseguente nascita in capo a<br />

quest’ultimo <strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> interesse legittimo pretensivo alla stipula del contratto.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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